Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18453 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
INDAGINI BANCARIE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE;
con AVV_NOTAIO e NOME
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– resistente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 7121 depositata il 16 luglio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Con avviso di accertamento del 17 settembre 2012, l’Agenzia rideterminava il reddito del contribuente, perito industriale, ai sensi dell’art. 39, 2° comma, d.p.r. n. 600/1973, rilevando incongruità fra il reddito dichiarato per l’anno 2007 e le movimentazioni bancarie riferite l’una allo stesso e l’altra al di lui padre. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava la decisione di primo grado,
sicché il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a cinque motivi. L’Agenzia non ha depositato tempestivo controricorso, limitandosi a un atto di costituzione.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella documentazione prodotta che la CTR non ha considerato ritenendola tardivamente depositata in sede giudiziale in relazione al disposto dell’art. 32, 4° comma, d.p.r. n. 600/1973. L’erroneità della decisione, a parere del contribuente, discendeva sia dalla ritenuta non rilevanza della giustificazione in quanto depositata solo in sede giudiziale, senza considerarsi che si trattava di documentazione bancaria attinente a un conto intestato a terzi e pertanto abbisognevole dell’istanza all’istituto bancario da parte del relativo titolare; sia perché non si è tenuto conto del difetto del requisito della specificità della richiesta da parte dell’amministrazione fiscale e soprattutto dell’insussistenza di un comportamento diretto a sottrarsi alla prova da parte del contribuente medesimo.
2.Col secondo motivo, subordinato al primo, si denuncia falsa applicazione dell’art. 32, d.p.r. n. 600/1973, per l’incolpevolezza della mancata risposta alla richiesta dell’Agenzia.
3.Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 23, 24 e 53, Cost., e 32, d.p.r. n. 600/1973, per avere la CTR impedito al contribuente di produrre in giudizio elementi probatori a proprio vantaggio.
Col quarto motivo si deduce violazione dell’art. 32 d.p.r. n. 600/1973 non essendo sufficiente, a fronte dell’eccezione del contribuente circa l’estraneità della motivazione, arguire come ha fatto la CTR la riferibilità allo stesso delle movimentazioni solo sulla base del legame di parentela con il titolare del conto.
Con riguardo al primo motivo lo stesso lo stesso risulta infondato dal momento che non tanto nella specie può parlarsi di
omesso esame, dal momento che la CTR ha pur espressamente preso in considerazione tanto l’invito alla produzione di documenti, quanto di (pretesa) inidoneità della giustificazione offerta con riferimento alla tardiva esibizione in sede contenziosa, e infatti si dibatte in ordine alla correttezza delle conclusioni cui è giunta la CTR circa la tardività della produzione in giudizio di tali documenti.
Fondato appare invece il secondo e subordinato motivo.
Va in proposito sottolineato che questa Corte ha già chiarito la portata della norma preclusiva all’esame di documentazione prodotta solo in sede giudiziale in particolare, per quanto qui rileva, a mezzo delle pronunce n. 16536 del 14/07/2010 e n. 1344 del 25/01/2010, in linea con l’orientamento espresso da Cass. Sez.U. n. 45/2000. Con la prima sentenza si è dato rilievo alla natura eccezionale della disposizione, “che non può essere applicata oltre i casi ed i tempi da essa considerati e deve essere interpretata, in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli artt. 24 e 53 Cost., in modo da non comprimere il diritto alla difesa e di obbligare il contribuente alla effettuazione di pagamenti non dovuti e, quindi, nel senso che, per essere sanzionato con la perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture, il contribuente stesso deve aver tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace di far fondatamente dubitare della genuinità di documenti che affiorino soltanto in seguito nel corso di giudizio”. Nella citata ordinanza n. 1344, è stato poi ribadito che la norma “trova applicazione soltanto in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell’Amministrazione e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente, non essendo sufficiente che quest’ultimo non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti successivamente prodotti in sede giudiziaria”, previo avvertimento delle conseguenze per la relativa inottemperanza (quest’ultimo nella specie presente).
Nel caso corrente poi la sentenza impugnata basa il rifiuto di considerare la documentazione esibita sul presupposto della sua disponibilità in capo al contribuente qual delegato.
Ora fermo restando che, trattandosi di documenti che il contribuente non doveva obbligatoriamente detenere, essi dovevano comunque esser richiesti all’istituto bancario da parte del titolare del conto, e dunque del ‘cliente’ (o dei soggetti indicati dall’art. 119, comma 4, T.U.B.), il contribuente risulta essere appunto solo delegato per la firma.
Non sussistono pertanto le condizioni per l’applicazione dell’anzidetta preclusione, e sotto questo profilo assorbiti per l’effetto gli altri motivi -la decisione dev’essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, ferma restando l’inapplicabilità della presunzione sui prelevamenti dal momento che sul punto, essendo il contribuente un lavoratore autonomo (perito industriale), l’art. 32, comma 1, n. 2, d.p.r. n. 600/1973, è stata dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza Corte Cost. n. 228 del 2014, provvederà altresì alla liquidazione delle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024