Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3578 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3578 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2160/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
– ricorrente –
CONTRO
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza n. 5440/3/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1.7.2021, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza
camerale del 9.1.2026;
FATTI DI CAUSA
TRIBUTI:- indagini bancarie – lavoratore autonomo – riparto oneri probatori.
1.NOME COGNOME, titolare di partita IVA per l’esercizio di ‘Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali’, il quale aveva assoggettato il reddito di lavoro autonomo dichiarato per le annualità dal 2011 al 2014 al regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, con aliquota sostitutiva del 5%, subiva una verifica fiscale per gli anni dal 2011 al 2017 inclusi, da cui scaturiva, fra l’altro, l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, emesso ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d) per l’anno di imposta 2013, con il quale veniva accertato un maggior reddito da lavoro autonomo, mediante indagini finanziarie, con conseguente recupero RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre sanzioni ed interessi.
La C.T.P. di Napoli, adita dal contribuente, accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima l’attribuzione degli importi accreditati sul conto corrente intestato al padre, su cui aveva la delega ad operare, nonché di quelli accreditati sul conto corrente personale che, contrariamente a quanto ritenuto dagli accertatori, corrispondevano alle 28 fatture regolarmente emesse ed esibite in giudizio. L’A.F. aveva pertanto agito sulla base di un’unica presunzione, vale a dire la discordanza tra le risultanze dei conti correnti verificate per somme trovate e non giustificate, priva di precisione e concordanza.
La C.T.R. della Campania, adita dall’Ufficio, respingeva il gravame.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi.
NOME è rimasto intimato
7.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 9.1.2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo – rubricato « violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lettera d) e 41 bis del d.p.r. n. 600/73, oltre che
degli articoli 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE deduce che la C.T.R. ha annullato l’accertamento in mancanza di una valida prova contraria, di cui era onerato il contribuente. In particolare, sarebbe errato l’assunto secondo cui i versamenti effettuati sul conto corrente del padre del contribuente non potevano essere attribuiti a quest’ultimo, se non in presenza di ulteriori elementi gravi precisi e concordanti. Infatti, secondo l’art. 41 bis del d.p.r. 600/73 l’RAGIONE_SOCIALE poteva determinare il reddito del contribuente sulla base di notizie comunque raccolte, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dai risultati della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili, ancorchè regolarmente tenute. Relativamente ai versamenti effettuati dal contribuente sul conto corrente del padre, che secondo la C.T.R. si riferivano all’attività professionale di quest’ultimo, titolare di specifica partita Iva, richiama il precedente di questa Corte n. 22089/2018 ed osserva che il contribuente avrebbe dovuto offrire prova che i singoli versamenti si riferivano all’attività professionale del padre, peraltro già ottantunenne al momento della verifica. Quanto ai conto corrente intestato al contribuente, La RAGIONE_SOCIALE non aveva dato conto RAGIONE_SOCIALE censure mosse dall’Ufficio a pagina 5 dell’atto di appello, che trascrive in ricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza, con le quali si era censurato l’operato del primo giudice in merito alle 28 fatture esibite a giustificazione, rilevando che nessuna RAGIONE_SOCIALE fatture indicava le modalità di versamento, non vi era corrispondenza tra gli importi e le date RAGIONE_SOCIALE fatture con le date e gli importi dei versamenti, non erano stati prodotti in copia i bonifici e gli assegni per verificare la corrispondenza della causale del pagamento con le fatture emesse, aspetti del tutto pretermessi dai giudici del gravame.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del decreto legislativo n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. Att. c.p.c. e dell’art. 11 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c .» si lamenta motivazione meramente apparente, non avendo la C.T.R. spiegato in base a quali fonti di prova ‘ doveva ritenersi che il padre del contribuente in questione emetteva ed incassava fatture non riconducibili all’attività del figlio ‘. La C.T.R. non aveva dato conto RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse dall’Ufficio alle pagine 4 e 5 dell’atto di appello, che trascrive in ricorso in ossequio al canone dell’autosufficienza, con le quali si era censurato l’operato del primo giudice in merito alle 28 fatture esibite a giustificazione, rilevando che nessuna RAGIONE_SOCIALE fatture indicava le modalità di versamento, che non vi era corrispondenza tra gli importi e le date RAGIONE_SOCIALE fatture con le date e gli importi dei versamenti, che non erano stati prodotti in copia i bonifici e gli assegni per verificare la corrispondenza della causale del pagamento con le fatture emesse. In merito ai versamenti effettuati sul conto corrente del padre, per il quale aveva la delega, era stato osservato che non era stata prodotta alcuna documentazione atta a dimostrare che i versamenti, pari a circa 13.000,00 euro, si riferissero all’attività professionale del padre, ottantunenne al momento della verifica.
Partendo per ragioni di priorità logico giuridica dall’esame del secondo motivo, esso si rivela infondato.
3.1. Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) hanno letto la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione”. Come più recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
3.2. In applicazione dei suesposti principi, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata, a prescindere dalla correttezza giuridica della decisione, soddisfi il ‘minimo costituzionale’, sia con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente dello stesso contribuente, sia con riferimento ai versamenti effettuati da quest’ultimo sul conto corrente del padre.
4. E,’ invece, fondato il primo motivo.
4.1. S econdo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall’art. 32 (in tema di imposte dirette) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche
distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità RAGIONE_SOCIALE stesse alla sua attività (Cass. 11/03/2015, n. 4829). Circa il contenuto dell’onere della prova in capo al contribuente, costantemente questa Corte ha affermato che per superare la detta presunzione questi deve in particolare «dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili» (Cass. 29/07/2016, n. 15857). Tale principio si applica, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore o i soci ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, anche alle movimentazioni effettuate su questi ultimi, poiché in tal caso, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano -in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario -ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (Cass. civ. Sez. V, Ord., 15 novembre 2017, n. 27075 in tema di società). L’indagine dunque può estendersi anche ai conti correnti intestati a terzi, tra cui i familiari, in presenza di elementi indiziari, quali la delega ad operare sul conto e l’uso del conto corrente per motivi professionali, circostanze della cui sussistenza la sentenza dà atto. Inoltre, il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto
e già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. 21800 del 2017).
4.2. La RAGIONE_SOCIALE non ha applicato i suesposti principi, avendo ritenuto che fosse l’Ufficio a dover dimostrare che le 28 fatture non si riferivano alle operazioni effettuate sul conto corrente del contribuente e che i versamenti effettuati sul conto corrente intestato al padre si riferivano presumibilmente all’attività professionale di quest’ultimo, senza verificare se gli assegni intestati al padre citati dal contribuente e versati sul conto corrente di quest’ultimo corrispondessero ad attività professionale del padre medesimo. Infatti, dalla parte ‘in fatto’ della sentenza si ricava che il contribuente aveva affermato in primo grado che i versamenti contestati si riferivano ad alcuni assegni intestati al padre, mentre nella parte motiva si fa riferimento a non meglio precisate ‘ fatture emesse nei confronti del padre corrispondenti a conformi versamenti da parte di terzi ‘.
5 . In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, cui demanda altresì di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.1.2026
Il Presidente
(NOME COGNOME)