Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23356 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9735/2017 R.G. proposto da
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 1851/2016 depositata il 21 ottobre 2016
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 5 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiedeva alla Direzione Provinciale di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE il rimborso dell’IRPEF asseritamente versata in eccedenza sulla somma percepita a titolo di incentivo
all’esodo volontario a sèguito della cessazione del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, avvenuta nell’anno 2007.
A sostegno della richiesta argomentava che, in base alla disciplina transitoria dettata dall’art. 36, comma 23, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, la trattenuta in discorso doveva essere effettuata con l’aliquota agevolata di cui all’abrogato art. 19, comma 4bis , del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), pari alla metà di quella prevista per la tassazione del trattamento di fine rapporto (32,415%), e non invece con l’aliquota intera erroneamente applicata dalla banca datrice di lavoro, operante quale sostituto d’imposta.
Formatosi il silenzio-rifiuto sulla predetta istanza, il COGNOME proponeva ricorso ex art. 19, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 546 del 1992 dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, la quale riconosceva fondate le ragioni addotte dal contribuente.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, la quale, con sentenza n. 1851/2016 del 21 ottobre 2016, in accoglimento dell’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria, respingeva l’originario ricorso del contribuente.
A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che nel caso in esame non poteva trovare applicazione l’aliquota di cui all’abrogato art. 19, comma 4 -bis , del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), in quanto il rapporto di lavoro del contribuente era cessato successivamente al 31 dicembre 2006, termine finale fissato dal piano di incentivazione all’esodo volontario predisposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., al quale egli aveva aderito.
Soggiungeva che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non risultava affatto inconferente rispetto alla materia del
contendere la circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 10/E del 16 febbraio 2007, giacchè l’ufficio tributario era tenuto a conformarsi a quanto in essa indicato, come accaduto nella specie.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’abrogato art. 19, comma 4 -bis , del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), applicabile «ratione temporis» , e dell’art. 36, comma 23, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006.
1.1 Viene contestata l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE suddette norme offerta dalla CTR, obiettandosi che: (1)i due soli requisiti prescritti dalla legge onde poter fruire del regime fiscale agevolato di cui trattasi, entrambi ricorrenti nel caso di specie, consistevano nell’età del lavoratore «esodato» (superiore a 55 anni per gli uomini) e nella cessazione del rapporto di lavoro in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore a quella di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 (4 luglio 2006); (2)non era, invece, richiesto a tal fine che la cessazione del rapporto di lavoro fosse avvenuta entro il termine stabilito dal piano di incentivazione all’esodo volontario predisposto dall’istituto di credito; (3)la circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 10/E del 16 febbraio 2007 costituisce un mero atto interno all’amministrazione, come tale privo di efficacia vincolante per il contribuente, tenuto unicamente all’osservanza della legge.
Il ricorso non può trovare accoglimento, pur rendendosi necessario emendare, nei termini di sèguito esplicitati, la
motivazione posta a base della decisione impugnata.
2.1 L’art. 19, comma 4 -bis , del TUIR così recita: «Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e RAGIONE_SOCIALE altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 17».
2.2 Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la citata disposizione normativa, nonostante la sua abrogazione, è resa ultrattiva dall’ art. 36, comma 23, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, in due ipotesi alternativa e non concorrenti fra loro, e precisamente con riferimento:
(1)alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (ovvero prima dell’entrata in vigore del decreto -legge citato);
(2)alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006.
2.3 Qualora, pertanto, il lavoratore proponga istanza di rimborso dell’IRPEF calcolata dal datore di lavoro sulla quota integrativa del trattamento di fine rapporto, assumendo di aver percepito l’indennità come incentivo all’esodo volontario, è tenuto a dimostrare, mediante idonea documentazione, che l’erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo e che il rapporto lavorativo è cessato entro il 3 luglio 2006 oppure che l’adesione al piano di incentivo è stata espressa in data antecedente al 4 luglio 2006 (cfr. Cass. n. 29400/2019, Cass. n. 40920/2021, Cass. n. 10735/2023, Cass. n. 26411/2023).
2.4 Nel caso di specie, in base alla ricostruzione in fatto della vicenda emergente dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso
per cassazione (pag. 3, ultimo periodo), la cessazione del rapporto di lavoro del COGNOME alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE era avvenuta nell’anno 2007, mentre la sua adesione al piano di incentivo all’esodo volontario predisposto dal predetto istituto di credito era stata manifestata il 31 luglio 2006, ovvero successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 (4 luglio 2006).
2.5 In un simile contesto, il contribuente non poteva, quindi, essere ammesso -per altra assorbente ragione, diversa da quelle poste dalla CTR a fondamento del «decisum» -a beneficiare dell’aliquota dimezzata prevista dall’art. 19, comma 4 -bis , del TUIR.
2.6 Sostituita «in parte qua» la motivazione della pronuncia grava ta, nell’esercizio del potere correttivo attribuito alla Corte all’art. 384, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 28054/2008), il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Visto l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.100 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso
articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione