Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4743 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4743 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
Oggetto : Indagini bancarie – Società di capitali – Ristretta base – Utili extracontabili – Presunzione di distribuzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3312/2017 R.G. proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso , dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 4108/39/2016, depositata in data 23 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava al la ricorrente società l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale, in relazione a ll’a nno 2007, determinava maggiore reddito, sulla base
RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie sui conti correnti intestati ai soci, trattandosi di società a ristretta base, e liquidava, per l’effetto, maggiori IRAP, IVA ed IRES.
La contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina.
La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che, vertendosi in materia di società di capitali, il dato della ristretta base non potesse giustificare la presunzione di maggiori ricavi in capo alla società.
L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina.
La CTR riformava la decisione dei primi giudici: premetteva che le presunzioni potessero trovare applicazione in caso di conti cointestati, soprattutto in presenza di rapporti familiari (i due soci Lufti ed COGNOME sono coniugi, l’uno con redditi irrisori, l’altra con reddito pari a zero); evidenziava l’esorbitante entità (da 12.000,00 euro ad oltre 25.000,00 euro), frequenza e sistematicità RAGIONE_SOCIALE movimentazioni, avvenute spesso in contanti. Riteneva, quindi, legittimo il ‘percorso presuntivo operato dall’Ufficio’, che aveva eseguito l’accertamento bancario sulla scorta di ‘rituale e motivata autorizzazione’.
Per la cassazione della citata sentenza la contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 3 febbraio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., «la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 e 60 DPR n.600/73 – Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione fra le parti» . Lamenta, in particolare, che l’Ufficio avrebbe acquisito la documentazione bancaria ‘senza preventivo avviso al contribuente’ (pag. 8 del ricorso). Rappresenta di aver, sin dal primo grado,
eccepito l’illegittimità dell’avviso sia perché l’autorizzazione alle indagini bancarie era priva di ‘qualsivoglia motivazione’, sia perché era mancato il preventivo avviso alla ricorrente, necessario in caso di accertamento presso terzi intermediari, a garanzia del diritto alla privacy del cittadino; lamenta, quindi, ‘l’omesso esame’ della detta doglianza, con particolare riferimento al secondo dei profili denunciati.
1.1. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
1.2. Il motivo si incentra su un unico profilo, ovvero il mancato preventivo avviso al contribuente, denunciato sotto due angoli prospettici, ovvero la violazione di legge (artt. 32 e 60 d.P.R. 600/1973) e l’omesso esame di un fatto decisivo.
1.3. Ragioni di ordine logicogiuridico impongono l’esame, in via preliminare, del secondo profilo.
In parte qua il motivo è inammissibile.
1.4. L’art. 360, comma primo, c.p.c., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis , prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo.
In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo l’anomalia motivazion ale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 7/4/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass. n. 12111/2019).
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. n. 2474/2017).
Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. n. 9637/2017).
Pertanto, non costituiscono ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. n. 9637/ 2021), né costituiscono ‘fatti storici’ le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass. n. 10525/2022).
1.4.1. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di
contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).
1.4.2. Nella specie, per espressa ammissione della ricorrente, l’omissione ha ad oggetto un aspetto squisitamente giuridico, ovvero un motivo del ricorso di primo grado; siamo, quindi, ben al di fuori del parametro normativo sopra richiamato e, pur volendo ricondurre la doglianza (previa sua riqualificazione) ad una omessa decisione (ex artt. 112 e 360 n. 4, c.p.c.), la sorte non cambierebbe avendo la CTR espressamente (sia pure sinteticamente) pronunciato sulla stessa.
1.5. Sotto altro profilo, il motivo è manifestamente infondato non essendo previsto dalla normativa in scrutinio l’obbligo, in capo all’Ufficio, di preventiva comunicazione al contribuente della (imminente o già inoltrata) richiesta di documentazione agli istituti bancari; né un tale obbligo è previsto a livello unionale o convenzionale, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE recenti pronunce della CGUE (6 ottobre 2020, Grande Sezione, Cause riunite C-245 e C-246, § da 79 a 83) e della CEDU (8 gennaio 2026, Ferrieri e COGNOME c. Italia).
Con il secondo motivo la società denuncia, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., «la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 57 del d.lgs 546/92 nonché dell’art. 2697 c.c. – Violazione di legge nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti». Dopo aver premesso che l’RAGIONE_SOCIALE aveva emesso tre avvisi di accertamento (uno, quello oggetto del presente giudizio, nei confronti della società e due nei confronti dei due soci), lamenta che in tal modo sarebbero state tassate due volte le medesime somme, prima come reddito della società, poi come reddito dei soci. Sostiene,
poi, che era onere dell’Ufficio dimostrare che le somme transitate sui conti correnti dei soci erano riferibili ad attività compiute dalla società; la ricorrente, quindi, ben aveva, nel ricorso introduttivo, limitato la sua difesa alla carenza indiziaria dell’accertamento ed alla deduzione che le somme predette erano riferibili ad attività personali dei soci; solo a seguito RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni dep ositate dall’RAGIONE_SOCIALE aveva depositato documentazione attestante le altre attività compiute dai soci, documentazione erroneamente ritenuta inammissibile dalla CTR.
2.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili denunciati.
2.2. Premesso che nella rubrica del motivo vi è il riferimento ad un omesso esame di un fatto decisivo, che non viene in alcun modo sviluppato nel contenuto della doglianza, la violazione dell’articolo 2697 c.c. non sussiste.
2.2.1. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura, infatti, unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere (Cass., 21/3/2022, n. 9055).
2.2.2. Nella specie correttamente la CTR, a fronte dell’accertamento presuntivo di maggiori redditi in capo ad una società a ristretta base familiare (composta solo da due soci, coniugi), alla luce RAGIONE_SOCIALE cospicue movimentazioni bancarie sui conti correnti intestati ai soci, ha ritenuto incombente sulla società la prova contraria alla detta presunzione.
In tal modo, lungi dal violare l’art. 2697 c.c., la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati in materia da questa Corte: in ipotesi di società a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli sia dall’art. 32 d.P.R. n. 633/1973, che dall’art. 51, secondo comma,
nn. 2 e 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci, imputando alla medesima società le operazioni ivi riscontrate tenuto conto anche della relazione di parentela che lega i singoli partecipanti alla ristretta base sociale, circostanza idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli dei soci, rimanendo comunque la possibilità per la società di dare la prova contraria. Tali legami familiari, proprio perché gli stessi hanno agito unitariamente sotto lo schermo sociale, costituiscono elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate ( ex multis , Cass. 10/06/2022, n. 18704).
2.3. Priva di pregio è, altresì, la lamentata duplice tassazione dello stesso reddito, una prima volta in capo alla società, una seconda volta in capo ai soci: invero, diverso è il titolo del recupero degli utili (non dichiarati) prodotti dalla società (ai fini IRES e/o IVA e/o IRAP), rispetto a quello del reddito (di capitale) del socio (IRPEF) e, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte ( ex multis , Cass. 30/11/2022, n. 35293), trattandosi di utili ottenuti in evasione di imposta, quindi mai pervenuti nella contabilità societaria in quanto non oggetto di registrazione nelle scritture, né di indicazione in dichiarazione, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v’è mai stata, non avendo la società dichiarato tali utili extracontabili e quindi essendo sfuggita la imposizione a livello societario.
2.4. Con riferimento alla documentazione depositata dalla contribuente, la doglianza è inammissibile in quanto impinge solo una RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi della sentenza: la CTR, infatti, non solo ha affermato che si tratta di documentazione nuova e, quindi, inammissibile, ma ha anche valutato la stessa (in termini di inconsistenza probatoria), entrando, quindi, nel merito della
questione. Tale seconda ratio non è in alcun modo attinta dal motivo in scrutinio, ciò che comporta la sua inammissibilità.
Questa Corte costantemente afferma che «nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, ‘in toto’ o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggono. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola RAGIONE_SOCIALE dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato» (Cass. Sez. U. 08/08/2005, n. 16602; conf. Cass. 18/04/2019, n. 10815 e Cass. 06/07/2020, n. 13880).
Con il terzo (ed ultimo) motivo la società denuncia «la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 DPR 600/73 54 DPR 633/72 nonché degli artt. 2727, 2728, 2729 c.c. in relaizone all’art. 360 nn. 3 e c.p.c. – Omesso esame sul punto decisivo della controversia oggetto di discussione RAGIONE_SOCIALE parti». Lamenta, in particolare, che l’Ufficio ha ritenuto riferibili alla società i movimenti bancari sui conti correnti intestati ai soci, in considerazione del solo fatto della parentela dei soci, ‘senza nessuna ulteriore valutazione’ (pag. 13 del ricorso).
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Anche in parte qua la decisione della CTR è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare al seguente principio
di diritto: in tema di accertamenti per IVA e per imposte dirette sui redditi di società a ristretta base familiare (in cui gli unici due soci sono coniugi), l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari a loro intestati, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, desumendo, tra l’altro, dalla relazione di parentela di primo grado tra i soci, circostanziati indizi, idonei a far presumere la sovrapposizione tra interessi personali e della società, salva la facoltà dell’ente di dimostrare l’estraneità RAGIONE_SOCIALE singole operazioni alla comune attività d’impresa (da ultimo Cass. 10/12/2024, n. 31750).
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME