Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13948 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13948 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15185/2015 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, in proprio e qual legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sedRAGIONE_SOCIALE in Montefranco, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato in Roma INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO, il tutto come da procura in margine del ricorso;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore;
-resistRAGIONE_SOCIALE –
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Perugia , n. 705/14, depositata il 4 dicembre 2014.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore del contribuRAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’accoglimento del ricorso. L’Avvocatura generale ha chiesto il rigetto dello stesso
FATTI DI CAUSA
1.L’RAGIONE_SOCIALE emetteva ordinanza ingiunzione per € 33.948,00 a carico dei ricorrenti per avere la collettiva RAGIONE_SOCIALE conferito incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di un cantiere edile a NOME COGNOME, dipendRAGIONE_SOCIALE del comune di RAGIONE_SOCIALE, senza provvedere alle prescritte comunicazioni all’amministrazione di appartenenza dello stesso (in particolare comunicazione dei compensi e conferimento dell’incarico senza la prescritta autorizzazione).
Avverso tale provvedimento la collettiva ed il RAGIONE_SOCIALE personalmRAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che l’accoglieva ritenendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE colpa, poiché risultavano elementi atti ad escluderla, e cioè l’avere il COGNOME la partita i.v.a., che già di per sé faceva presumere che il relativo titolare non fosse un pubblico dipendRAGIONE_SOCIALE, ed inoltre lo stesso aveva emesso numerose fatture dalle quali risultava la sua iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE industriali (E.P.P.I.), indicando anche le ritenute d’acconto a carico RAGIONE_SOCIALE committRAGIONE_SOCIALE, denunciate fra l’altro all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel mod. NUMERO_DOCUMENTO degli anni in questione (2006/2008).
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame davanti alla Corte d’Appello, la quale riformava la sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado, osservando che la pubblica amministrazione fosse onerata RAGIONE_SOCIALE sola prova RAGIONE_SOCIALE coscienza e volontà dell’azione da parte del trasgressore, mentre quest’ultimo era onerato RAGIONE_SOCIALE prova circa la presenza di un elemento estraneo all’autore RAGIONE_SOCIALE violazione che fosse idoneo a convincerlo RAGIONE_SOCIALE liceità RAGIONE_SOCIALE propria condotta, pertanto di un errore incolpevole invincibile attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza.
Nella specie la presenza RAGIONE_SOCIALE partita i.v.a. costituiva elemento inidoneo, visto che anche i dipendenti pubblici assunti a tempo parziale ne erano dotati; l’indicazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta d’acconto costituiva poi elemento del tutto irrilevante; piuttosto il
trasgressore era tenuto a richiedere un’idonea certificazione attestante l’essere o meno l’incaricato pubblico dipendRAGIONE_SOCIALE.
Dal punto di vista procedimentale, riteneva poi la Corte territoriale che l’omessa audizione dei trasgressori non determinasse l’invalidità del provvedimento assunto, potendo i trasgressori far valere le proprie difese in sede giurisdizionale, mentre il mancato rispetto del termine di cui all’art. 14, l. n. 689/1981 non sussisteva, dovendo lo stesso decorrere dalla data di accertamento, e quindi nella specie da quella del p.v.c., e non già dalla data di consumazione RAGIONE_SOCIALE violazione; infine la competenza dell’RAGIONE_SOCIALE andava affermata al lume del disposto dell’art. 53, d.lgs. n. 165/2001.
Né, sempre a parere RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello, potevano i trasgressori invocare la scusabilità dell’errore, dal momento che l’impresa svolgeva attività di ristrutturazioni immobiliari e quindi doveva avere conoscenza RAGIONE_SOCIALE normativa amministrativa rilevante.
Infine, il termine quinquennale di prescrizione risultava interrotto dalla notifica del p.v.c., avvenuta in data 25 novembre 2010.
Ricorrono i trasgressori in cassazione affidandosi a nove motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato tempestivo controricorso, limitandosi a resistere a mezzo di un atto di costituzione.
SuccessivamRAGIONE_SOCIALE i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative, susseguenti alla memoria depositata dalla Procura Generale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce ‘ ERRORES IN PROCEDENDO . NULLITA’ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 345 COMMA 2 E 112 COMMA 2 CPC, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 360 N. 4 CPC. VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. PER AVER LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA AMMESSO LE CONTRO-ECCEZIONI NUOVE SOLLEVATE DALL’APPELLANTE RAGIONE_SOCIALE E PER AVERLE POSTE
A FONDAMENTO DELLA SENTENZA, CON CONSEGUENTE PREGIUDIZIO DEGLI APPELLATI’.
In particolare ‘Gli opponenti, nel giudizio di primo grado, avevano assunto la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esimRAGIONE_SOCIALE dell’errore sul fatto, noto anche come buna fede, contemplata dall’art. 3 comma 2 RAGIONE_SOCIALE l. 689/1981.
Avevano sostenuto che il COGNOME aveva taciuto il suo status e che dalla documentazione prodotta si evincevano gli elementi la cui rilevanza era poi stata esclusa dalla Corte territoriale
Gli stessi ricorrenti avevano specificato che non potevano essere oggetto di alcun rimprovero per imprudenza, negligenza o imperizia, perché, da un lato, il COGNOME aveva taciuto il proprio status e dall’altro, non esisteva alcun modo per accertare che fosse alle dipendenze di qualche pubblica amministrazione, non esistendo un registro nazionale, mentre gli accertamenti eseguiti, in particolare la iscrizione all’albo e la titolarità RAGIONE_SOCIALE partita IVA e gli attestati, dimostravano invece la diligenza impiegata.
Anche in base alle difese dell’RAGIONE_SOCIALE, non era controverso che NOME COGNOME fosse stato dipendRAGIONE_SOCIALE pubblico mentre il contrasto sussisteva sulla scusabilità dell’errore.
La RAGIONE_SOCIALE, soltanto con la citazione in appello, ha sollevato le due nuove contro-eccezioni, quella relativa al dipendRAGIONE_SOCIALE pubblico parttime e l’altra, che per dimostrare la diligenza il committRAGIONE_SOCIALE doveva dotarsi RAGIONE_SOCIALE autocertificazione del professionista.
In tal modo l’appellante intendeva contrastare le eccezioni dei ricorrenti, riguardo ai fatti a loro estranei idonei ad ingenerare la convinzione RAGIONE_SOCIALE condotta lecita ed alla prudenza e negligenza dagli stessi ricorrenti posti in essere, che il Tribunale aveva accolto.
I ricorrenti hanno eccepito tempestivamRAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello, le due eccezioni sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE per la prima
volta soltanto con la citazione in appello, non erano però più consentite, stante il divieto dell’art. 345 comma 2 cpc.
Si trattava infatti di contro-eccezioni in senso stretto, fondate su nuove allegazioni di fatto e non su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento.
Non può invocarsi per sostenerne la ammissibilità in appello, neppure la qualificazione di eccezione in senso lato.
Il potere RAGIONE_SOCIALE parti e del Giudice, di dedurre o rilevare un fatto costituRAGIONE_SOCIALE eccezione in senso lato, deve essere esercitato sulla base di allegazioni e di prove, comprese quelle documentali, ritualmRAGIONE_SOCIALE acquisite al processo, nonché di fatti anch’essi ritualmRAGIONE_SOCIALE acquisiti al contraddittorio, nel rispetto del principio RAGIONE_SOCIALE tempestività di allegazione RAGIONE_SOCIALE sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nel momento difensivo successivo a quello in cui è stata sollevata la eccezione.
Nel caso di specie la qualità di pubblico impiegato part-time del COGNOME, dalla quali inerire la non significatività RAGIONE_SOCIALE titolarità RAGIONE_SOCIALE partita IVA, non è stata mai allegata nel giudizio di primo grado.
Neppure la mancanza RAGIONE_SOCIALE autocertificazione, che non è prescritta da alcuna norma, è stata mai rilevata dinanzi al Tribunale.
Dunque la Corte Territoriale avrebbe violato la specifica disposizione dell’art. 345 comma 2 cpc e del contraddittorio nonché l’art. 112 comma 2 cpc e sarebbe pertanto nulla.
Con il secondo motivo si deduce ‘VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO CON RIFERIMENTO ALL’ART. 53 COMMA 6 DLGS 165/2001, 53 COMMA 9 E 53 COMMA 11 DLGS 165/2001; IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. PER AVER LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, DOPO AVER POSTULATO IL RAPPORTO DI LAVORO PART -TIME, RITENUTA SUSSISTENTE LA VIOLAZIONE’.
Secondo il ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte Territoriale, la libera professione non è incompatibile per il pubblico dipendRAGIONE_SOCIALE con contratto part-time , tanto che la titolarità RAGIONE_SOCIALE partita IVA non può costituire in tal caso un indice per escludere il rapporto con la Pubblica Amministrazione.
Volendo seguire il ragionamento RAGIONE_SOCIALE Corte Territoriale, risulta evidRAGIONE_SOCIALE che la stessa ha erroneamRAGIONE_SOCIALE interpretato la legge e, più in particolare, l’art. 53 comma 6 dlgs 165/2001.
Le condotte illecite contestate con le ordinanze -ingiunzione hanno ad oggetto, come si è più volte detto, il conferimento dell’incarico in mancanza RAGIONE_SOCIALE autorizzazione RAGIONE_SOCIALE Amministrazione di appartenenza e la mancata comunicazione alla stessa dei compensi pagati, con la violazione dell’art. 59 commi 9 ed 11 del dlgs 165/2001.
L’art. 53 comma 6 dlgs 165/2001 stabilisce però che ‘… I commi da 7 a 13 del presRAGIONE_SOCIALE articolo si applicano ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta percento …’.
Per il lavoratore part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%, come quello assunto a modello dalla Corte Territoriale, non si applicano pertanto le prescrizioni dei commi 9 ed 11 del medesimo art. 53 dlgs 165/200.
La Corte di Appello di Perugia pertanto, ammessa la eccezione del lavoro part-time inferiore al 50%, con errore in procedendo come sopra si è visto, avrebbe dovuto annullare le ordinanze -ingiunzioni ai sensi del richiamato art. 53 comma 6 dlgs 165/2001.
3. Col terzo motivo si deduce’OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E’ STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI, AI SENSI DELL’ART. 360 COMMA 1 N. 5 CPC, PER IL CONTRASTO IRRIDUCIBILE TRA AFFERMAZIONI
INCONCILIABILI, PER AVER LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA AFFERMATO LA COMPATIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO PARTTIME CON LA LIBERA PROFESSIONE E LA TITOLARITA’ DELLA PARTITA IVA E, CONTEMPORANEAMENTE, RITENUTO SUSSISTENTE LA VIOLAZIONE DELLA OMESSA AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEI COMPENSI’.
Il fatto storico rilevante è che il COGNOME sia stato pubblico dipendRAGIONE_SOCIALE full -time o a tempo parziale.
La questione sarebbe stata irritualmRAGIONE_SOCIALE introdotta dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello di Perugia non ha esaminato il fatto che il professionista fosse stato dipendRAGIONE_SOCIALE full-time ma, aderendo ai nova RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha supposto il rapporto a tempo parziale ed ha poi postulato la esistenza RAGIONE_SOCIALE violazioni.
Il contrasto tra la affermazione del rapporto part-time , che ai sensi dell’art. 53 comma 6 dlgs 165/2001, esclude la applicazione dei commi 9 ed 11 e la contemporanea affermazione RAGIONE_SOCIALE violazioni, è inconciliabile e rende omessa la motivazione.
Col quarto motivo si deduce ‘OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E’ STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI, AI SENSI DELL’ART. 360 COMMA 1 N. 5 CPC, PER L’OMESSO ESAME DEL DOCUMENTO COSTITUITO DAL REGISTRO RAGIONE_SOCIALE PRESENZE DEL CORAZZI PRESSO IL COMUNE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE -DOC. N. 13 PRODOTTO DAI RICORRENTI NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE’.
I ricorrenti, per dimostrare la mancanza di danno alla Pubblica Amministrazione di appartenenza, avevano prodotto il registro RAGIONE_SOCIALE presenze presso il Comune di RAGIONE_SOCIALE del COGNOME (doc. n. 13).
Da tale documento poteva trarsi la prova del rapporto a tempo pieno o full-time del pubblico dipendRAGIONE_SOCIALE, documento che la Corte Territoriale ha omesso di esaminare.
Il vizio si riflette sulla motivazione, che dovrà considerarsi omessa proprio in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Col quinto motivo si deduce ‘VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO CON RIFERIMENTO ALL’ART. 3 L. 689/1981; IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 C.P.C. PER NON AVER LA CORTE DI APPELLO RITENUTA LA ESISTENZA DELL’ESIMENTE.’
La Corte d’Appello, conforme alla interpretazione di Codesta Suprema Corte, ritiene che per la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esimRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE buona fede, ai sensi dell’art. 3 L. 689/1981, l’autore dell’illecito deve avere agito senza sua colpa, in presenza cioè di un errore incolpevole che non poteva essere impedito con l’uso RAGIONE_SOCIALE ordinaria diligenza.
La Corte ha quindi ritenuto nel caso di specie che il versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto sia irrilevante e che il committRAGIONE_SOCIALE ‘ …ben poteva e doveva richiedere una idonea certificazione al COGNOME attestante l’essere o meno un pubblico dipendRAGIONE_SOCIALE.’
Tale conclusione non è conforme alla interpretazione che la stessa Corte di Appello ha condiviso.
L’errore sulla qualifica di pubblico dipendRAGIONE_SOCIALE part-time ha inevitabilmRAGIONE_SOCIALE inciso anche su tale punto RAGIONE_SOCIALE impugnata sRAGIONE_SOCIALEnza.
La circostanza non sarebbe vera e dovrebbero quindi ritenersi idonei a dimostrare l’errore incolpevole nel quale sono caduti i ricorrenti, sulla base dei già descritti elementi fattuali.
Il committRAGIONE_SOCIALE avrebbe quindi fatto tutto quanto il possibile per assicurarsi che l’incarico venisse affidato ad un soggetto competRAGIONE_SOCIALE, abilitato per legge e non vi erano elementi idonei a far presumere che lo stesso COGNOME fosse pubblico dipendRAGIONE_SOCIALE.
Il comportamento dei ricorrenti sarebbe stato coerRAGIONE_SOCIALE e diligRAGIONE_SOCIALE.
La diligenza richiesta, pur se specifica in un ambito quale è quello RAGIONE_SOCIALE sicurezza nei cantieri, è stata compiutamRAGIONE_SOCIALE adottata dal committRAGIONE_SOCIALE, relativamRAGIONE_SOCIALE ai requisiti richiesti dalla legge per il conferimento dell’incarico di coordinatore RAGIONE_SOCIALE sicurezza.
Il concetto di buona fede ora richiamato non può estendersi in capo ai committenti, odierni ricorrenti, anche al successivo adempimento di richiedere autocertificazioni soprattutto quando, come è accaduto nel caso di specie, vi erano una quantità di elementi esterni, forniti da soggetto diverso dall’agRAGIONE_SOCIALE e concordanti tutti nel dimostrare che NOME COGNOME fosse un libero-professionista.
Ritenere il committRAGIONE_SOCIALE negligRAGIONE_SOCIALE è una valutazione, ancorché fuorviata dall’erroneo convincimento di un inesistRAGIONE_SOCIALE pubblico impiego a tempo parziale, che non è coerRAGIONE_SOCIALE al caso di specie ed agli elementi forniti dai ricorrenti in entrambi i gradi di giudizio.
6. Col sesto motivo si deduce ‘VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO CON RIFERIMENTO ALL’ART 14 L. 689/1981, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 COMMA 1 N. 3 PER AVER LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA RITENUTO CHE L’ACCERTAMENTO SIA STATO ESEGUITO NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI.’
Ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine dei novanta giorni per la notifica degli estremi RAGIONE_SOCIALE violazione è necessario assumere come riferimento non la sola iniziale attività cognitiva RAGIONE_SOCIALE P.A. ma anche quella diretta a riscontrare e valutare i necessari ulteriori elementi di fatto utili per la corretta ricostruzione e qualificazione degli eventi (Cass. 19771/2009).
Per evitare che la estensione di tale termine risulti indefinita si è chiarito che la legittimità RAGIONE_SOCIALE durata dell’accertamento, che rende mobile il dies a quo per la contestazione, debba essere valutata in relazione al caso concreto e sulla base RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE indagini, tese a riscontrare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE infrazione.
Nel caso di specie l’Autorità deputata all’accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione non ha rispettato l’obbligo di contestazione immediata, ma soprattutto il termine di novanta giorni dall’accertamento fissato dal richiamato art. 14 comma 2 l. 689/1981.
La infrazione dell’art. 53 comma 9 d.lgs 165/2001, coincide con il conferimento dell’incarico al pubblico dipendRAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE amministrazione di appartenenza, che nel caso di specie è avvenuto il 5 gennaio 2006, come risulta dalla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (doc. n. 2 prodotto dai ricorrenti nel giudizio di primo grado).
La circostanza non è stata contestata e deve pertanto ritenersi pacifica.
Il conferimento dell’incarico è stato conosciuto alla Amministrazione deputata all’accertamento, il 16 luglio 2007, data in cui il pubblico dipendRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME ha trasmesso in via telematica la dichiarazione dei redditi e la denuncia IVA che comprendevano il primo compenso percepito, come risulta dalla prima pagina del documento n. 7 prodotto dai ricorrenti nel giudizio di primo grado -fattura 4/12/2006 pagata in pari data e dal doc. n. 10/a -modello Unico 2007, periodo d’imposta 2006.
Stesso discorso peri compensi pagati negli anni successivi -2007 -2008 -2009, per i quali il pubblico dipendRAGIONE_SOCIALE ha presentato i modelli Unico 2008, il 27 giugno 2008; Unico 2009 il 1 luglio 209 ed Unico 2010, il 16 luglio 2010 (doc.ti 10/b/c/d prodotti dai ricorrenti nel giudizio di primo grado).
Da tali date quindi la Autorità preposta avrebbe dovuto contestare le violazioni.
La contestazione era ancor più facilitata dal fatto che NOME COGNOME, non aveva presentato all’erario il NUMERO_DOCUMENTO, proprio del lavoro subordinato, ma l’Unico previsto per i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro autonomo.
Lo stesso NOME COGNOME ha presentato la dichiarazione IVA, come risulta dagli stessi modelli Unico.
Tutti questi elementi consentivano agevolmRAGIONE_SOCIALE di rilevare l’incarico e i compensi con il semplice incrocio dei dati.
Si aggiunge inoltre che la RAGIONE_SOCIALE ha regolarmRAGIONE_SOCIALE denunciato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rispettivamRAGIONE_SOCIALE il 20.9.2007, il 30.5.2008 ed il 28.7.2009, le ritenute d’acconto corrisposte per la prestazione del COGNOME.
L’accertamento eseguito dal RAGIONE_SOCIALE è il risultato dell’incrocio appunto, di tali dati, che doveva essere effettuato nel momento in cui la P.A. ne è venuta a conoscenza.
Col settimo motivo si deduce ‘OMESSO ESAME CIRCA UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO CHE E’ STATO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI, AI SENSI DELL’ART. 360 COMMA 1 N. 5 CPC, PER AVER LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA RITENUTO RISPETTATO IL TERMINE DI CUI ALL’ART. 14 DLGS CON MOTIVAZIONE SOLTANTO APPARENTE’.
Il fatto storico è costituito dalla data del conferimento dell’incarico e da quella RAGIONE_SOCIALE notifica del verbale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Tributaria.
Il fatto è stato controverso ed è trattato dai ricorrenti alle pagine da 13 a 17 RAGIONE_SOCIALE comparsa di costituzione e dalla appellante RAGIONE_SOCIALE alle pagine 4,5 RAGIONE_SOCIALE citazione in appello.
La sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte Territoriale ha trattato la questione nella motivazione al capo 3, pagina 4.
Con l’ottavo motivo si deduce ‘VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO ART. 91 CPC, CON RIFERIMENTOALL’ART. 360 N. 3 CPC, PER AVER LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA CONDANNATO I RICORRENTI AL PAGAMENTO RAGIONE_SOCIALE SPESE DEI DUE GRADI DI GIUDIZIO, MENTRE DINANZI AL TRIBUNALE LA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SI ERA DIFESA IN PROPRIO’.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si costituì dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la comparsa del 24 novembre 2011 ‘… difesa in proprio ex art. 23 RAGIONE_SOCIALE l. 689/1981 co. 4′ (pagina 1 RAGIONE_SOCIALE comparsa).
L’atto è stato firmato dal Direttore Provinciale Dr.ssa NOME COGNOME.
Nell’appello la RAGIONE_SOCIALE è stata invece rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia e nella citazione del 27 marzo 2014, ha concluso chiedendo che ‘… Voglia la Ill.ma Corte adita, in accoglimento del presRAGIONE_SOCIALE gravame, riformare la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, respingendo integralmRAGIONE_SOCIALE la avversa opposizione, con vittoria RAGIONE_SOCIALE spese di lite’.
La Corte di Appello di Perugia, con la sRAGIONE_SOCIALEnza del 4 dicembre 2014 ha stabilito:’ Le spese dei due gradi di giudizio liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza … condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi € 7.000,000, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori come per legge’.
Come è noto, la Autorità Amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmRAGIONE_SOCIALE come nel caso di specie, oppure avvalendosi di un funzionario appositamRAGIONE_SOCIALE delegato, non può ottenere la condanna dell’opponRAGIONE_SOCIALE agli onorari di avvocato, oggi compenso professionale, in difetto RAGIONE_SOCIALE qualifica professionale da parte del funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese, diverse da quelle generali che essa abbia completamRAGIONE_SOCIALE affrontato per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE difesa, da indicarsi in apposita nota (Cass. 2.3.1998 n. 2301, Cass. 23.9.1997 n. 9365).
La Corte di Appello di Perugia ha violato dunque la disposizione dell’art. 91 cpc essendo l’art. 23 RAGIONE_SOCIALE l. 689/1981 già abrogato, per avere condannato i resistenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche per il primo grado di giudizio.
Non risulta inoltre che la Avvocatura dello Stato abbia presentato la nota per i costi effettivamRAGIONE_SOCIALE sostenuti.
9. Col nono motivo si deduce ‘ ERRORS IN PROCEDENDO . ART. 112 CPC IN RELAZIONE ALL’ART. 360 COMMA 1 N. 4 CPC, PER AVERE LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA CONDANNATO I RICORRENTI AL PAGAMENTO RAGIONE_SOCIALE SPESE DI LITE DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO, NON RICHIESTE DALLA RAGIONE_SOCIALE.
La condanna alle spese per il primo grado di giudizio violerebbe anche il principio tra il richiesto ed il pronunciato stabilito dall’art. 112 cpc.
Infatti la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata in appello dalla Avvocatura dello Stato, aveva domandato la refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite e l’atto può interpretarsi come relativo alla fase di appello non avendo fatto alcun riferimento al primo grado.
La statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia viola quindi anche l’art. 112 cpc avendo condannato i ricorrenti alle spese del grado non richieste dall’appellante.
Seguendo l’ordine logico, e venendo quindi agli aspetti procedurali, va esaminato il sesto motivo, che è infondato.
Invero il termine decadenziale previsto dall’art. 14, l. n. 689/1981, individuato in novanta giorni, ove non ricorra l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE contestazione immediata, decorre non già dalla data RAGIONE_SOCIALE mera trasgressione, bensì da quella del compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare gli elementi stessi (cfr. Cass. 28/10/2014, n.22837; Cass. n. 7681 del 2014; Cass. n. 3043 del 2009). Occorre cioè per il decorso del termine la piena conoscenza dell’illecito, momento in cui soltanto si giustifica la redazione del rapporto previsto dall’art. 17 (Cass., 17 marzo 1995, n. 3092; 27 febbraio 1996, n. 1502).
In particolare deve osservarsi che il momento dell’accertamento degli illeciti amministrativi non coincide, necessariamRAGIONE_SOCIALE e
automaticamRAGIONE_SOCIALE, né con il giorno in cui l’attività accertativa è terminata, né con quello in cui sono state depositate relazioni o rapporti finali degli incaricati degli accertamenti, o sono state comunque rese disponibili le informazioni relative ai fatti contestati. In particolare, non con il primo, perché la pura constatazione dei fatti non comporta di per sé il loro accertamento, se occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non con il secondo o con il terzo, ove i relativi tempi si siano indebitamRAGIONE_SOCIALE protratti, perché la redazione RAGIONE_SOCIALE relazioni o rapporti, o la trasmissione RAGIONE_SOCIALE informazioni deve essere compiuta in un momento necessariamRAGIONE_SOCIALE successivo alla disponibilità del materiale istruttorio, ancorché nel tempo strettamRAGIONE_SOCIALE indispensabile, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi (cfr., sul punto, Cass. Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 27095 del 15/11/2017). Ne discende che occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dalle date di disponibilità RAGIONE_SOCIALE informazioni, il momento -necessariamRAGIONE_SOCIALE successivo alla conclusione RAGIONE_SOCIALE verifiche -in cui ragionevolmRAGIONE_SOCIALE la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e dal quale dunque deve farsi decorrere il termine suddetto (sul punto, cfr. Cass. Sez. U, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 5395 del 09/03/2007, Rv. 596028; Cass. Sez. 1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 7257 del 18/03/2008, Rv. 602333; Cass. Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 8561 del 08/04/2009; Cass. Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 21171 del 08/08/2019, Rv. 655194; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019, Rv. 655686). La ricostruzione e la valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all’acquisizione informativa, e in particolare la stima RAGIONE_SOCIALE congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi evidRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE rimessi al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, al di fuori del sindacato
consentito ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. 27702/2019). Ipotesi, quest’ultima che nel caso di specie non ricorre, posto che -come visto -la Corte di merito ha tenuto conto del momento in cui l’RAGIONE_SOCIALE ha avuto definitiva contezza dei fatti.
Venendo al settimo motivo, lo stesso è inammissibile, sovrapponendo esso profili inerenti all’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, primo comma, num. 5) con altri di asserita nullità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza per motivazione parvRAGIONE_SOCIALE (di cui al precedRAGIONE_SOCIALE num. 4 dello stesso articolo).
In ogni caso le date sia del conferimento dell’incarico sia RAGIONE_SOCIALE notifica del verbale erano ben presenti alla Corte territoriale, che sulla decorrenza del termine ha motivato ritenendola non ricollegabile al recepimento RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali in quanto dalle stesse non era possibile risalire alla violazione, e dunque riconnettendola alla data di redazione del p.v.c.
Venendo ora ai motivi inerenti all’assunta assenza del profilo soggettivo RAGIONE_SOCIALE colpa, e principiando quindi dal primo motivo, inerRAGIONE_SOCIALE alla non deducibilità in appello RAGIONE_SOCIALE circostanza per cui il collaboratore era dipendRAGIONE_SOCIALE part time, lo stesso si basa sulla qualificazione RAGIONE_SOCIALE difesa come contro-eccezione ( id est replicatio). Il motivo è infondato.
Invero quella introdotta dall’RAGIONE_SOCIALE pur in sede d’appello non costituisce affatto un’eccezione in senso stretto, cui fa riferimento il divieto di cui all’art. 345, cod. proc. civ., ma una mera difesa.
Con essa non si deduce un fatto idoneo a paralizzare l’eccezione di controparte, ma una difesa appunto consistRAGIONE_SOCIALE nell’indicazione del fatto che quanto eccepito (il possesso RAGIONE_SOCIALE partita i.v.a.) non era determinante, in quanto anche un dipendRAGIONE_SOCIALE pubblico può possederla. Non si tratta quindi, in ipotesi, di eccepire il fatto che il collaboratore ‘era’ effettivamRAGIONE_SOCIALE un dipendRAGIONE_SOCIALE a tempo parziale, ma semplicemRAGIONE_SOCIALE che il fatto del possesso RAGIONE_SOCIALE partita iva era in
sé irrilevante e dunque inidoneo ad escludere la colpa del trasgressore.
Del pari infondati sono i motivi secondo, terzo e quarto, sempre inerenti alla questione RAGIONE_SOCIALE modalità d’impiego del collaboratore nell’ambito dell’amministrazione.
Invero, a parte il fatto che, come si ricava dal paragrafo che precede, la Corte territoriale non ha mai postulato che il COGNOME fosse un dipendRAGIONE_SOCIALE part time, che così fosse, che fosse a tempo pieno, che fosse un collaboratore o quant’altro risulta del tutto irrilevante, volta che gli obblighi in predicato scattavano in capo all’impresa in ognuno di tali casi, in quanto preposto a porre l’amministrazione in condizioni di tutelare i principi di cui agli artt. 97 e 98, Cost.
In tutti i casi di conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, la P.A. è tenuta infatti a verificare necessariamRAGIONE_SOCIALE “ex ante” le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell’obbligo di esclusività, funzionale al buon andamento, all’imparzialità e alla trasparenza dell’azione amministrativa. Ne consegue che il privato conferRAGIONE_SOCIALE l’incarico e il dipendRAGIONE_SOCIALE pubblico, anche se assunto a tempo parziale, hanno entrambi comunque l’obbligo di comunicare al datore il conferimento dell’incarico onde consentire all’RAGIONE_SOCIALE di concedere la relativa autorizzazione previa valutazione dell’assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi dell’incarico con l’attività lavorativa.
(Cass. 9552/2023).
Anche il quinto motivo è inammissibile prima che infondato, laddove lo stesso tende a sottoporre allo scrutinio di questa Suprema Corte l’accertamento di fatto svolto dal giudice del merito in ordine all’insussistenza dell’esimRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE buona fede.
La Corte territoriale ha infatti già accertato l’irrilevanza degli elementi fatti valere, come sopra commentati, e la ritenuta
necessità piuttosto, in adempimento dei propri obblighi, di farsi consegnare una apposita autocertificazione da parte dell’interessato. Essa ha d’altronde aggiunto che la scusabilità andasse in ogni caso esclusa in considerazione del fatto che l’impresa sanzionata esercitava l’attività di ristrutturazione edilizia, dunque un settore nel quale la conoscenza degli obblighi di comunicazione all’amministrazione in relazione all’appartenenza o meno a quest’ultima del collaboratore prescelto, era pienamRAGIONE_SOCIALE esigibile in base ai canoni di diligenza suoi propri, per cui effettivamRAGIONE_SOCIALE a fronte RAGIONE_SOCIALE non decisività degli elementi valorizzati, quantomeno si poneva la necessità di richiedere una autocertificazione in tal senso.
Infondato risulta poi anche il nono motivo relativo alla statuizione circa le spese. Infatti, va ricordato come la relativa condanna non presuppone neppure una esplicita richiesta in tal senso, poiché La condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito RAGIONE_SOCIALE decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa.
(Cass.30729/2022)
16. Fondato è invece l’ottavo motivo, che denuncia la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese anche in riferimento al primo grado di giudizio, laddove in quella sede l’amministrazione stava in giudizio a mezzo di un proprio funzionario.
Invero, salvo il caso espressamRAGIONE_SOCIALE previsto in materia di processo tributario dall’art. 14, comma 2 -sexies. d.lgs. n. 546/1992, che prevede nello specifico la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese pur con una riduzione RAGIONE_SOCIALE stesse nella misura del venti per cento, non ricorrRAGIONE_SOCIALE, quando l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmRAGIONE_SOCIALE o avvalendosi di un funzionario appositamRAGIONE_SOCIALE delegato, non può
ottenere la condanna dell’opponRAGIONE_SOCIALE, che sia soccombRAGIONE_SOCIALE, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio e potendo in tal caso essere liquidate in favore dell’RAGIONE_SOCIALE le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamRAGIONE_SOCIALE affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. Sez. 2 – SRAGIONE_SOCIALEnza n. 30597 del 20/12/2017; Cass. Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 11389 del 24/05/2011), nota che, tuttavia, nel caso in esame non risulta.
Viene ora in rilievo il fatto che il ricorso inerisce ad un provvedimento sanzionatorio che attiene tanto al conferimento dell’incarico senza autorizzazione (art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001) quanto alla mancata comunicazione dei compensi al professionista da parte del privato conferRAGIONE_SOCIALE (art. 53, comma 11, d.lgs. n. 165/2001).
Orbene con sent. Corte Cost. n. 98 del 2015 tale ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmRAGIONE_SOCIALE illegittima e pertanto la relativa sanzione non può trovare più fondamento.
La questione dev’essere oggetto di rilievo ufficioso, trattandosi di ipotesi incidRAGIONE_SOCIALE concretamRAGIONE_SOCIALE sulla sanzione oggetto di ricorso.
In materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamRAGIONE_SOCIALE un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, atteso che la natura e lo scopo squisitamRAGIONE_SOCIALE pubblicistici del principio del “favor rei” devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d’impugnazione; né tale conclusione contrasta con i principi in materia di rapporto fra “jus superveniens” e cosa giudicata, perché la statuizione sulla misura RAGIONE_SOCIALE sanzione è dipendRAGIONE_SOCIALE da quella sulla responsabilità del sanzionato e pertanto, ai sensi dell’articolo 336 cod.proc.civ., è destinata ad essere travolta dall’eventuale caducazione di
quest’ultima, cosicché essa non può passare in giudicato fino a quando l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità del sanzionato non sia a propria volta passata in giudicato (Cass. 11/02/2022, n. 4522)
Ne consegue che l’intero apparato sanzionatorio deve essere rideterminato, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE necessità di procedere ad una nuova determinazione in applicazione del principio del cumulo giuridico per continuazione o progressione, di cui all’art. 12, d.lgs. n. 472/1997.
18. Il ricorso dev’essere dunque accolto limitatamRAGIONE_SOCIALE all’ottavo motivo; la sRAGIONE_SOCIALEnza dev’essere annullata anche con riferimento al rilievo ufficioso circa il venir meno RAGIONE_SOCIALE sanzione inerRAGIONE_SOCIALE all’omessa comunicazione dei compensi, con conseguRAGIONE_SOCIALE rinvio alla Corte d’Appello di Perugia che, in diversa composizione, dovrà conformarsi ai principi qui espressi.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell’ottavo motivo di ricorso e rilevato il venir meno di parte RAGIONE_SOCIALE sanzioni in relazione al disposto di cui all’art. 53, comma 11, d.lgs. n. 165/2001, cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia che, in diversa composizione, dovrà altresì provvedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del processo di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024