Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35447 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35447 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
Oggetto: Tributi – Atto contestazione sanzioni Incertezza normativa.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10643/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; -intimata – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 523/01/17, depositata il 6 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 523/01/17 del 06/10/2017 la RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 375/02/12 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Ancona (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso
proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni relative all’anno d’imposta 2009.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni era stato emesso dall’Amministrazione doganale in ragione dell’importazione di alcune lampade a basso consumo falsamente certificate come di provenienza della Malaysia.
1.1. La CTR rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che sussistevano quelle obiettive condizioni di difficoltà nell’applicazione della norma che giustificavano la non applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società contribuente non si costituiva in giudizio, restando pertanto intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , per avere la CTR applicato d’ufficio la previsione dell’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mai richiesta dal contribuente, che ha fatto riferimento alla diversa ipotesi dell’art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
1.2. La ricorrente deduce che RAGIONE_SOCIALE non ha mai richiesto l’applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma non trascrive né allega le difese di quest’ultima in primo grado e in appello, con palese difetto di specificità del motivo.
1.3. In ogni caso la società contribuente, avendo pacificamente chiesto l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, ha fatto comunque riferimento ad una situazione di incertezza che, fondandosi su di un presupposto analogo, la CTR ha legittimamente ricondotto sotto altra previsione normativa.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza di obiettive incertezze sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma RAGIONE_SOCIALE, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione » (Cass. n. 3108 del 01/02/2019; Cass. n. 23845 del 23/11/2016).
2.2.1. Il fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di “fatti indice”, quali ad esempio: 1) la difficoltà d’individuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative; 2) la difficolta di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficolta di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8) contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto
tra opinioni dottrinali; 10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente (così Cass. n. 15452 del 13/06/2018; Cass. 17 maggio 2017 n. 12301; si veda anche Cass. n. 10313 del 12/04/2019).
2.3. Nel caso di specie, la CTR si è limitata a ritenere l’incertezza normativa sulla base della semplice esistenza di due giudizi di primo grado favorevoli al contribuente e del fatto che la vicenda «non è stata risolta definitivamente».
2.3.1. Si tratta, all’evidenza, di considerazioni del tutto insufficienti ad avallare l’incertezza normativa idonea a fondare l’esenzione, posto che la sussistenza di valutazioni di merito differenti ovvero la mancata definizione giudiziaria di una vicenda rientra nella normalità del processo, anche tributario.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in riferimento al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma l’8 marzo 2023.