Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29861 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29861 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’ indirizzo PEC:
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-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
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contro
ricorrente
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avverso la sentenza n. 7064/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata il 2 agosto 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO.
Irpef rimborso incentivo all’esodo
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Rilevato che:
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto legittimo il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso proposta da NOME COGNOME al fine di ottenere la restituzione dell’IRPEF versata in eccedenza nell’anno 2009 sulle somme percepite quale incentivo all’esodo.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, in riferimento all’art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 2967, 2702 e 2704 cod. civ.
Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Con i due motivi -trattati congiuntamente dal ricorrente -si censura la sentenza impugnata per aver richiamato nella motivazione la circolare n. 10/E del 16.2.2007, pur non essendo essa fonte del diritto e non potendo pertanto vincolare né la parte, né il giudice. Pertanto, secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza sarebbe soltanto apparente, non avendo la CTR effettuato l’indagine necessaria per la verifica dei requisiti richiesti per beneficare dell’agevolazione della tassazione ridotta al 50%.
I motivi sono inammissibili o, comunque, infondati.
La CTR ha posto a fondamento della decisione la norma di cui dell’art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge
n. 248 del 2006, la quale, abrogando il comma 4bis dell’art. 19 t.u.i.r., ha previsto che la disciplina contenuta in tale comma «continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Il riferimento alla circolare n. 10/E del 16.2.2007, nell’ordito motivazionale della sentenza, costituisce dunque un elemento argomentativo addotto ad abundantiam ovvero ad colorandum , non costituente pertanto una ratio decidendi . Un’affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (Cass. n. 8755 del 2018). Conseguentemente, deve escludersi il denunciato vizio di motivazione apparente.
Con il terzo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame della documentazione attinente al piano di incentivo all’esodo del 1999, poi prorogato al 2006 e successivamente al 2011, sicché doveva ritenersi che il rapporto di lavoro fosse cessato in attuazione di atti o accordi anteriori alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006.
4. Il motivo è inammissibile.
La CTR ha esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente, rilevando che la copia dell’accordo sindacale antecedente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 non indica un termine entro il quale deve intervenire il piano di adesione, mentre la nota del comunicato del personale del dicembre 2010 non contempla il contribuente tra i soggetti destinatari dell’incentivo all’esodo.
Il motivo di impugnazione si risolve, quindi, nella richiesta di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze fattuali, il cui apprezzamento è tuttavia riservato al giudice di merito. Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).
5. Con il quarto motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 2697, 2702, 2704 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., l’errata valutazione del valore probatorio della quietanza di pagamento, per avere la CTR attribuito rilievo alla circostanza della mancata sottoscrizione dell’atto da parte del contribuente.
6. Il motivo è inammissibile.
Anche con tale mezzo il ricorrente tende ad ottenere un inammissibile riesame del merito della controversia. Invero, il ricorrente non si duole dell’omesso esame del documento in questione ma della valutazione espressa dai giudici di appello in ordine alla rilevanza della mancata sottoscrizione, censurando così l’apprezzamento in fatto operato del giudice di me rito, insindacabile in sede di legittimità. Peraltro, la mancata sottoscrizione della quietanza
di pagamento costituisce uno dei vari elementi probatori presi in esame dalla sentenza appellata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 settembre 2023.