Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7213 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7213 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
Oggetto: Indagini bancarie -IRPEF 2008 -Sentenza CTR sfavorevole al contribuente -Successiva intimazione di pagamento – Versamento di quanto dovuto – Successivo ricorso per cassazione – PDA – Opposizione al solo fine di chiedere l’estinzione del giudizio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20056/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 232/01/2017, depositata in data 27 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, emetteva , per quanto qui ancora rilevi, l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui recuperava ad imposizione, a seguito
di indagini bancarie, ai fini IRPEF, maggior reddito (Euro 26.814,47) di NOME COGNOME.
Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, che a nnullava l’atto .
L ‘Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che riformava la decisione di prime cure, ritenendo non provate le giustificazioni dei versamenti fornite dal contribuente.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la parte privata, affidandosi a cinque motivi.
L’Ufficio si è costituito con controricorso , eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione .
È stata, quindi, depositata una proposta di definizione accelerata del giudizio dal seguente tenore:
Il ricorso è totalmente inammissibile.
Con riguardo a tutti i singoli motivi di impugnazione, mancano in essi, anche solo da un punto di vista squisitamente grafico e formale, i requisiti minimi di ammissibilità di cui all’art. 366 primo comma, n. 4 cod. proc. civ. È pacifico, infatti, come in base al suddetto articolo, il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. n. 15517/2020).
Ebbene, le critiche avverso la sentenza impugnata difettano di siffatti requisiti sotto molteplici profili. Ed invero non solo sono in gran parte sostanzialmente riferite ad un presunto ed erroneo apprezzamento degli elementi probatori (inammissibile in sede di legittimità), ma sono altresì formulate sotto una molteplicità e genericità di profili spesso tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica
violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Si tratta, quindi, di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e, quindi, non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione da parte di questa Corte (cfr. Cass. n. 16488/2024). Ed invece, il requisito di cui all’art. 366 c.p.c. è un requisito di contenuto -forma del ricorso, il quale deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. ex plurimis Cass. Ord. 7346/ 2024). Per tali ragioni l’esposizione cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni non è mai consentita ove rimetta, come nel caso di specie, al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili. Viceversa la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. 26790).
Peraltro il ricorso, oltre che afflitto dal vizio di inammissibilità di cui si è detto, mira evidentemente ad una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, parimenti inammissibile in questa sede.
Il ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione della causa con istanza depositata il 05/12/2025, al fine di chiedere l’estinzione del giudizio avendo ‘adempiuto al pagamento di quanto oggetto del contenzioso con l’RAGIONE_SOCIALE‘.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.
Il ricorrente ha depositato, in data 12 gennaio 2026, la documentazione attestante il pagamento di quanto chiesto dall’RAGIONE_SOCIALE con l’intimazione fondata sulla sentenza della CTR.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR escluso la nullità dell’accertamento per la mancata allegazione della delega al funzionario firmatario dell’atto.
Con il secondo motivo deduce, sempre ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2727 c.c., per non avere la CTR fatto applicazione della sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale.
Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, l. 212/2000 per la mancata informazione al contribuente RAGIONE_SOCIALE fonti di innesco della verifica.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ancora in relazione all’art. 360, comma primo, n n. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per il mancato contraddittorio.
Con il quinto motivo, infine, solleva la questione di legittimità costituzione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000.
Preliminarmente va rilevato che il ricorrente, con l’opposizione formulata avverso la proposta di definizione accelerata, ha dichiarato (e provato) di aver pagato l’importo richiesto dall’Ufficio con l’intimazione di pagamento emessa successivamente alla (e sulla base della) sentenza della CTR. Ha chiesto, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio .
L’istanza non può essere accolta.
Preliminarmente la Corte rileva che il versamento della somma richiesta dall’Ufficio con l’intimazione di pagamento (notificata il 3 febbraio 2017) è intervenuto il 24 febbraio 2017, ovvero prima della proposizione del ricorso per cassazione (notificato il 20 luglio 2017). Non si comprende, quindi, come il detto pagamento possa comportare l’estinzione di un giudizio proposto successivamente.
Tra l’altro, il pagamento di quanto riconosciuto nelle sentenze di merito (nella specie, della CTR) non comporta automaticamente l’estinzione del giudizio, in quanto il pagamento può essere effettuato dal contribuente onde evitare l’ulteriore aggravio di c osti ed interessi nelle more della definitività della decisione di merito, senza rinuncia all’impugnativa RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito (come nella specie avvenuto).
Piuttosto, al fine di ottenere l’estinzione del giudizio era sufficiente far scadere il termine di 40 giorni previsto dall’art. 380bis, comma 2, c.p.c., senza chiedere la decisione.
Ad ogni modo la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi l ‘estinzione del giudizio; p er questa via, può essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse del ricorrente, avendo il contribuente manifestato una volontà incompatibile con la pronuncia nel merito del ricorso.
Le spese del presente grado restano a carico di chi le ha anticipate.
Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME