Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28663 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RINO, con avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, C.F. CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente – avverso la sentenza n. 489/5/16 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 13 aprile 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE :
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva respinto il suo appello e quello dell’RAGIONE_SOCIALE contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Treviso. Quest’ultima, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento per
INDAGINI BANCARIE
DECADENZA
l’anno d’imposta anno 2008, accertando un maggior reddito sulla base RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie.
La CTR, pur dopo un atto di autotutela che riduceva la ripresa, riduceva ulteriormente il maggior reddito ad € 189.053,00 (rispetto agli originari € 364.175,65).
Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a due motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE s’è limitata a depositare un atto di ‘costituzione’ finalizzato all’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE:
1.Con il primo motivo si deduce la falsa applicazione degli artt. 32 comma 1, punti 2 e 7 del DPR n. 600/1973 e 51 comma 2 punti 2 e 7 del DPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., asserendosi in particolare che nessuno degli articoli denunciati avrebbe dettato regole in merito alla pienezza della prova da fornirsi da parte del contribuente, così come invece preteso dalla CTR, che pertanto avrebbe malamente letto ed interpretato le disposizioni, applicando falsamente l’art. 32 ed utilizzando dati del tutto scollegati. In sostanza le modalità con le quali il giudice di merito aveva operato nel prendere in considerazione e valutato i documenti avrebbe dovuto far ritenere un’omessa corretta applicazione della normativa vigente.
2. Con il secondo motivo si deduce sempre la falsa applicazione degli artt. 32 comma 1, punti 2 e 7 del DPR n. 600/1973 e 51 comma 2 punti 2 e 7 del DPR n. 633/1972, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. In particolare si deduce l’errata lettura RAGIONE_SOCIALE norme di legge di cui sopra che avrebbe indotto la CTR a non prendere in considerazione la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado. La prova richiesta dalla norma sarebbe stata fornita mediante la produzione di numerosi documenti, a fronte dei quali la sentenza impugnata avrebbe utilizzato criteri di valutazione della prova del tutto avulsi dalla normativa applicabile.
I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente per il loro collegamento logico – sono infondati, del resto come già avvenuto con riferimento a quelli analogamente spiegati in riferimento all’annualità 2007 nell’ambito della controversia decisa con ordinanza di questa Corte n.11138/2017.
Invero, con entrambi il ricorrente, utilizzando sostanzialmente gli stessi concetti, si duole della valutazione data dalla CTR alla documentazione portata a prova contraria, rispetto agli elementi posti dall’Ufficio a base dell’accertamento. Le censure sono del tutto generiche, mancando di chiarire quale interpretazione adottata dai giudici di appello contrasti con le norme di legge denunciate e rispetto a quali allegazioni la stessa interpretazione sia incorsa nei vizi di violazione di legge.
In realtà, il contenuto dei due motivi si traduce in una critica al risultato dell’attività ermeneutica della CTR, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivata, come nel caso di specie.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nulla per le spese non avendo l’Amministrazione finanziaria depositato tempestivo controricorso.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’undici settembre 2024