Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24335 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24335 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
ICI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ DI RISCOSSIONE – DISAPPLICAZIONE ATTO – INCONTROVERTIBILITA ‘ PRETESA FISCALE –
Ud. 26/06/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23070/2018 del ruolo generale, proposto
DA
NOME RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , sig.ra NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore , ing. NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina rilasciate in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
NONCHÉ
Data pubblicazione 01/09/2025
il COMUNE DI AVELLINO (codice fiscale CODICE_FISCALE). in persona del Sindaco pro tempore .
-INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 5708/2/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione distaccata di Salerno depositata in data 12 giugno 2018, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio tenutasi in data 26 giugno 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia sono le pretese di cui all’ingiunzione indicata in atti, con cui RAGIONE_SOCIALE chiedeva, nell’interesse del Comune di Avellino, il pagamento dell’imposte ICI ed IMU relative agli anni di imposta 2011/2014.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione distaccata di Salerno -accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 281/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Avellino, assumendo che:
-le delibere nn. 38, 90 e 187 del 2014 relative all’affidamento del servizio alla predetta società concessionaria « non appaiono inficiate da alcun vizio di legittimità, né per quanto attiene alla liceità formale e sostanziale dell’affidamento stesso – nella verifica di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dei relativi atti amministrativi anche a livello di rispetto procedimentale nonché in ordine alla sussistenza dei necessari requisiti soggettivi in capo ad essa – né per quanto derivatone circa la validità ed efficacia del contratto d’appalto n. 5318 stipulato tra la medesima RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Avellino»;
«L’illegittimità riguarda piuttosto la carenza di giustificazione fattuale e giuridica della menzionata delibera caducatoria n. 239 del 04.05.15, annullata peraltro dal TAR Campania con la sentenza n. 2338/15 , per cui non vi è ragione alcuna per ritenere insussistente il potere di accertamento e riscossione dei tributi da parte della RAGIONE_SOCIALE, potere comunque confermato dalla stessa delibera n. 239 che ne aveva convalidato espressamente l’attività svolta fino al 16.03.15, tra cui rientra appunto ratione temporis quella oggetto di causa»; Numero sezionale 5540/2025 Numero di raccolta generale 24335/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
la convalida degli accertamenti effettuati dalla concessionaria entro il 16 marzo 2015 riguardava l’atto proprio del conferimento dell’incarico da parte del Comune ed il mantenimento della correlata efficacia sino a una certa data;
detto atto, comunque lo si intendesse qualificare (come convalida o conferma), doveva considerarsi, in ogni caso, legittimo e pienamente efficace alla luce del principio di conservazione degli atti « ed in base alla logica della necessaria ricerca dello scopo e della volontà dell’atto, il quale era indubbiamente teso alla conferma fino ad una certa data dell’incarico, contestualmente revocato, alla sRAGIONE_SOCIALE o, se più piace, alla revoca di esso incarico con salvezza dell’attività pregressa fino a quella data»;
non era fondata la questione concernente la dedotta illegittimità della procedura di affidamento dell’incarico sul rilievo della rettifica dell’iniziale importo minimo garantito fissato dal bando di gara senza rinnovare l’intera procedura, in quanto l’art. 1430 c.c. prevede che l’errore di calcolo non dà luogo all’annullamento del contratto, ma solo ad una possibile rettifica;
l’errore non era stato comunque determinante del consenso perché l’iniziale quantificazione era stata per l’aggiudicatario più
onerosa di quella poi rettificata, per cui la genetica erroneità non aveva inciso sul consenso; Numero sezionale 5540/2025 Numero di raccolta generale 24335/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
-« il rinnovo della procedura di aggiudicazione in un caso del genere non è previsto da alcuna norma -poiché appunto diversamente si verterebbe in ipotesi di violazione di legge e non già di eccesso di potere -»;
«Se ne inferisce che, difettando altri elementi indiziari valutabili nella stessa direzione critica viene meno la possibilità di annettervi quella violazione di principi di libera concorrenza e trasparenza cui fa riferimento la CTP nell’impugnata pronuncia e quindi viene meno la conseguenza annessavi in termini di disapplicazione dell’atto di conferimento della concessione in oggetto alla srl RAGIONE_SOCIALE»;
«in ogni caso è dirimente il rilievo che il Comune di Avellino, pur ponendo in essere la delibera n. 239 del 04.08.15 di annullamento di precedente delibere di concessione del servizio ad essa RAGIONE_SOCIALE ne aveva confermato, come già detto, l’attività fino al 16.03.15 ».
Avverso tale pronuncia RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 31 luglio/2 agosto 2018, formulando un unico motivo di impugnazione, depositando l’11 giugno 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 1° ottobre 2018.
Il Comune di Avellino è restato intimato.
Con ordinanza interlocutoria n. 28091/2019 di questa Corte la causa è stata rinviata a nuovo a ruolo e poi fissata per la suindicata camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Data pubblicazione 01/09/2025
1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 41 e 57 d.lgs. 163/2006 e 13 d.lgs. n. 157/1995 (ora art. 83 d.lgs. n. 50/2016), ponendo in evidenza, in punto di fatto, che era pacifico che nel disciplinare di gara (art. 2) il valore stimato del contratto per la formulazione dell’offerta era stato indicato nell’importo di 2.349.333,00 €, mentre avrebbe dovuto essere indicato nella somma di 880.299,00 €, come riconosciuto dallo stesso Comune sia pure dopo la stipula del contratto di appalto con RAGIONE_SOCIALE (aggiudicataria).
A dire della ricorrente, tale errore avrebbe dovuto condurre all’annullamento della procedura di affidamento, in quanto incidente sui requisiti economici e finanziari di cui dovevano essere dotati gli interessati alla partecipazione alla gara, nel senso che la richiesta di requisiti ben maggiori di quelli necessari aveva illegittimamente escluso, stante il suddetto errore, i soggetti che non ne erano in possesso.
Per derivazione dell’illegittimità del bando e della gara doveva considerarsi invalido anche il successivo contratto n. 5318 dell’8 maggio 2014, con cui era stato esteso l’oggetto dell’affidamento includendovi anche l’attività di accertamento e di riscossione dell’ICI e dell’IMU, giacchè detta estensione non era stata accompagnata, come previsto dall’art. 57 d.lgs. n. 163/2006, da una previa indagine di mercato, si trattava di tributo diverso e non complementare rispetto a quelli dell’originario incarico (TARSU -TARES) ed il valore del nuovo contratto non era inferiore al 50% dell’importo del contratto iniziale, ma dieci volta superiore.
La contribuente ha poi evidenziato che, per effetto dell’annullamento da parte del TAR Campania (giusta sentenza n. 2338/2015) della delibera comunale n. 239/2015 (con cui il Comune
di Avellino aveva annullato le precedenti delibere di affidamento del servizio alla controricorrente, ratificandone l’operato sino al 15 marzo 2015), era « venuto meno anche il preteso effetto salvifico della ‘convalida’ (così a pagina n. 14 del ricorso), aggiungendo sul punto che può discutersi della legittimità o meno della convalida operata dall’amministrazione solo con riferimento agli atti che non siano stati impugnati o dei quali non sia stata richiesta la disapplicazione. Numero sezionale 5540/2025 Numero di raccolta generale 24335/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Infine, l’istante ha asserito che la convalida può avere oggetto atti e non un’intera attività pluriennale, che la convalida dell’atto deve provenire dallo stesso soggetto che lo ha compiuto e che essa ha effetti ex nunc .
Vanno subito archiviate le eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate da RAGIONE_SOCIALE per il dedotto difetto di autosufficienza, per non avere il ricorso rappresentato le domande proposte ed il contenuto della decisione impugnata, giacchè la lettura dell’atto contempla una compiuta ricapitolazione della vicenda processuale e sostanziale
Ricapitolando -in sintesi -le circostanze fattuali dedotte dal ricorrente sono costituite:
da un primo affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria delle imposte comunale sulla pubblicità, della tassa di occupazione degli spazi pubblici, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della riscossione dei fitti degli alloggi comunale.
Sul punto la contestazione concerne l’errore nell’indicazione del gettito presunto delle entrate ricavabili da detto servizio (stimato in 2.349.333,00 €, laddove da successivi accertamenti era emerso che il gettito era pari a 880.299,00 €), per cui il valore del contratto era stato stimato in 3.300.066,55 €, richiedendo per partecipare alla gara un fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi
(2009/2011) non inferiore a 6.000.000,00 € ed un fatturato annuo relativo a servizi analoghi o assimilabili effettuati negli ultimi tre esercizi non inferiore a 3.000.000,00 €. Numero sezionale 5540/2025 Numero di raccolta generale 24335/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
L’istante ha lamentato sul punto la violazione dell’art. 41 d.lgs. n. 163/2006.
da un secondo affidamento, giusta delibera di Giunta n. 83 del 13 marzo 2014 con cui, senza gara, si è incaricata RAGIONE_SOCIALE della gestione dell’attività concernenti l’IMU -ICI e TARSU-TARES, cui ha fatto seguito il contratto n. 5318 stipulato l’8 maggio 2014.
Al riguardo la contestazione è relativa alla dedotta violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 163/2006.
con delibera n. 239 del 4 agosto 2015 il Comune di Avellino dispose l’annullamento di tutte le precedenti delibere giuntali con cui era stato disposto l’assegnazione dei predetti servizi alla suindicata concessionaria;
con sentenza n. 2338/2015 il TAR Campania ha annullato tale delibera.
Il ricorso va rigettato per la seguente, dirimente, ragione.
La difesa della concessionaria ha rappresentato che:
«Per omesso versamento del dovuto a titolo di ICI ed IMU, venivano emessi a carico della Società NOME COGNOME a r.l. due avvisi di accertamento, ICI n. 7 del 26.02.2015 ed IMU n. 11007 del 4.03.2015 relativamente alle annualità 2001 ( rectius 2011) al 2014»;
«La contribuente non impugnava gli atti impositivi, per cui divenivano definitivi, né ottemperava al pagamento delle somme dovute»;
-«Conseguentemente, in data 27.11.2015 la Concessionaria notificava l’ingiunzione di pagamento n. 01090 488/2015 per quanto imposto e definitivamente accertato dagli avvisi pregressi» (v. pagina n. 1 delle controdeduzioni). Numero sezionale 5540/2025 Numero di raccolta generale 24335/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Nella sentenza impugnata si dà atto che con il ricorso originario avverso tale ingiunzione di pagamento «La società contribuente aveva contestato il potere di accertamento e riscossione dei tributi da parte della RAGIONE_SOCIALE e comunque la correttezza ed esattezza dell’imposta » (così nella pronuncia impugnata).
Nello stesso ricorso l’istante assume che « il potere impositivo e di riscossione è stato attribuito alla RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di atti palesemente illegittimi (v. pagina n. 16 del ricorso).
Alla luce di quanto precede, deve, dunque, prendersi atto che l’ingiunzione di cui ancora si controverte è stata preceduta dai menzionati due avvisi di accertamento emessi da RAGIONE_SOCIALE i quali – per puntuale e specifica affermazione della concessionaria, non altrimenti contestata dalla ricorrente -non sono stati all’epoca impugnati dalla contribuente.
La suddetta circostanza fattuale assume valore dirimente ai fini della decisione.
Dallo stesso resoconto offerto dall’istante emerge con chiarezza che la contestata attività di affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle imposte in esame alla concessionaria è stata concepita e conferita in termini unitari, considerando dette fasi quali segmenti inscindibilmente legati nel complessivo incarico attribuito.
La prodromica attività di accertamento, come quella riscossiva risultano così entrambe dipendenti dal contestato affidamento del servizio, unitariamente organizzato.
Numero di raccolta generale 24335/2025
9. Sulla scorta di tale rilievo non può, allora, non riconoscersi come la conseguita incontrovertibilità degli avvisi di accertamento, in ragione della loro omessa impugnazione, abbia necessariamente riguardato anche la legittimazione di Assoservizi all’esecuzione dell’incarico, vale a dire l’esercizio del potere impositivo tramite l’attività di accertamento e la conseguente fase riscossiva mediante le conseguenti ingiunzioni di pagamento ora in discussione. Data pubblicazione 01/09/2025
Il potere di emanare gli avvisi di accertamento è tema da considerarsi certamente precluso dalla loro mancata impugnazione e, per ripercussione, lo è anche il potere di procedere all’attività di riscossione attraverso le conseguenziali ingiunzioni di pagamento oggetto di contestazione, trattandosi di fasi avvinte, nella fattispecie in rassegna, da un nesso di inestricabile dipendenza, siccome inseparabilmente legate da un affidamento strutturato in termini unitari.
Alla luce di tali considerazioni, il tema oggetto del presente giudizio, costituito dal contestato potere di Assoservizi di emanare le ingiunzioni impugnate, deve ritenersi non deducibile nella presente sede perchè consolidatosi all’esito della definitività dei preliminar i atti di accertamento, necessariamente comprensiva del previo profilo attinente la legittimazione della concessionaria, costituente la precondizione dell’azionata pretesa fiscale, di cui l’attività riscossione è esercizio conseguenziale, non suscettivo di essere rimesso in discussione in relazione a medesime questioni coinvolgenti gli atti presupposti divenuti definitivi.
Ricorre, in definitiva, anche nella presente fattispecie il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (così Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397 e nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T. 5 maggio 2024, n. 5574; Cass., Sez. T. 4 aprile 2024 n. 8972; Cass., Sez. VI/III, 15 maggio
Numero sezionale 5540/2025
2018, n. 11800; Cass. Sez. VI/T, 3 maggio 2019, n. 11760; Cass. Sez. VI/T, 19 dicembre 2019, n. 33797), a cominciare dall’identificazione del soggetto titolato a riscuoterlo. Numero di raccolta generale 24335/2025 Data pubblicazione 01/09/2025
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
11.Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di RAGIONE_SOCIALE nella misura di 6.000,00 € per competenze, oltre accessori e 200,00 € per spese vive.
Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dela ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME