Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15102 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15102 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13284/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale presso il proprio indirizzo PEC;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO
-resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3411/2020, depositata il 11 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-L ‘Agenzia delle entrate di Roma emetteva nei confronti di NOME COGNOME gli avvisi di accertamento nn. TK3016404037/2017 e TK3016404460/2017 relativi a IRAP, IVA, IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale per gli anni di imposta 2008 e 2012. In particolare, detti avvisi scaturivano dalla verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Castelfiorentino conclusasi con l’emissione in data 30 maggio 2012 del processo verbale di constatazione. Successivamente, a seguito di indagini finanziarie condotte nei confronti del ricorrente, di COGNOME, della società RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME e NOME COGNOME e di NOME COGNOME questi ultimi, rispettivamente, coniuge e suoceri del ricorrente, veniva emesso in data 6 maggio 2013 un ulteriore verbale di constatazione. Con tale atto venivano rideterminati induttivamente elementi positivi di reddito d’impresa ritenuti non dichiarati, pari ad euro 1.767.918,81 per il 2008 ed a euro 345.439,70 per il 2012.
Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma eccependo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/73, la carenza di motivazione ed eccesso di potere in relazione al difetto di istruttoria e chiedendo, altresì, in via subordinata, di rideterminare i ricavi in euro 24.373,37 per l’anno 2008 e in euro 5.058,09 per l’anno 2012 .
La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 1826/2019 del 18 gennaio 2019, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
-Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con sentenza n. 3411/16/2020, depositata in data 11 novembre 2020, rigettava il ricorso e confermava la decisione impugnata.
-Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita allo scopo dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-In via preliminare va respinta l’istanza di riunione del presente giudizio a quelli iscritti ai nn. 13284/2021 e 3455/25 R.G.
Il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria (Cass., Sez. I, 30 settembre 2022, n. 28539).
Nel caso di specie se ne esclude l’opportunità, stante la diversità degli anni di imposta e di stadio processuale quanto a quello più recente.
-Con il primo motivo si prospetta l’ erronea applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale reso una pronuncia affetta da motivazione apparente con mere enunciazioni teoriche in tema di onere probatorio in materia di accertamenti fiscali, senza fondare la propria decisione sul concreto assolvimento dell’onere probatorio da parte del ricorrente , in tal modo denotando un non diligente apprezzamento delle risultanze documentali.
2.1. -Il motivo è infondato.
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento
seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. I, 28 gennaio 2025, n. 1986; Cass., Sez. VI-1, 1 marzo 2022, n. 6758), così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass., Sez. IV, 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. IV, 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., Sez. VI-5, 7 aprile 2017, n. 9105).
Nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione del minimo costituzionale, avendo la Commissione tributaria regionale affrontato la questione in concreto prospettata dopo aver richiamato i principi vigenti in materia, escludendo -in conformità alla valutazione compiuta in prime cure -che la documentazione prodotta fosse idonea ad assolvere l’onere probatorio a carico del contribuente, dimostrando che i singoli movimenti bancari non si riferiscono a operazioni imponibili, ovvero che se ne fosse già tenuto conto nella determinazione del reddito d’impresa. La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha reputato totalmente inattendibili i documenti esibiti, per l’omessa istituzione delle scritture e l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi (con esclusione del mod. 730), stante altresì l’impossibilità di tenere distinta la contabilità dell’amministrazione condominiale da quella, mai tenuta regolarmente e mai denunciata, dell’impresa edile, così come per i conti dei soci della società (il suocero e la moglie del contribuente), del coniuge e di quelli cointestati.
Va poi ribadito, quanto al profilo della censura concernente la contestazione del peso attribuito al documento indicato in ricorso nel ragionamento presuntivo relativo alla gestione diretta, da parte del contribuente, dello studio COGNOME, che, in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità
degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'”id quod plerumque accidit”, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass., Sez. I, 25 settembre 2023, n. 27266).
3. -Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale omesso l’ esame di un fatto decisivo riguardo agli ampi e analitici riscontri documentali attestanti l’avvenuto adempimento dell’onere probatorio a carico del COGNOME in ordine alla ‘prova contraria’ a suo carico.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348ter , comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., Sez. VI-2, 15 marzo 2022, n. 8320; Cass., Sez. IV, 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774).
Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme”, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che il comma 3-bis dell’art. 54 cit., nel prevedere che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo
tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass., Sez. V, 23 ottobre 2024, n. 27547).
Nel caso di specie, le deduzioni contenute nel motivo di censura riguardanti l’omesso esame dei riscontri documentali che attesterebbero l’avvenuto adempimento dell’onere probatorio in ordine alla prova contraria risultano inammissibili in presenza di una ‘ doppia conforme ‘ .
Parte ricorrente mira invero a conseguire una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, offrendone una lettura alternativa. In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass., Sez. II, 23 aprile 2024, n. 10927).
4. -Con il terzo motivo si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c., all’art. 360 n. 4 c.p.c., per non aver la Commissione tributaria regionale esaminato la censura in ordine alla questione relativa alla corretta applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 alla luce della giurisprudenza della Cassazione, secondo cui l’estensione delle indagini finanziarie nei confronti di soggetti terzi rispetto al contribuente accertato trova applicazione unicamente ai conti intestati o cointestati al contribuente e non ai conti bancari intestati esclusivamente a persone diverse, ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l’Ufficio provi che l’intestazione a terzi è
fittizia o comunque ascrivibili, anche solo in parte, al contribuente accertato.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
In tema di accertamento del reddito d’impresa, gli artt. 32, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi e inerenti al reddito del contribuente (Cass., Sez. VI-5, 1 febbraio 2016, n. 1898), in presenza – come nel caso di specie (conti dei soci, ovverosia del coniuge e del suocero del contribuente, della stessa coniuge e di quelli cointestati a questa e al COGNOME) – di elementi sintomatici (quali il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione, l’attività di impresa compatibile con la produzione di utili o l’essere quella oggetto di verifica un’impresa familiare, Cass., Sez. V, 21 gennaio 2021, n. 1174), idonei a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi (Cass., Sez. V, 15 marzo 2013, n. 6595).
L ‘ onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione non viola il principio ‘ praesumptum de praesumpto non admittitur ‘ (o ‘ divieto di doppie presunzioni ‘ o divieto di presunzioni di secondo grado o a catena) sia perché tale principio è, in realtà, inesistente, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma dell ‘ ordinamento, sia perché, anche qualora lo si volesse considerare esistente, esso atterrebbe esclusivamente alla correlazione di una presunzione
semplice con un ‘ altra presunzione semplice, ma non con una presunzione legale, sicché non ricorrerebbe nel caso di specie (Cass., Sez. V, 16 giugno 2017, n. 15003).
Al di là del difetto di specificità della censura proposta, si richiede, anche sotto tale profilo, un nuovo esame nel merito della documentazione prodotta, a fronte di una ‘ doppia conforme ‘ .
5. -Il ricorso va dunque rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese, essendosi l’Agenzia delle entrate costituita al solo scopo di partecipare a ll’ eventuale udienza di discussione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.