Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17257 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17257 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9862/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 1159/2014 depositata il 17/10/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
L’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento recante, per l’anno di imposta 2005, maggiore Ires, Irap e Iva oltre sanzioni.
Avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Torino; proposto appello dalla società, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte, con sentenza n. 1159/2014, aveva rigettato il gravame.
Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.
La società ha poi depositato istanza di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 193/2016, avendo perfezionato il procedimento di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione.
Con ordinanza interlocutoria n.24761/2023 questa Corte ha richiesto informazioni all’Agenzia delle entrate sugli esiti della domanda di definizione, disponendo rinvio a nuovo ruolo.
In data 19.10.2023 l’Agenzia ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art.1 comma 236 della l. n. 197/2022, a seguito della quale questa Corte ha emesso ordinanza interlocutoria depositata il 24.7.2024 con la quale si è sospeso il giudizio.
Successivamente, in data 2.4.2025, la ricorrente ha reiterato l’istanza di estinzione del giudizio.
Considerato che
L’Avvocatura dello Stato ha allegato alla sua istanza di sospensione nota dell’Agenzia delle entrate con la quale ha chiarito quanto segue:
-in conseguenza dell’impugnazione dell’avviso di accertamento n. T7E0308048722011 (2005), l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973, successivamente ricomprese nella cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA
– a seguito della sentenza favorevole emessa dalla CTP Torino, n. 74/06/12 depositata il 09/07/2012, l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute ex art. 68 D. Lgs. 546/1992, successivamente ricomprese nella cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA
in esito al giudizio di secondo grado, la CTR Piemonte con sentenza n. 1159/34/14 depositata il 17/10/2014, confermava la pronuncia di primo grado e, come previsto dall’art. 68 D.Lgs. 546/1992, l’Ufficio iscriveva a ruolo le residue somme dovute, incorporate nella cartella di pagamento n. 11020150008831603000;
-la società aderiva alla rottamazione dei ruoli ex art. 6 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 con riferimento alla cartella n. 11020150008831603000;
-per quanto concerne le pretese portate dalle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, la società aderiva alla cd. ‘rottamazione quater ‘, prevista dall’art. 1, commi 231 -252, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), presentando apposita domanda all’Agente della Riscossione;
-l’istanza della contribuente era stata quindi accolta, con ripartizione delle somme dovute per la definizione agevolata a mezzo piano rateale con prima rata al 31/10/2023 ed ultima rata al 30/11/2027.
Tanto premesso, l a previsione della sospensione del giudizio ex art. 1 comma 236 l. n. 197/2022, in caso di presentazione di copia della dichiarazione ex art. 1 comma 235 di adesione del contribuente alla cd. ‘rottamazione quater’, che deve indicare la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, non esclude l’operatività di altre fattispecie definitorie del giudizio laddove ricorrano i presupposti.
In questo caso, la ricorrente, tramite il suo difensore, peraltro privo di procura speciale per la rinunzia al ricorso, ha proposto due istanze (depositate telematicamente il 16.1.2023 e il 2.4.2025) con cui ha chiesto l’estinzione del giudizio proprio in considerazione dell’adesione alla rottamazione quater , allegando i documenti attestanti i pagamenti effettuati sia ai sensi dell’art. 6 l. 193/2016 sia ai sensi dell’art. 1 com ma 236 della l. n. 197/2022.
La reiterazione della richiesta di estinzione del giudizio, nonostante la disposta sospensione ex art. 1 comma 236 cit., rivela inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e giustifica la pronuncia di inammissibilità dello stesso, in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui un atto privo dei requisiti per l’estinzione del giudizio a norma dell’art. 390 c.p.c. ma « indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso » determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (Cass. sez. un. n. 3876 del 2010).
Trattandosi di definizione derivante dall’adesione agli istituti condonistici sussistono i presupposti per la compensazione delle spese (Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 5497 del 2017).
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (Cass. sez. un. n. 19976 del 2024).
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24/06/2025.