Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6726 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6726 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22938/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 144 del 2017, depositata il 28 febbraio 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del professionista NOME COGNOME dell’avviso NUMERO_DOCUMENTO accertamento nNUMERO_DOCUMENTO con cui l’amministrazione finanziaria aveva proceduto, per l’anno di imposta 2006 , al recupero a tassazione, ai sensi dell’art. 54 t.u.i.r. , dell’importo di euro 34.590 corrispondente a i compensi percepiti per lo svolgimento di attività professionale non dichiarati. La circostanza era emersa dall’analisi dei dati relativi ai versamenti sul suo conto corrente bancario, acquisiti, previa autorizzazione, ai sensi dell’art. 32 comma 1 n. 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 comma 2 n. 7 del d .P.R. n. 633 del 1972 rilasciata dal Direttore Regionale della Basilicata in occasione dell’ indagine svolta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di cui era socio.
Il contribuente aveva sostenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie in ragione dell’inesistenza dell’autorizzazione ad eseguire l’accesso sui suoi conti correnti personali per l’accertamento del suo reddito da attività professionale, effettuato attraverso l’illegittima utilizzazione di dati e notizie protetti dalle norme sulla privacy , e la CTP di Materia aveva accolto il suo ricorso.
La sentenza era stata impugnata dall’ RAGIONE_SOCIALE che aveva richiamato l’autorizzazione rilasciata dal Direttore Regionale anche per acquisire i dati dei conti correnti bancari dei soci ma la RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato l’appello confermando la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza della CTR l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo e il contribuente si è difeso depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 1 n. 7 e dell’art. 39 comma 1 lett c) e d) d .P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 54 del t .u.i.r. in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto inutilizzabile, per le verifiche fiscali a carico della persona fisica in relazione alla sua attività professionale, il risultato dell’attività di indagine sui suoi conti correnti bancari debitamente autorizzata ed effettuata nel contesto dell’attività di accertamento svolta nei confronti della società di cui era socio.
L’attività di indagine sui conti correnti del COGNOME era stata richiesta ed autorizzata nell’ambito RAGIONE_SOCIALE verifiche a carico della società, ai sensi dell’art. 32 comma 2 n. 7 d.P.R. n. 600 del 1973, e l’utilizzazione dei dati così acquisiti per l’accertamento dei redditi da attività professionale del socio era avvenuta ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. c) d) d.P.R. n. 600 del 1973 che consente l’accertamento anche sulla base dei dati e le notizie acquisite dall’Ufficio con le indagini bancarie di cui all ‘art. 32 comma 2 n. 7.
La CTR avrebbe violato le norme richiamate confondendo tra l’autorizzazione alle verifiche bancarie sui conti correnti del contribuente, pacificamente esistente, e l’autorizzazione all’ utilizzazione dei dati per l’accertamento sui redditi personali che non è invece richiesta dall’ordinamento.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La giurisprudenza più recente della Corte sulla questione dell’inutilizzabilità a fondamento di un atto impositivo dei dati irritualmente acquisiti presso il contribuente in difetto della prescritta autorizzazione ha chiarito che, a prescindere dalla verifica dell’esistenza o meno nell’ordinamento tributario di un principio generale di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove illegittimamente acquisite analogo a quello fissato per il processo penale dall’art. 191 c.p.p., l’inut ilizzabilità deriva dalla regola generale
secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola, dal l’attribuzione al giudice del compito di riscontrare preventivamente la rituale assunzione RAGIONE_SOCIALE prove offerte dalle parti al suo vaglio e dal principio generale per cui l’acquisizione di un documento in violazione di legge non può rifluire a vantaggio del detentore, che ne sia l’autore o che ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile. Gli effetti dell’eventuale illegi ttimità del provvedimento autorizzatorio refluiscono, così, sulla documentazione irritualmente acquisita, determinandone l’inutilizzabilità, con la conseguente illegittimità dell’atto impositivo che vi si fondi (Cass. n. 25049 del 2025).
I principi richiamati, delineati dalla Corte con riferimento all ‘ inutilizzabilità della documentazione irritualmente acquisita nel corso di un accesso domiciliare eseguito in mancanza di un provvedimento autorizzatorio legit timo, hanno portata generale e valgono, quindi, anche per l’ipotesi di irrituale acquisizione dei dati desumibili dal conto corrente bancario personale del contribuente, in mancanza di una preventiva autorizzazione specificamente motivata da esigenze di accertamento dei suoi redditi da attività professionale.
1.3. E’, dunque, condivisibile la CTR laddove afferma che ‘ Nel caso di specie la Direzione Regionale della Basilicata ha espressamente autorizzato l’RAGIONE_SOCIALE a svolgere indagini bancarie nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di cui l’AVV_NOTAIO COGNOME era socio. L’Ufficio, senza alcuna specifica autorizzazione in tal senso, ha invece esteso l’attività di accertamento anche al socio COGNOME NOME, indagando sui redditi personali dallo stesso percepiti in qualità di professionista. Tale attività di indagine -mai autorizzata – ha travalicato i limiti concessi ed è stata pertanto posta in essere in palese contrasto con gli artt. 32 comma I n°7 L.600/73 e 51, comma II DPR 633/72. Di conseguenza correttamente i Primi Giudici hanno annullato l’avviso di accertamento scaturito esclusivamente
dalle verifiche sui redditi personali dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in assenza di espressa autorizzazione dell’Autorità competente. ‘
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Poiché risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato , è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Ri getta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento a favore di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4100 per compenso, oltre a euro 200 per esborsi e al 15 % per spese generali e oneri di legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 6.2.2026.
Il Presidente
NOME COGNOME