Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17257 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17257 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9862/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 1159/2014 depositata il 17/10/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla società RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento recante, per l’anno di imposta 2005, maggiore Ires, Irap e Iva oltre sanzioni.
Avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Torino; proposto appello dalla società, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte, con sentenza n. 1159/2014, aveva rigettato il gravame.
Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
La società ha poi depositato istanza di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 193/2016, avendo perfezionato il procedimento di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Con ordinanza interlocutoria n.24761/2023 questa Corte ha richiesto informazioni all’RAGIONE_SOCIALE sugli esiti della domanda di definizione, disponendo rinvio a nuovo ruolo.
In data 19.10.2023 l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art.1 comma 236 della l. n. 197/2022, a seguito della quale questa Corte ha emesso ordinanza interlocutoria depositata il 24.7.2024 con la quale si è sospeso il giudizio.
Successivamente, in data 2.4.2025, la ricorrente ha reiterato l’istanza di estinzione del giudizio.
Considerato che
L’Avvocatura dello Stato ha allegato alla sua istanza di sospensione nota dell’RAGIONE_SOCIALE con la quale ha chiarito quanto segue:
-in conseguenza dell’impugnazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (2005), l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973, successivamente ricomprese nella cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA;
– a seguito della sentenza favorevole emessa dalla CTP Torino, n. 74/06/12 depositata il 09/07/2012, l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute ex art. 68 D. Lgs. 546/1992, successivamente ricomprese nella cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA;
in esito al giudizio di secondo grado, la CTR Piemonte con sentenza n. 1159/34/14 depositata il 17/10/2014, confermava la pronuncia di primo grado e, come previsto dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992, l’Ufficio iscriveva a ruolo le residue somme dovute, incorporate nella cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA;
-la società aderiva alla rottamazione dei ruoli ex art. 6 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 con riferimento alla cartella n. 11020150008831603000;
-per quanto concerne le pretese portate dalle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, la società aderiva alla cd. ‘rottamazione quater ‘, prevista dall’art. 1, commi 231 -252, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), presentando apposita domanda all’Agente della Riscossione;
-l’istanza della contribuente era stata quindi accolta, con ripartizione RAGIONE_SOCIALE somme dovute per la definizione agevolata a mezzo piano rateale con prima rata al 31/10/2023 ed ultima rata al 30/11/2027.
Tanto premesso, l a previsione della sospensione del giudizio ex art. 1 comma 236 l. n. 197/2022, in caso di presentazione di copia della dichiarazione ex art. 1 comma 235 di adesione del contribuente alla cd. ‘rottamazione quater’, che deve indicare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, non esclude l’operatività di altre fattispecie definitorie del giudizio laddove ricorrano i presupposti.
In questo caso, la ricorrente, tramite il suo difensore, peraltro privo di procura speciale per la rinunzia al ricorso, ha proposto due istanze (depositate telematicamente il 16.1.2023 e il 2.4.2025) con cui ha chiesto l’estinzione del giudizio proprio in considerazione dell’adesione alla rottamazione quater , allegando i documenti attestanti i pagamenti effettuati sia ai sensi dell’art. 6 l. 193/2016 sia ai sensi dell’art. 1 com ma 236 della l. n. 197/2022.
La reiterazione della richiesta di estinzione del giudizio, nonostante la disposta sospensione ex art. 1 comma 236 cit., rivela inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e giustifica la pronuncia di inammissibilità dello stesso, in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui un atto privo dei requisiti per l’estinzione del giudizio a norma dell’art. 390 c.p.c. ma « indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso » determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (Cass. sez. un. n. 3876 del 2010).
Trattandosi di definizione derivante dall’adesione agli istituti condonistici sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese (Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 5497 del 2017).
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass. sez. un. n. 19976 del 2024).
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24/06/2025.