Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13509 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13509 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 22942-2022 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore
-intimato – avverso la sentenza n. 3555/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 22/4/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1005/2019 della Commissione tributaria provinciale di Catania, in rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento notificato alla ricorrente dal Comune di Ramacca per omesso pagamento IMU 2014 in riferimento a terreni di sua proprietà.
Il Comune è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. In via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 28 aprile 2025, la ricorrente ha depositato nota difensiva ed ha dedotto di aver «estinto la pretesa» in oggetto a seguito di atto di pignoramento mobiliare presso terzi promosso nell’interesse del Comune di Ramacca, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
1.2. Sussiste, dunque, una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (cfr. Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368).
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del Comune.
Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 3 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da