Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34747 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34747 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto:
accertamento
–
indagini
bancarie –
– Consigliere relatore –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21790 del ruol o RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 16 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentat o e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, n. 572/25/2016, depositata in data 7 marzo 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva notificato ad NOME COGNOME, dipendente della società RAGIONE_SOCIALE ed esercente anche l’attività libero professionale di geometra, due avvisi di accertamento, relativi agli anni 2007 e 2008, con i quali, in base alle indagini bancarie, era stato accertato un maggior reddito ai fini Irpef, Irap e Iva e irrogate le conseguenti sanzioni; avverso gli atti impositivi il contribuente aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati parzialmente accolti, in particolare il giudice di primo grado: accoglieva il ricorso relativo all’anno 2007 per intervenuta decadenza e, relativamente all’anno 2008, espungeva dal maggior reddito non dichiarato quanto risultante dai prelevamenti dai conti correnti bancari; riconosceva in via forfettaria i costi nella misura del 60%; escludeva che potesse applicarsi l’Irap, mancando una autonoma organizzazione; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’RAGIONE_SOCIALE aveva propost o appello principale e il contribuente appello incidentale;
la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, ha rigettato entrambi gli appelli, in particolare ha ritenuto che: la pretesa relativa all’anno 2007 doveva essere considerata tardiva per intervenuta decadenza; relativamente all’anno 2008, non potevano considerarsi, ai fini della determinazione del maggior reddito non dichiarato, le risultanze del conto corrente bancario intestato al coniuge del contribuente; era da escludersi che il contribuente fosse da assoggettarsi a Irap; era corretto riconoscere a favore del contribuente una riduzione forfettaria dei costi;
l’RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di ricorso, cui ha resistito il contribuente depositando controricorso;
considerato che:
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 43, d.P.R. n. 600/1973, per avere erroneamente ritenuto non applicabile il raddoppio dei termini per mancanza di tempestiva denuncia penale entro il termine di decadenza ordinario, in quanto, invece, lo stesso opera per il solo fatto che sussistano condotte comportanti l’obbligo della denuncia penale;
il motivo è fondato;
questa Corte ha precisato che i termini di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43, comma 3, e del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili ratione temporis, come modificati dal d.l. n. 223 del 2006, art. 37, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale ai sensi dell’art. 331, cod. proc. pen., per uno dei reati previsti dal d. lgs. n. 74 del 2000, non essendo richiesta la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 (Cass. civ., 27 marzo 2023, n. 8599);
invero, sull’avviso di accertamento impugnato, relativo al 2007 e notificato nel 2013, non incidono le nuove formulazioni degli artt. 43 cit. e 57 cit. introdotte dalla l. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, che si applicano agli avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, nè le precedenti modifiche introdotte dal d. lgs. n. 128 del 2015, art. 2, che, al comma 3, fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni e degli inviti a comparire ex d. lgs. n. 218 del 1997, art. 5 “già notificati alla data
di entrata in vigore del presente decreto”, e cioè il 2 settembre 2015 (Cass. civ., n. 33793 del 2019; Cass. civ., n. 1318 del 2021);
peraltro, secondo la Corte costituzionale (Corte Cost., 25 luglio 2011, n. 247), i termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una proroga di quelli ordinari, ma sono anch’essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva, cioè ove sussista l’obbligo di denuncia penale per i reati tributari, senza che all’Amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. I termini raddoppiati, quindi, non si innestano su quelli brevi, in base ad una scelta discrezionale degli uffici tributari, ma operano autonomamente allorchè sussistano elementi obiettivi tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass. n. 10345 del 2017);
non correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto di dovere escludere l’applicabilità del raddoppio dei termini per l’accertamento in base alla mera considerazione della necessità della denuncia penale entro il termine ordinario di decadenza;
con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39, d.P.R. n. 600/1973, per avere erroneamente riconosciuto in deduzione un importo in misura forfettaria del 60 per cento in quanto, in caso di accertamento analitico-induttivo, ai fini del riconoscimento di componenti negative del reddito è il contribuente che deve offrire idonea giustificazione RAGIONE_SOCIALE stesse;
il motivo è infondato;
deve, sul punto, darsi atto che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 10/2023, ha affermato che la previsione di cui all’art. 32, cit., deve essere interpretata nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-
induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la “incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati ” (sentenza n. 225 del 2005);
correttamente, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto applicabile, al caso di specie, la deduzione in misura forfettaria dei costi sostenuti;
con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 e 39, d.P.R. n. 600/1973, per avere erroneamente ritenuto non rilevanti, ai fini dell’accertamento, le risultanze RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie relative al conto corrente intestato al coniuge del contribuente, essendo, invece, legittima l’estensione RAGIONE_SOCIALE indagini anche su conti correnti intestanti a terzi ; il motivo è infondato;
questa Corte ha precisato che le indagini bancarie possono riguardare anche conti di terzi quando l’Ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che tali conti e depositi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali a scopo di evasione fiscale; pertanto, l’esistenza di stretti vincoli familiari, quali il rapporto di coniugio tra il contribuente accertato ed il terzo titolare del conto, per assurgere a prova presuntiva qualificata RAGIONE_SOCIALE riferibilità, in tutto o in parte, al contribuente accertato RAGIONE_SOCIALE movimentazioni del conto corrente intestato al familiare, deve essere accompagnata dalla indicazioni di altri elementi, il cui onere di allegazione è a carico dell’Ufficio, idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque non può giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, per tale ragione, può fondatamente ritenersi nella disponibilità effettuale del contribuente accertato (Cass. civ., 20 dicembre 2018, n. 32974); il giudice del gravame ha precisato che non poteva darsi rilievo ai conti correnti intestati al coniuge del contribuente in quanto la stessa
svolgeva autonoma e separata attività libero professionale, in tal modo escludendo ogni possibile riferibilità del suddetto conto all’attività svolta dal contribuente, attesa la rilevanza autonoma del reddito prodotta dalla moglie, svolgente attività professionale giustificativa RAGIONE_SOCIALE movimentazioni contabili sul suo conto corrente; in conclusione, è fondato il primo motivo di ricorso, infondati il secondo e il terzo, con conseguente accoglimento per il motivo accolto e cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per l’esame RAGIONE_SOCIALE questioni riproposte dal contribuente e non esaminate dal giudice del gravame perché assorbite e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M. La Corte:
accoglie il primo motivo, rigettato il secondo e il terzo, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, addì 3 ottobre 2023.