Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15519 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15519 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9977/2023 R.G. proposto da : NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Ragusa INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente incidentale-
contro
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. della SICILIACATANIA n. 8904/2022 depositata il 24/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
All’esito di indagini bancarie, per l’anno di imposta 2009, l’Ufficio recuperava a tassazione il maggior reddito accertato nei confronti del dott. NOME COGNOME socio dello Studio RAGIONE_SOCIALE Nello specifico, le indagini si incentravano sui movimenti nei conti correnti intestati allo studio, dove confluivano i flussi finanziari dell’attività professionale ed anche i relativi compensi. Il confronto endoprocedimentale rendeva chiarezza di alcune riprese che erano annullate, rimodulando al ribasso la pretesa impositiva. Senonché le posizioni rimanevano distanti, donde erano emessi gli atti impositivi nei confronti dello Studio associato e, per l’effetto, anche dei soci in proporzione alla percentuale di partecipazione. La parte privata adiva il giudice di prossimità, trovando pieno accoglimento delle proprie ragioni, donde interponeva appello la parte pubblica.
Il secondo grado vedeva il parziale accoglimento delle ragioni erariali, con rimodulazione dell’originaria ripresa a tassazione.
Ricorre la parte contribuente svolgendo tre motivi di censura, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso ed interponendo altresì ricorso incidentale.
In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre strumenti di ricorso principale e due motivi di ricorso incidentale.
1.1. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 del medesimo codice ovvero omessa pronuncia in ordine alla doglianza sull’illegittimità dell’accertamento ‘per masse’, cioè la procedura adottata dall’Ufficio che, in luogo di accertare puntualmente, posta per posta, le movimentazioni bancarie, le ha accorpate per profili omogenei.
1.2. Con il secondo motivo del ricorso principale ,si profila censura ai sensi dell’articolo 360 primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 32, 38 e 39 del DPR numero 600 del 1973 e dell’articolo 54 del DPR numero 633 del 1972 ovvero ricostruzione della capacità contributiva attraverso una contestazione ‘per massa’.
1.3. Con il terzo ed ultimo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 del codice civile, dell’articolo 54, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972, e dell’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 per non corretta applicazione del canone di riparto dell’onere della prova.
1.4. Con il primo motivo di ricorso incidentale si prospetta censura per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 5 D.P.R. n. 917/1986 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..
Nello specifico, con riferimento al reddito di partecipazione ripreso a tassazione con l’accertamento per cui è vertenza, il ragionamento decisorio si palesa per essere perplesso nonché violativo della norma di cui all’art. 5 T.U.I.R.. Il Collegio, revocando la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello incardinato dallo Studio Associato in Cassazione, richiama la normativa di cui alla legge n. 130/2022, che all’art. 5 prevede la
possibilità di definizione agevolata anche per i giudizi di legittimità. Nella sostanza, si àncora ad una facoltà della parte contribuente (la definizione agevolata) la revoca della sospensione del giudizio.
1.5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si prospetta censura di v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..
Nello specifico, si censura il capo della sentenza relativo alla somma di 12.004,00, ritenuta erroneamente giustificata, e che si riferisce alle operazioni ‘ extra conto ‘ intrattenute presso la Unicredit (la prima del 28/9/2009 di 3.484,00 e la seconda del 16/11/2009 di 8.520,00). Invero il percorso argomentativo seguito dal Giudice non troverebbe riscontro nella lettera della norma di cui all’art. 32 D.P.R. n. 600/1973. La prova fornita, infatti, non risponde ai requisiti previsti dalla legge, giacché non darebbe dimostrazione alcuna che l’operazione sia transitata dalla contabilità del dott. COGNOME
Il primo motivo di ricorso principale non può essere accolto. Come meglio si dirà trattando del motivo che segue, preme comunque fin da subito precisare che in tema di indagini bancarie ai sensi dell’articolo 32 del DPR numero 600 del 1973, l’onere della prova a carico dell’Ufficio è assolto con i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, senza quindi particolare onere di motivazione dell’atto impositivo che ne scaturisce, né vi è necessità di contestazione analitica, essendo sufficienti le risultanze dei conti correnti, aggregate o meno, per far scattare l’inversione dell’onere della prova.
Né può parlarsi di omissione di pronuncia. Occorre infatti richiamare il principio generale per cui non è omissione di pronuncia la statuizione incompatibile con le richieste di parte.
2.1. Nel dettaglio, è stato affermato che non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una
richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011).
Il primo motivo non può dunque essere accolto.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per evidenti elementi di connessione che li legano, attenendo alle modalità di indagine ed all’onere della prova. Con il secondo motivo, infatti, si critica la ricostruzione della capacità contributiva ‘per masse’, cioè per aggregazioni di movimentazioni bancarie, mentre con il terzo motivo si critica il riparto dell’onere della prova.
3.1. Occorre premettere che da tempo è consolidato l’orientamento per cui le movimentazioni bancarie si presumono operazioni
connesse alla produzione di reddito, di talché l’Ufficio non è tenuto a dimostrare altro, mentre spetta al contribuente fornire la prova analitica per singola posta del suo carattere non imponibile o già computato.
In particolare, occorre richiamare quanto già statuito in più occasioni e qui di seguito nuovamente esposto, anche alla luce dell’intervento del Giudice delle leggi.
Infatti, in tema d’imposte dirette, la presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di redditi d’impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale a cui siano riferibili i proventi accertati, fermo restando che, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d’impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti (così Cass. T., n. 35618/2023), tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (cfr. Cass. V, n. 29572/2018). Peraltro, trattandosi qui dell’anno di imposta 2009, giova precisare che in tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 – che ha ritenuto irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificati dai conti
correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo sia a sua volta produttivo di reddito retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato (cfr. Cass. V, n. 2250/2021).
Nel caso concreto, trattandosi di studio professionale, restano rilevanti i versamenti, nei termini di cui sopra. Peraltro, lo stesso Ufficio ha rimodulato i versamenti tenendo conto di quanto ricevuto quale provvista per assolvere gli oneri tributari nei confronti dei clienti.
3.2. Tuttavia, attesa la già richiamata generalità di rilevanza delle indagini bancarie, occorre ricordare che già da tempo è stato affermato come l’utilizzazione dei dati acquisiti presso le aziende di credito quali prove presuntive di maggiori ricavi o operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d’impresa o di lavoro autonomo, atteso che, ove non sia contestata la legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo al contribuente l’onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti (cfr. Cass. V, n. 5135/2017), precisandosi anche di recente che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si
determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (così Cass. T., n. 2928/2024).
In definitiva, nel caso in esame, le risultanze dei conti correnti costituiscono motivazione dell’atto impositivo e spettava alla parte contribuente superare la presunzione legale (semplice) per cui ogni movimento bancario è indice di attività imponibile. La diffusa motivazione della sentenza in scrutinio esamina e bilancia il diverso apporto probatorio, giungendo ad un risultato che esula dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità.
I motivi secondo e terzo del ricorso principale non possono quindi essere accolti.
In definitiva, il ricorso principale è infondato e dev’essere rigettato.
Deve ora essere esaminato il ricorso incidentale.
5.1. Con il primo motivo si lamenta sia stata data revoca alla sospensione del giudizio in pendenza del ricorso per cassazione relativo all’avviso di accertamento, argomentando altresì sulla facoltà di definizione agevolata che è, per natura, profilo meramente eventuale.
La questione appare superata ed il motivo non può essere esaminato per inammissibilità sopravvenuta, in quanto il predetto giudizio avanti questa Suprema Corte di legittimità, relativo al presupposto accertamento relativo allo studio professionale, per l’anno 2009, è stato già definito con ordinanza n. 4835/2025 del 25 febbraio 2025.
5.2. Il secondo motivo, attinente ad una voce di ripresa a tassazione che è stata annullata, riguarda il valore probatorio di una fattura, in rapporto alla sua tracciabilità rispetto al cliente e transitate al di fuori del conto Unicredit. Si tratta all’evidenza, dell’inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio offerto dalle parti e compendiato motivatamente dalla sentenza in scrutinio, con accertamento in fatto ed argomentazione che esulano dal perimetro di cognizione di questa Suprema Corte di legittimità.
In definitiva, il ricorso principale è infondato e va rigettato, quello incidentale è inammissibile e tale va dichiarato. Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Rilevato, quanto al ricorso incidentale, che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/05/2025