Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26055 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 562 -20 23 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , C.F. CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata – avverso la sentenza n. 589/02/2022 della Commissione tributaria regionale delle MARCHE, depositata il 23/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: imposta unica su concorsi e pronostici – sanzioni – obiettiva incertezza
Rilevato che:
Nella controversia promossa dalla RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della predetta società, oltre che nei confronti della ditta individuale COGNOME NOME, gestore di una ricevitoria di scommesse (cd. CTD) effettuando la raccolta di scommesse per conto del predetto bookmaker estero, relativo al mancato assolvimento dell’imposta unica su concorsi e pronostici, oltre a sanzioni ed interessi, per operazioni svoltesi negli anni 2013 e 2014, la CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Ancona, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non dovute le sanzioni ritenendo sussistenti sub specie le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, e respingeva per il resto l’impugnazione, compensando tra le parti le spese di lite.
Con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) delle Marche respingeva l’appello della società contribuente.
Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l’Amministrazione doganale con atto affidato ad un unico motivo cui non replica l’intimata .
Considerato che:
1. La difesa erariale deduce, con l’unico motivo proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per avere la CTR, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omesso di pronunciare sul motivo di appello incidentale da essa amministrazione proposto nei confronti della sentenza di primo grado per censurare la statuizione di annullamento delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa.
Il motivo è fondato.
La parte ricorrente ha assolto l’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. di specifica indicazione del motivo di appello in sede di articolazione del motivo e vi è effettivamente omissione di pronuncia in ordine al motivo di impugnazione. Deve tuttavia osservarsi che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 21968 del 2015).
Come si evince dalla sommaria esposizione dei fatti di causa, l’accertamento riguardava il mancato pagamento dell’imposta unica su concorsi e pronostici per operazioni svoltesi negli anni 2013 e 2014.
Orbene, questa Corte, in numerose pronunce emesse in materia di imposta unica sulle scommesse e in controversie vertenti tra le medesime parti (cfr, Cass. n. 8757/2021, nn. 89078911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 97289735/2021 e, da ultimo, Cass. n. 26384/2022, Cass. n. 813/2023 e Cass. n. 6761/2023), all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’imposta in eesame, fondata anche su i recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C788/18), ha, tra l’altro, precisato che:
-sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker
estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;
sussistono i presupposti territoriali: l’imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;
-l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad un trattamento sanzionatorio;
-l’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, va applicato anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso l’assoggettamento ad imposta delle sole ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;
quanto alle sanzioni, non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezza normativa per le annualità a partire dal 2011, ovvero nel periodo successivo alla legge d’interpretazione autentica n. 220/10, la quale ha appunto sciolto ogni incertezza limitatamente al periodo antecedente. Ed in proposito va rilevato con riferimento al caso di specie, che nel periodo oggetto di imposizione (anni 2013 e 2014) era in vigore la sopra indicata norma interpretativa, sicch é non poteva sussistere alcuna incertezza interpretativa sulla portata e l’applicazione della norma tributaria, la cui accertata violazione comporta l’applicazione della relativa sanzione.
L’esito quindi della decisione di appello doveva essere, ove scrutinato il motivo, di accoglimento dell’impugnazione incidentale con conferma integrale dell’atto impugnato. Statuizione che, pertanto, va qui adottata.
L’evoluzione legislativa e giurisprudenziale verificatasi in materia nel corso dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese processuali di quei gradi mentre, per il principio della soccombenza, la società intimata va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente e dichiara dovute le sanzioni applicate con l’atto impositivo impugnato. Condanna la società intimata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese processuali dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2024