Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33702 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29568/2022 R.G. proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO;
-ricorrente-
contro
ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME IVANO (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2051/2022 depositata il 06/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
La CTR indicata in epigrafe accoglieva l’appello della contribuente e dichiarava non dovute le sanzioni, per l’omesso pagamento del contributo unificato, ravvisando la sussistenza di obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme di riferimento, che desumeva dalla circostanza che la Corte di Cassazione è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sull’argomento, emettendo poi la sentenza n. 10013/21 delle sezioni unite;
ricorre in cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze con un unico motivo di ricorso (1- violazione degli art. 8, d. lgs. n. 546 del 1992, 6, d. lgs. n. 472 del 1997 e 10, l. n. 212 del 200, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
la contribuente si è costituita con controricorso chiedendo l’inammissibilità del ricorso in quanto la CTR ha effettuato una valutazione di merito senza alcuna violazione di legge; in subordine il rigetto del ricorso in quanto infondato, sussistendo un contrasto interpretativo che giustificava l’eliminazione delle sanzioni.
…
Considerato che
Il ricorso è fondato e deve accogliersi con la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito da parte della Corte di Cassazione, di rigetto dell’originario ricorso della contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito.
L’unico motivo riguarda la sussistenza o no di un’incertezza normativa tale da far applicare l’art. 8, d. lgs. 546 del 1992 di non applicazione delle sanzioni.
Deve rilevarsi che la Cassazione, sul punto della sussistenza di un obbligo di pagamento del contributo unificato per le ONLUS, non ha mai avuto contrasti e, le decisioni di merito, non sono rilevanti
per affermare la sussistenza di un’incertezza normativa: « In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, deve escludersi la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nell’interpretazione delle norme violate, nel caso in cui la giurisprudenza della S.C., alla quale soltanto spetta assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, ai sensi dell’art. 65 del r.d. n. 12 del 1941, sia consolidata, senza che assumano rilevanza eventuali contrasti nella giurisprudenza di merito» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 3431 del 06/02/2019, Rv. 652523 -01; vedi anche Sez. 5, n. 4599 del 14 febbraio 2022).
Anche le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 10013 del 15/4/21, richiamata dalla sentenza impugnata a fondamento della decisione, hanno considerato che « 5.- L’orientamento seguito costantemente dalla Sezione Tributaria, sia prima che dopo l’ordinanza di rimessione, è nel senso che «in materia di agevolazioni tributarie, le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto 8 degli artt. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 27 bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, atteso che, da un lato, il termine “atti” deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un’interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali, e, dall’altro, che l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce dell’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell’oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione» (cfr. Cass. n. 23875, 23876, 23880, 23881, 23882, 24083 del 2020, n. 14332 del 2018, n. 27331 del 2016, n. 21522 del 2013)».
Ad ogni modo, quella svolta nella sentenza impugnata non è una valutazione di fatto, come prospettato dalla controricorrente, ma una violazione di legge, in quanto non sussistendo incertezza
normativa (nell’assenza di contrasto nella giurisprudenza di legittimità) non poteva applicarsi il citato art. 8, d. lgs. 546 del 1992.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Le spese dei giudizi di merito in una valutazione complessiva degli atti possono compensarsi interamente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Compensa le spese dei giudizi di merito. Così deciso in Roma, il 17/09/2024.