Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19540 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
Sanzioni -causa di non punibilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34624/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato ,
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrenti – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 1203/2018, depositata il 09/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, avviso di accertamento, con il quale, in riferimento ai dividendi percepiti negli anni 2007 e 2008 da una società di diritto francese, contestava loro di aver usufruito di un credito di imposta portando in detrazione l’intero ammontare delle ritenute subite in Francia invece che nella misura del 40 per cento e, in ogni caso, nei limiti dell’ imposta sul reddito dovuta in Italia, e irrogava le conseguenti sanzioni.
I contribuenti impugnavano gli atti impositivi con separati ricorsi innanzi alla CTP di Torino la quale, dopo aver sollevato questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea , per quanto ancora di rilievo, previa riunione confermava la legittimità dell’accertamento ma annullava le sanzioni accogliendo l’istanza dei contribuenti che avevano invocato la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997.
La CTR, pronunciandosi sull’appello dell’Ufficio, il quale chiedeva di confermare anche le sanzioni, dopo aver dato atto della formazione del giudicato interno favorevole all’Amministrazione in relazione al recupero delle imposte, lo rigettava.
Avverso detta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate e i contribuenti si difendono a mezzo controricorso e successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , violazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 10, comma 3,
legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata per aver annullato le sanzioni irrogate così motivando: « in specie, il rifiuto opposto dall’Amministrazione francese alla richiesta di rimborso della quota pagata in eccedenza pare rilevante nel senso di comprovare la buona fede dei contribuenti, in una con la vigenza del principio diretto ad evitare doppie imposizioni e con la deduzione di parte appellata circa la proposizione di azione giudiziaria in Francia diretta al recupero, sia pure con esito negativo, e così ancora il fatto, riconducibile all’Ufficio, capace in concreto di creare condizioni d’incertezza applicativa, dedotto dagli appellati nelle controdeduzioni, non contestato, circa il riconoscimento dell’intera ritenuta subita in favore di un membro della famiglia COGNOME con relativo rimborso in suo favore dell’eccedenza, nell’anno 2004, rilevando ancora che nel caso di specie trattavasi in capo ai contribuenti di partecipazione qualificata».
Osserva che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, sussiste «incertezza obiettiva» in presenza di previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire l’individuazione certa del significato cui il legislatore intende riferirsi; che, inoltre, deve trattarsi di incertezza in sé e per sé, ossia di una difficoltà oggettiva che possa riguardare chiunque . Per l’effetto, evidenza come nella fattispecie controversa, le disposizioni applicabili, tanto quelle interne, quanto quelle della Convenzione Italia-Francia, indicassero in maniera chiara, quale fosse il corretto comportamento da tenere ai fini fiscali per la determinazione del credito d’imposta fruibile. Aggiunge, a tal proposito, che le circostanze individuate dai Giudici di appello per ritenere sussistente una condizione di obiettiva incertezza sulla portata della norma sono inidonee a giustificare l’applicazione dell’esimente, in quanto la rimborsabilità o meno in
Francia della quota di imposta non detraibile in Italia è questione che esula all’individuazione e dall’interpretazione delle norme che disciplinano la fattispecie controversa; quanto ai controlli effettuati per annualità precedenti, all’esito dei quali non sarebbe stato fatto alcun rilievo nei confronti dei contribuenti, rileva come non è affatto precluso all’Amministrazione di rivedere nel tempo una propria posizione interpretativa, senza che ciò debba configurare un’incertezza normativa oggettiva.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dai controricorrenti per mancata integrazione dei requisiti di autosufficienza.
2.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950).
Il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte ed attinge il nucleo centrale della decisione impugnata che ha ritenuto di escludere le sanzioni ravvisando l’esimente della obiettiva incertezza.
Le censure mosse, poi, non hanno ad oggetto circostanze di fatto in quanto attingono la portata dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 con particolare riferimento alla esimente ivi disciplinata.
Il motivo è fondato.
3.1. La CTR ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 6, comma 2, cit. il quale prevede che non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3.2. Questa Corte è intervenuta a definire l’ambito entro il quale le sanzioni non sono dovute, enunciando i seguenti principi di diritto (tra le più recenti Cass. 09/12/2019, n. 32082):
per «incertezza normativa oggettiva tributaria» deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie.
-l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dall’art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che distingue le figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti); non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, bensì, nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.
– L’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. 5 Tra questi ultimi rilevano ad esempio: 1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7)l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8)il contrasto fra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9)il contrasto fra opinioni dottrinali; (10)l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (cfr. Cass. 16/01/2025, n. 1054).
3.3. La CTR, ritenendo sussistente la causa di non punibilità, non si è attenuta a questi principi in quanto ha valorizzato circostanze che, invece, appaiono irrilevanti al fine di ritenere sussistente l’obiettiva incertezza interpretativa. In particolare, invece, di concentrarsi sull’esegesi delle norme rilevanti, ha preso in considerazione la condotta tenuta dall’Amministrazione fiscale estera, che ha rifiutato il rimborso della quota pagata in eccedenza, e dalla Amministrazione fiscale italiana che per l ‘anno di imposta 2004 aveva riconosciuto, in favore di altro membro della medesima famiglia, l’intera ritenuta. La prima circostanza, tuttavia, non ha alcun valore sintomatico rispetto ad un eventuale dubbio interpretativo della normativa nazionale e
comunitaria che veniva in rilievo. Anche la seconda, del resto, non può di per sé sola, sorreggere la tesi di un’obiettiva incertezza normativa , soprattutto ove enunciata a prescindere dalla compiuta disamina delle circostanze in cui è maturata la diversa condotta del Fisco.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.