Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23433 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
Oggetto: imposta su giochi e scommesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 1657/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore in qualità di soggetto considerato obbligato in solido nei confronti della RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva tra di loro, dagli avv.ti NOME COGNOMENOME COGNOME (PEC: EMAIL), NOME COGNOME (PEC: EMAIL), Prof. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (PEC: EMAIL);
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1697/01/2022 depositata in data 17/06/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-con ricorso del 26 ottobre 2015 l’odierna ricorrente impugnava l’avviso di accertamento notificatole per il recupero di maggiori tributi, interessi e sanzioni derivanti da operazioni di gioco, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari;
-la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; proponeva appello incidentale condizionato la contribuente;
con la sentenza qui gravata la CTR ha accolto il gravame principale e rigettato quello incidentale;
ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a otto motivi di ricorso;
-resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria;
Considerato che:
il primo motivo in via preliminare e pregiudiziale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del D. Lgs. no. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della Legge di Stabilità 2011, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) CPC.; parte ricorrente propone anche la sollevazione d’ufficio di rinvio pregiudiziale ex art. 267, co. 3, TFUE, anche a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 26.02.2020 ;
il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 D. Lgs. no. 504/98, e 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, nonché degli artt. 136 Cost. e 30, co. 1, Legge no. 87/53, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) CPC, per effetto della intervenuta sentenza no. 27/2018 della Corte Costituzionale;
il terzo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del DPR no. 600/73 in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) CPC, per avere la CTR, nel ritenere il bookmaker estero unico obbligato al pagamento del tributo de quo , modificato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a base del medesimo avviso di Accertamento;
il quarto motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 2, lett. b) della Legge no. 288/98, e degli artt. 1326, 1327 e 1336 CC, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) CPC, nella parte in cui la CTR ha ritenuto sussistente il profilo territoriale del presupposto di applicazione del tributo;
il quinto motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente, anche in relazione all’art. 3 della Legge no. 212/2000, nella parte in cui la CTR ha ritenuto insussistente la denunciata carenza di motivazione dell’Avviso di Accertamento, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) CPC;
-il sesto motivo propone censura per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 della Legge no. 4 del 07.01.1929, dell’art. 12 della Legge no. 212/2000, del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., e del principio di necessità del contradditorio endoprocedimentale a tutela del diritto di difesa secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per non avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento in ragione della mancata notifica del PVC al coobbligato in via solidale, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) CPC. In via di subordine, esso propone e sollecita il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE;
il settimo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 D. Lgs. no. 504/98, e 1, co. 66, lett. b), della Legge di Stabilità 2011, degli artt. 136 Cost. e 30, co. 1, Legge no. 87/53, nonché degli artt. 6, co. 2, e 7, co. 4, del D. Lgs. no. 472/97, in relazione all’art. 360, co. 1 no. 3), CPC per avere la CTR ritenuto non applicabile l’esimente di cui all’art. 6, co. 2, del D. Lgs. no. 472/97 alla sanzione irrogata dall’RAGIONE_SOCIALE;
-l’ottavo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 del D. Lgs. no. 504/98, 1, co. 66, lett. b), della Legge no. 220/2010 e 64, co. 3, del DPR no. 600/73, in relazione agli artt. 3, co. 1, e 53, co. 1, Cost. a valle della sentenza no. 27/2018 della Corte costituzionale, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) CPC;
le questioni tutte dedotte da parte ricorrente sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 91449153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 95289537/2021, 9728-9735/2021; v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n. 6761/2023), che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’imposta unica scommesse, fondata anche sui recenti interventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e della CGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C788/18), ha, tra l’altro, precisato che:
-sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica;
sussistono poi anche tutti i presupposti territoriali: l’imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere
dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento;
-l’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore;
la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso che siano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualità antecedenti al 2011;
-non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezza normativa per le annualità dal 2011; ne deriva che:
va in primo luogo disattesa la richiesta di rinvio alla pubblica udienza;
il motivo in via pregiudiziale e i motivi di merito primo, secondo, terzo, quarto e ottavo sono infondati; restano conseguentemente disattese, in quanto infondate, le richieste di rinvio (o di nuovo rinvio) pregiudiziale, non sussistendone i presupposti;
in ultimo, con riguardo alle vantate possibili frizioni con il diritto dell’Unione di cui ai sopradetti motivi, questa Corte recentemente ne ha, nella massima composizione nomofilattica e con argomentazioni del tutto cristalline, confermato la completa infondatezza (in argomento, Cass. Sez. Un. sentenza n. 18625 dell’8 luglio 2024);
il quinto motivo è infondato;
ritiene questa Corte che la redazione di un processo verbale di constatazione non è necessaria per rendere legittimo un successivo avviso di accertamento perché è in esso che si esterna poi ciò che si è constatato prima; per quanto la L. n. 4 del 1929, art. 24 preveda che “le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale”, tal onere di redazione, anche ove non sia assolto in forza della disposizione sopra richiamata, non impedisce in nessun caso l’emissione di avvisi di accertamento in base all’RAGIONE_SOCIALE valutazione dell’amministrazione finanziaria alla
luce del disposto della disposizione invocata dal ricorrente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31120 del 29/12/2017, e precedentemente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27711 del 11/12/2013); del resto il processo verbale previsto dall’art. 24 cit. può avere una molteplicità e complessità di contenuti e la legge non discrimina tra diversi mezzi di rappresentazione e differenti realtà rappresentate, così come tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazione. Sicché, quale documento extraprocessuale, esso può sia un contenuto ricognitivo, sia un contenuto valutativo liberamente valutabile dall’amministrazione finanziaria; deve quindi escludersi, diversamente da quanto ritiene il ricorrente, che tal verbale abbia rilevanza esterna tale da viziare, ove non redatto, l’atto successivo;
– inoltre, è sufficiente osservare, in senso contrario alle tesi proposte dalla parte ricorrente, che l’affermazione censurata che si riferisce sarebbe stata resa dalla CTR (‘… quanto ai risvolti potenzialmente connessi alla omessa notifiva relativi alla sussistenza di vizi motivazionali, il motivo risulta comunque infondato alla luce dell’accertamento di fatto operato in forza del quale l’avviso di accertamento è correttamente ed esaustivamente motivato e notificato a SB’) non risulta affatto contenuto nella motivazione; pertanto, la censura risulta priva di collegamento con la ratio decidenti della pronuncia gravata e va dichiarata inammissibile;
– il sesto motivo è infondato;
-sotto il profilo della assunta lesione del contraddittorio endoprocedimentale, (censura rispetto alla quale è stata proposta, sia pure in via subordinata, istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE) non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, secondo cui il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, fuori dal terreno dei tributi armonizzati ed in assenza di specifica prescrizione,
un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto stesso (cfr., anche, Cass. 11 maggio 2018, n. 11560; Cass., 4 dicembre 2020, n. 27818; Cass., 2 gennaio 2021, n. 1530; Cass., 25 gennaio 2021, n. 1445). Orbene, da un lato, l’imposta unica sulle scommesse, come accennato, non è un tributo armonizzato e, dall’altro, quello nei confronti del bookmaker si configura come un cd. accertamento a tavolino, rispetto al quale l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria non deve necessariamente concludersi con la redazione di un p.v.c. (cfr. Cass., 27 aprile 2018, n. 16546), essendo al contrario legittimo, anche ai fini del contraddittorio (in specie per le imposte dirette), che il primo atto portato alla conoscenza del contribuente sia lo stesso avviso (cfr. Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823);
quanto precede impone anche di disattendere l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; né, in senso contrario, vale richiamare il fatto che la Corte di giustizia si è comunque occupata della tematica dei giochi d’azzardo in alcune occasioni, poiché, come detto sopra, ciò ha fatto soltanto al fine di verificare se determinati meccanismi impositivi degli Stati membri potessero ostacolare una delle libertà fondamentali garantite dai trattati UE, vale a dire la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, causa C-788/18, punto 17 e ivi richiami ai precedenti), ma non per estendere alle imposte previste dalle legislazioni nazionali princìpi dettati per i tributi armonizzati;
il settimo motivo è invece fondato;
secondo la giurisprudenza di questa Corte «l’incertezza normativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall’impossibilità d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato
dall’amministrazione), come emerge dal d. Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di “fatti indice”, quali ad esempio: 1) la difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente». (Cass. 17 maggio 2017, n. 12301; Cass. 13 giugno 2018, n. 15452, Cass. 9 dicembre 2019, n. 32082). Proprio con riferimento al caso di specie, questa Corte , in applicazione dei principi suesposti, ha affermato che «in tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l’art. 3, d. Lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l’attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (cfr. Cass., 12 aprile 2021, n. 9531). Più in particolare, questa Corte, con motivazione che si condivide, ha affermato che «la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, nel ricostruire
l’ambito applicativo dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla luce della disciplina previgente, soggetto passivo dell’imposta è anche chi svolge l’attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, con conseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante un proprio intermediario, svolga l’attività di gestione delle scommesse pur se privo di concessione. La stessa sentenza ha tuttavia anche evidenziato che ‘il tenore letterale della disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel senso che, attraverso il richiamo contenuto nell’art. 1 del d. Lgs. n. 504 del 1998 al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essa contemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (ad esclusione perciò dei bookmaker con sede all’estero, sforniti di titolo concessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgono nel territorio italiano)’ (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che ‘con la disposizione interpretativa dell’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata’ e che la stessa RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto 4.1.). In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell’art. 3, d. Lgs. n. 504/1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l’attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva. La fattispecie, dunque, deve essere collocata nell’ambito della previsione di cui all’art. 6,
comma 2, del d. Lgs. n. 472 del 1997, sussistendo, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione. Infine, non si ravvisa la necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa, risolvendosi le deduzioni in una mera critica della sentenza resa nella causa C788/18, che si rivela sterile per le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembra postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurisprudenza precedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centri di trasmissione dati, mentre la stessa Corte, ‘pur avendo constatato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di alcune disposizioni delle gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione di servizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale’ (Corte giust., in causa C -375/17, cit., punto 67). Ed in questo senso deve poi ritenersi irrilevante la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. 25439/2020) che si riferisce alla diversa questione della rilevanza penale dell’attività d’intermediazione e di r accolta delle scommesse, esclusa, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l’attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell’ambito dell’Unione europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni;
il fatto che quel bookmaker non risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o discommessa, previsto e punito dall’art. 4, commi 1 e 4bis, della l. 13 dicembre 1989, n. 401 ‘nessuna
influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l’art. 3 del d. Lgs. n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse’ (Cass., 21 settembre 2021, n. 25450, in motivazione); -nella fattispecie in esame, venendo in rilevo l’anno di imposta 2010, risulta fondato il motivo di cui si è detto, in quanto si rientra nell’ambito della previsione di cui all’art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 472 del 1997, sussistendo, come già detto, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010;
conclusivamente, va accolto unicamente il settimo motivo;
ne discende la cassazione della sentenza unicamente sotto tale profilo con esclusione quindi della debenza delle sanzioni, riguardo alle quali può decidersi nel merito non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto;
quanto al resto, il ricorso va rigettato;
le spese processuali sono compensate tra le parti;
p.q.m.
accoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le sanzioni irrogate con l’atto impugnato; compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.