Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1976 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30683-2021 proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 6385/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/8/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/1/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
il Comune RAGIONE_SOCIALE Belizzi propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3955/2019 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno in accoglimento del ricorso proposto da NOME avverso avviso di accertamento IMU 2013;
la contribuente resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. in via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 18/5/2023, parte ricorrente ha depositato accordo transattivo, intercorso tra le parti, in ordine all’atto impositivo in contestazione ed al presente giudizio , ed ha chiesto a questa Corte «di prendere atto dell’intervenuta conciliazione ossia di pronunciare la cessata materia del contendere del presente giudizio a spese compensate»;
1.2. ricorre, dunque, una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (cfr. Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368);
in ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti;
non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228)
trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità