Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26517 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26517 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/10/2025
Credito imposta -credito previdenziale – accollo indebita compensazione -sanzioni
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5489/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-controricorrente-
ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VENETO, n. 1033/2021, depositata il 20/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in data 20 dicembre 2017, e nuovamente in data 27 dicembre 2017, notificava alla RAGIONE_SOCIALE atto di contestazione di sanzioni per indebite compensazioni ai sensi dell’art. 27, comma 18 , d.l. 185 del 2008.
L’Ufficio , nell’ambito di un fenomeno fraudolento, avente ad oggetto il pagamento, da parte di una pluralità d’imprese, di contributi previdenziali ed assicurativi mediante l’illecita compensazione con crediti di imposta inesistenti di soggetti terzi, accertava che la contribuente, nel corso degli anni 2009 e 2011, «ometteva il versamento di somme corrispondenti ai propri debiti contributivi I.N.P.S. ovvero maturava indebitamente un credito previdenziale, per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta fittizi mediante la presentazione di modelli F2 4 da parte di RAGIONE_SOCIALE». In particolare, detta ultima società, qualificata dall’Ufficio come società c artiera, provvedeva al pagamento dei debiti RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE con compensazione in modello F24 di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate o occupazionali che, in realtà, erano inesistenti. Attraverso tale meccanismo, pertanto, la RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria del sistema di frode, vedeva assolto il proprio debito verso l’RAGIONE_SOCIALE. Riteneva l’Ufficio c he, seppure non formalizzato da alcun contratto, il rapporto giuridico creatosi tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE fosse riconducibile all’accollo del debito disciplinato dall’art. 1273 cod. civ. e, in ambit o tributario dall’art. 8, comma 2, legge n. 212 del 2000 -norma che prevede la possibilità dell’accollo da parte di terzi del debito tributario, senza liberazione del contribuente-debitore originario -e che la frode fosse stata realizzata applicando il disposto di cui all’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 che aveva introdotto la così detta «compensazione orizzontale» che permetteva al contribuente di compensare crediti e debiti nei confronti anche di diversi enti
impositori. Per l’effetto, l’Ufficio procedeva alla irrogazione della sanzione di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla CTP di Vicenza che accoglieva il ricorso con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese. La CTP afferma va che, poiché le somme compensate dall’accollante avevano ad oggetto debiti verso gli enti previdenziali -legittimati al recupero dei propri crediti ed all’applicazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni le sanzioni scaturenti dalla indebita compensazione non potevano che riguardare l’accollante .
Avverso detta sentenza proponevano separati appelli entrambe le parti, dolendosi l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’annullamento dell’atto impositivo e la contribuente della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. La CTR confermava la sentenza di primo grado, rigettando entrambi i gravami e, a propria volta, disponeva la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Rilevava, oltre quanto sostenuto dalla CTP, che sottoporre l’accollata alla sanzione -a fronte RAGIONE_SOCIALE sanzioni che l’Ente previdenziale non potrà non comminare al l’accollante -comportava un’ illegittima doppia sanzione per la medesima fattispecie.
Avverso la sentenza della CTR la società propone ricorso per cassazione nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE che si difende a mezzo controricorso e propone ricorso incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso principale la contribuente propone due motivi.
1.1. Con il motivo sub A) denuncia la nullità della sentenza per error in procedendo stante la motivazione resa sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in quanto generica ed inidonea a palesare l’iter logico posto a fondamento della decisione
1.2. Con il motivo sub B) denuncia error in iudicando e, in particolare, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
la violazione e falsa applicazione degli art. 54 e 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Evidenzia che la CTR, pur rilevando che le parti avevano proposto due appelli diversi, aveva riunito i giudizi e non aveva dichiarato l’inammissibilità di quello spiegato dall’Ufficio , sebbene tardivo, e aveva rigettava il proprio, avente ad oggetto il solo capo della sentenza di primo grado che aveva compensato le spese in ragione della oggettiva incertezza della materia. Osserva in proposito che non vi era alcun incertezza in quanto la sanzione era stata comminata in ragione dell’art. 27, comma 18, d.l. n . 185 del 2008 abrogato dall’art. 32 d.lgs. n. 158 del 2015 con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e, dunque, prima della notifica dell’atto di contestazione. Aggiunge che anche la risoluzione numero 140/E era stata pubblicata dall’RAGIONE_SOCIALE prima della notifica dell’atto di contestazione. Evidenzia, pertanto, che non sussistevano le gravi ed eccezionali ragioni necessarie per compensare le spese di lite a fronte di un atto emesso illegittimamente.
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dell’art. 8, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 27, comma 18, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , dell’art. 13, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che le sanzioni irrogate alla contribuente, nella sua qualità di «accollato», fossero illegittime solo perché le compensazioni indebite di cui quest’ultimo aveva beneficiato avevano inciso su debiti previdenziali e non anche su debiti tributari.
Osserva che, ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge n. 212 del 2000 è ammesso l’accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del
contribuente originario; che l’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 puniva l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute; che tale disposizione è stata successivamente trasfusa nel vigente art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997; che nella fattispecie in esame era ben possibile, nei confronti del soggetto accollato, sia il recupero dei contributi previdenziali non versati a cura dell’Ente proposto, che l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni essendo stati utilizzati in compensazione crediti inesistenti a fronte del consapevole coinvolgimento di cartiere o soggetti interposti ai fini fiscali al solo scopo di creare RAGIONE_SOCIALE provviste illegittime per il pagamento di somme dovute. Aggiunge che la sanzione irrogata attiene specificamente alla indebita compensazione dei crediti e non vi è motivo di ritenere che essa possa essere irrogata solo a fronte di condotte incidenti su posizioni debitorie fiscali e non anche previdenziali; che il meccanismo della compensazione orizzontale può riguardare sia i crediti fiscali che quelli previdenziali. Precisa, ancora, che la sanzione irrogata differisce da quella derivante dall’omesso versamento di una data somma fiscale o previdenziale, punendo, in particolare, l’indebito ricorso allo strumento della compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti, restando pertanto esclusa la duplicazione sanzionatoria, per altro nemmeno dimostrata.
Il Collegio rileva che sulla questione controversa -ovvero la legittimità della sanzione di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, -inflitta al contribuente che, valendosi della possibilità della c.d. compensazione orizzontale, abbia fraudolentemente utilizzato il credito di imposta inesistente esposto da una terza società per compensare il proprio debito di natura previdenziale -non si ravvisa l’evidenza decisoria anche in ragione di quanto affermato dall’RAGIONE_SOCIALE nella risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017 in tema di accollo de l debito d’imposta altrui .
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME