Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29556 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29556 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7018/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
REGIONE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1113/2019 depositata il 09/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l’accoglimento del terzo, assorbito il quarto motivo.
Udito l’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha presentato distinti ricorsi avverso avvisi di accertamento emessi dalla Regione Toscana, per la imposta regionale sulle concessioni di beni del demanio, relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012, oltre interessi e sanzioni, per tre concessioni del demanio marittimo rilasciate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
I giudici di primo grado (CTP Firenze), con distinte decisioni, hanno accolto parzialmente i ricorsi della società ritenendo dovuta l’imposta e non dovute le sanzioni irrogate.
La CTR, riuniti gli appelli della società contribuente, con sentenza n. 1113/2019, depositata in data 9/7/2019, ha respinto i gravami ritenendo legittima la riscossione dell’imposta per la concessione del demanio marittimo.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE affidandosi a quattro motivi.
Ha resistito con controricorso la Regione Toscana.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132 comma
2 n. 4 e 118 cod.proc.civ. nonché dell’art. 111 della Costituzione. La società deduce che la motivazione resa dal giudice d’appello non è idonea a dare conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione. Osserva che l’oggetto della lite riguarda l’applicabilità del tributo alle concessioni demaniali rilasciate da autorità RAGIONE_SOCIALE, questione specifica sulla quale il giudice d’appello non ha motivato, limitandosi ad un generico riferimento alla perdurante proprietà statale dei beni in concessione, questione quest’ultima non oggetto di contesa.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 2 della legge n. 281 del 1970. La società deduce che la pronuncia impugnata si limita a riportare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo cui presupposto dell’imposta regionale è l’occupazione e l’uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, inclusi nel territorio della Regione, indipendentemente dall’autorità competente al rilascio della concessione. Deduce, altresì, la ricorrente che il principio non è applicabile al caso di specie perché relativo a una concessione proveniente da autorità RAGIONE_SOCIALE e non già dalla Regione e, quindi, presenta specificità che differenziano la fattispecie dal precedente, imponendo una diversa soluzione, atteso che l’autorità RAGIONE_SOCIALE amministra i beni dello Stato in virtù di un’autonoma competenza e non per conto dello Stato.
I due motivi, che possono esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il giudice d’appello ha posto in evidenza che il tributo è dovuto per il fatto della occupazione dell’uso di beni del patrimonio o del demanio statale indipendentemente dall’autorità cui compete il rilascio della concessione, richiamando una già consolidata giurisprudenza di questa Corte.
E’, pertanto, erroneo affermare che non siano state esposte le ragioni della motivazione atteso che, come la stessa parte ricorrente deduce, non è qui in discussione che i beni oggetto della concessione appartengano o meno al demanio dello Stato, quanto piuttosto la pretesa insussistenza della obbligazione tributaria, per le annualità accertate, in ragione della circostanza che la concessione è stata rilasciata dalla autorità RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la CTR ciò, è ininfluente posto che la proprietà dei beni resta dello Stato.
Sul secondo profilo censorio va, inoltre, osservato che la legge n. 281 del 1970, al fine di dare attuazione ai principi costituzionali in materia di autonomia amministrativa ha attribuito alle Regioni entrate fiscali, e tra queste l’imposta sule concessioni statali dei beni del demanio e patrimonio indisponibile, dispone (art. 2) che ‘l’imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche. Le Regioni determinano l’ammontare dell’imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione”.
La Regione Toscana ha dato seguito alla legge nazionale (n. 281 del 1970) con la l. r. n. 2 del 1971, la quale prevede che “dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione RAGIONE_SOCIALE regioni a statuto ordinario) l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito territoriale della Regione” e per quanto riguarda le concessioni rilasciate o rinnovate dalla autorità RAGIONE_SOCIALE il comma 4 (come successivamente modificato dall’art. 11 della legge regionale 77/2012, finanziaria) dispone che ‘L’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, alle concessioni rilasciate o rinnovate dall’RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell’autorità RAGIONE_SOCIALE nel porto di RAGIONE_SOCIALE) e dalle RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia RAGIONE_SOCIALE)’.
La modifica del comma 4 si comprende appieno sol che si ponga mente al fatto che il tributo, in virtù RAGIONE_SOCIALE disposizioni dell’art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, è stato trasformato, dal 1° gennaio 2013, insieme ad altri, in tributo proprio regionale, ferma la facoltà per le regioni di sopprimerlo, sicché la specificità RAGIONE_SOCIALE concessioni rilasciate dalle autorità RAGIONE_SOCIALE è stata presa in considerazione dal legislatore regionale toscano, che ha deciso di introdurre una esenzione, ponendo come spartiacque la data del 1° gennaio 2013, così esercitando la
propria discrezionalità nell’ambito della politica fiscale riguardo a tributi propri. L’intervento normativo regionale del 2012, quindi, è diretto ad introdurre una esenzione prima inesistente e soltanto a far data dall’anno 2013; ciò in quanto nel regime normativo ratione temporis applicabile il tributo in questione resta nella titolarità dello Stato, (ma attribuito alle Regioni), non rilevando l’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzioni legislative o amministrative RAGIONE_SOCIALE Regioni (o quanto a quelle amministrative, di altri enti, quali le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) riguardo all’utilizzazione dei beni stessi (Cass. n. 21136/2016; Corte Cost. n. 286/2004).
La CTR ha, dunque, correttamente richiamato ed applicato un principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale il presupposto dell’imposta sulle concessioni di beni del demanio non coincide con il fatto oggettivo del rilascio della concessione da parte dell’autorità statale, ma piuttosto va collegato all’utilizzo da parte del concessionario di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, assumendo rilievo il fatto oggettivo della relazione materiale concretamente instaurata con la cosa, a prescindere dal titolo che consentendola, rende legittimo il godimento ovvero l’utilizzo (Cass. n. 11652 e 11653 del 2015; n. 11655/2015; 21136/2016).
Questa Corte, con l’ordinanza n. 6714/2020, in fattispecie in tema di concessione di risorse geotermiche, ma sulla base di un principio sistematico e di portata generale, ha ribadito che, <>.
La Corte si pronunciata anche in altre occasioni sulla questione oggetto di esame precisando che: a) l’eliminazione del tributo da parte dell’art.11, comma 1, l. r . Toscana n. 77 del 2012 cit., non ha effetto retroattivo ma opera (come del resto testualmente previsto) solo a decorrere dall’annualità 2013, risultando pertanto ininfluente ai fini della presente causa, relativa ad annualità pregressa nella quale l’imposta era ancora vigente (Cass. n. 6061/2017); b) questa
eliminazione costituisce il frutto di una scelta puramente discrezionale del legislatore regionale (consentitagli dall’ordinamento nazionale) nell’ambito della manovra di bilancio (legge finanziaria regionale per l’anno 2013) incidente su tributi propri, sicché non può ad essa attribuirsi alcun significato o efficacia di “sostanziale riconoscimento dell’infondatezza della pretesa impositiva” riferita ad annualità pregresse (Cass. n. 6061/2017 cit.); c) la conformità del tributo alla riserva (relativa) di legge ex art.23 Cost. deve ritenersi assicurata dal fatto che gli elementi costitutivi del tributo in questione sono fissati per legge statale, nel senso che l’art. 2, l. 281 del 1970, individua il presupposto impositivo (come appena descritto), i soggetti passivi d’imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione), ed in ambito regionale, la citata l. n. 2 del 1971 (art.1 comma 3), prevede che l’imposta sia appunto commisurata ad una prestabilita percentuale (aliquota) del canone di concessione statale; ebbene, per quanto specificamente concerne le concessioni demaniali marittime, la disciplina nazionale (d. l. 400 del 1993 conv. in l. 494 del 1993) detta altresì i criteri per la determinazione dei canoni (cioè della base imponibile), stabilendo per quanto qui rileva che (art.7) “Gli enti RAGIONE_SOCIALE potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l’applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall’applicazione del decreto stesso” (Cass. ord. nn. 21136 – 21137 – 21138 del 2016 aventi riguardo a concessione di beni del demanio marittimo, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE Portuale, a favore di circoli nautici della Toscana).
A questi principi, ribaditi anche di recente (Cass. n. 11518/2023), il Collegio intende dare continuità.
L’ultima questione da esaminare è quella se l’omesso versamento della imposta sia ricollegabile ad un legittimo affidamento, da parte del contribuente, su una erronea interpretazione della norma, in virtù di indicazioni provenienti da atti della stessa Amministrazione, il che potrebbe valere ad escludere le sanzioni, ma non già l’obbligazione tributaria.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente, degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 472 del 1997 e 3 comma 3 della legge 281 del 1970. La parte ricorrente deduce che non sono dovuti sanzioni e interessi per la presenza di circolari contraddittorie, quali la circolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finanze n. 365/1972 e la nota prot. 3049 del 28.2.2012 della RAGIONE_SOCIALE fiscale e la circolare 45/2012 del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché per il comportamento della autorità competenti che non hanno mai preteso (se non con gli atti impugnati) il pagamento dell’imposta<, evoca, altresì, l'incertezza normativa.
Con il quarto motivo del ricorso si deduce l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in violazione dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato i documenti di prassi che riconoscevano la non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate e degli interessi. La parte indica, e parzialmente trascrive, le pagine degli atti ove risulta che essa ha proposto la questione in primo grado e in appello.
Le due censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Il tema è stato affrontato da numerose pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 12293/2021; n. 16279/2021; n. 16275/2021 e da ultimo, tra le altre, Cass. n. 11518/2023).
L'art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, prevede che: 'Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento'.
Nel medesimo senso si esprime l'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: 'La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni alle quali si riferisce'.
L'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, stabilisce che: '1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto'.
La Corte ha ritenuto che, alla luce di tali disposizioni, l'incertezza normativa oggettiva, rilevante ai fini dell'esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, predica una situazione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, che deve essere riferita all'attività giudice, in quanto unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere – dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (tra le altre, Cass. n. 11518/2023, che richiama Cass. n. 3254/2013; Cass. n. 4522/2013; n. 23845/2016; n. 10662/2018; n. 3108/2019; n. 32082/2019; nn. 20670, 20671, 20672 e 20673 del 2021; nn. 5162, 5164, 5165, 5166 e 5167 del 2022; n. 5530/2023).
La Corte ha, inoltre, chiarito che l'incertezza normativa oggettiva è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie ed ha stilato un decalogo, non esaustivo, degli indici interpretativi da desumere tale condizione, costituiti: 1) dalla difficoltà di individuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative; 2) dalla difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) dalla difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) dalla mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) dall'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE circolari; 6)
dalla mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) dall'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) dal contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) dal contrasto tra opinioni dottrinali; 10) dall'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (tra le altre, Cass. n. 15118/2023, che richiama Cass. n. 15452/2018; Cass. n. 1893/2021).
Si è avuto modo di precisare che il legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, costituisce situazione tutelabile se sia caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'amministrazione finanziaria, in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.
Ed, inoltre, che la presenza di circolari amministrative ingeneranti un'interpretazione erronea della disciplina tributaria – ancorché non vincolanti, né esimenti dal pagamento del dovuto – può tuttavia incidere sull'affidamento del contribuente, così da giustificare la non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative e degli interessi moratori (Cass. n. 11518/2023 più volte citata, che richiama Cass. n. 5934/2015; n. 10195/2018; n. 18618/2019; n. 20819/2020).
Come già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 11518/2023, che richiama Cass. n. 12293/2021) in analoga fattispecie, <>.
Il Collegio, discostandosi da precedenti pronunce non esattamente in termini, ritiene che allorquando la società RAGIONE_SOCIALE allega circostanze (prassi, circolari ministeriali, comportamenti dell’RAGIONE_SOCIALE, la quale non ha preteso mai il pagamento dell’imposta), intende fare riferimento alla sussistenza di ‘obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria’, ipotesi contemplata dal terzo comma dell’art. 10, l. n. 212 del 2000, piuttosto che alla diversa ipotesi di un comportamento del contribuente eziologicamente ricollegabile, in via diretta, a fatti imputabili all’ente impositore, essendo la Regione Toscana rimasta sostanzialmente inerte, trattandosi di condotta di carattere non univoco, inidonea a giustificare alcun legittimo affidamento.
il ricorso trova accoglimento entro detti limiti, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso
originario della contribuente limitatamente alla sanzione amministrativa, che non è dovuta.
Il consolidamento in corso di causa della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa costituisce giusto motivo per compensare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo motivo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente limitatamente alla sanzione amministrativa che dichiara non dovuta. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.