Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 24862-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE MADRUZZO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in atti
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del TRENTINO ALTO ADIGE, depositata il 23/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Trentino Alto Adige aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 279/2015 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Trento in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2009, notificato dal Comune di Modruzzo, relativo a centrale idroelettrica.
Il Comune resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.2. Con il secondo motivo, da esaminare preliminarmente. la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 nonché degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 504/1992, 5 del RDL n. 652/1939 e 1-quinquies del DL n. 44/2005 e lamenta l’illegittimità dell’avviso di accertamento circa l’irrogazione delle sanzioni, contestando l’insussistenza del requisito della colpevolezza, avendo la ricorrente intrapreso le iniziative necessarie ad adempiere correttamente agli obblighi impositivi e deducendo che, pur dopo l’emanazione del D.L. n. 44/2005, permanevano incertezze sulla determinazione della rendita catastale delle parti amovibili degli opifici industriali, risolte solo nel 2012 con la Circolare 6/T dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. La sentenza oggi impugnata ha esclusivamente ad oggetto la questione dell’applicazione delle sanzioni sul mancato pagamento dell’imposta ICI mentre non è oggetto del contendere in questo giudizio
quali beni fossero oggetto di valutazione, ai fini catastali, per il pagamento dell’ICI.
1.4. In diverse occasioni la RAGIONE_SOCIALE. ha accertato che con riferimento agli impianti di produzione di energia idroelettrica, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 88 del 2005, sussisteva obiettiva incertezza normativa in ordine alla concreta individuazione dei manufatti che avrebbero dovuto essere considerati ai fini della determinazione della base imponibile ICI e del valore da attribuire agli stessi (cfr. Cass. n. 4169/2020; conf. Cass. nn. 15078/2023, 18512/2022).
1.5. Tale accertamento è stato condotto alla luce dei principi da tempo espressi in sede di legittimità, secondo cui in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d’inevitabile «incertezza normativa tributaria» sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (in questo senso Cass. n. 10314/2019, n. 13076/2015, n. 4394/2014, n. 3113/2014, n. 24670/2007).
1.6. L’art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, ha previsto quanto segue: «1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali
esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento».
1.7. Con l’arresto n. 4169 del 2020 sopra richiamato la Corte ha osservato che la norma ha individuato nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale, prescrivendo che debbano essere considerati, non solo, i fabbricati censiti in catasto con la categoria D, ma anche gli impianti mobili ad essi connessi e necessari per la produzione di energia elettrica ed ulteriori elementi di pregressa incertezza sono stati desunti dalla Circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE 6/2012 la cui finalità era proprio quella di dare risposta ai numerosi quesiti finalizzati a chiarire, nell’ambito dell’accertamento catastale, le metodologie tecnico operative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari da recensire nei gruppi D ed E.
1.8. In proposito la richiamata pronuncia, in modo del tutto condivisibile, ha osservato che tale Circolare, invero, adottata ben sette anni dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, sottendeva il permanere di dubbi nell’applicazione della legge pur essendo decorsi sette anni dall’entrata in vigore dell’art. 1 quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44.
1.9. A ciò si aggiunga che tale intervento chiarificatore dell’RAGIONE_SOCIALE è stato trasfuso sul piano normativo con la legge n. 190/2014, la quale, all’art. 1, ha disposto che «nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico estimativi»(Nello stesso
senso, sempre in controversia RAGIONE_SOCIALE e per Ici 2006, anche Cass. n. 16006 del 2019).
1.10. Nella fattispecie in esame, l’incertezza normativa oggettiva tributaria rileva, trattandosi di avviso di accertamento per il pagamento dell’imposta per l’anno 2009 , che ricade in un periodo in cui i riportati chiarimenti sul piano giurisprudenziale e normativo menzionati non erano ancora intervenuti.
1.11. Quanto esposto induce inequivocabilmente a ritenere sussistente l’incertezza in cui versava la società contribuente nel periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della norma, con esclusione, pertanto, dell’elemento soggettivo della colpevolez za e con conseguente non debenza delle sanzioni.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 74, comma 2, Legge n. 342/2002 per avere i Giudici di seconde erroneamente ritenuto correttamente applicate le sanzioni e gli interessi sull’importo dovuto a titolo di ICI in data anteriore alla notifica della nuova rendita catastale.
2.2. Assorbita ogni questione relativa alle sanzioni in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo, relativamente alla debenza degli interessi la doglianza è fondata nei termini di seguito illustrati.
2.3. In tema di ICI, ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il 1° gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell’immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell’art. 74 della l. n. 342 del 2000, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione.
2.4. Il legislatore, infatti, stabilendo con il citato art. 74 che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali siano efficaci soltanto a decorrere dalla loro notificazione, non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della
nuova rendita e il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica (fra le tante, Cass. n. 22653/2019).
2.5. Pertanto, l’art. 74, comma 1, della l. n. 342 del 2000 va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI (Cass., Sez. U, n. 3160/2011; conf. Cass. n. 14402/2017).
2.6. In particolare, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica, ma non esclude la utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi, anche per annualità di imposta anteriori («sospese»), ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso (cfr. Cass. n. 23600/2011).
2.7. Anche con riferimento al periodo intermedio, questa Corte ha chiarito che l’art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, va interpretato nel senso che, qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita (cfr. Cass. n. 5373/2009; conf. Cass. n. 14400/2017).
2.8. Orbene, nel caso in esame, la stessa ricorrente ha dato atto che la rendita catastale era stata attribuita agli immobili in contestazione in via provvisoria nel settembre 2011 ed in via definitiva con atto notificato in data 9/12/2014.
2.9. Ne consegue che il Comune, una volta attribuita la non contestata rendita catastale, ha correttamente conteggiato nell’atto impugnato la maggior somma dovuta rispetto a quanto autoliquidato dalla società,
dando così seguito al meccanismo sancito dalla sentenza n. 3160/2011 delle Sezioni Unite, secondo il quale il contribuente, che ha versato l’imposta in base al valore cd. di libro, può essere tenuto a pagare una somma maggiore -come avvenuto nella specie -sulla base dell’intervenuto accertamento basato sulla rendita catastale in relazione ad un definito periodo di imposta.
2.10. Al contempo, tuttavia, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass n. 12277/2017, 6771/2010), in tema di ICI, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente al 1 gennaio 2000 (data dalla quale l’efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ex art. 74, comma primo, della legge n. 342 del 2000), in quanto dotati di immediata efficacia anche se non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta, ma non l’applicazione di interessi e sanzioni, la cui irrogazione – come si desume dall’art. 74, comma secondo, e dai principi generali in tema di sanzioni tributarie, previsti dal d.lgs. n. 472 del 1997 richiede la prova dell’effettiva conoscenza degli atti attributivi o modificativi della rendita medesima, non essendo sufficiente, a tal fine, la conoscenza legale derivante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2.11. Ne consegue, i n applicazione di detto principio (l’applicazione delle sanzioni ed interessi richiede la conoscenza della rendita catastale attribuita), che va accolto il primo motivo dichiarando non dovuti gli interessi maturati sino alla data dell’attribuzione della rendita catastale .
2.12. L’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del terzo motivo , formulato in via subordinata.
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al primo ed al secondo motivo, assorbito il terzo.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuent e limitatamente all’inapplicabilità delle sanzioni ed interessi, questi ultimi nei limiti di quelli maturati sino all ‘attribuzione della rendita attribuita nell’anno 2011.
Le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti in ragione del progressivo consolidarsi dei principi giurisprudenziali nella fattispecie applicati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso introduttivo della contribuente dichiarando non dovute le sanzioni e gli interessi, questi ultimi nei limiti di quelli maturati sino all’attribuzione della rendita attribuita nell’anno 2011 ; compensa integralmente le spese di lite di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.12.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)