Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10134 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18585-2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, r appresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 280/13/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/1/2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11/4/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 11098/2019 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARI 2018 emesso dal Comune di Ischia;
avverso la pronuncia della RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione;
il Comune resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. in via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 26 gennaio 2023, parte ricorrente ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine ai criteri di applicazione (per superfici tassabili e corrispondente importo dovuto) del tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio» ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contendere in relazione all’accordo (così) perfezionatosi;
1.2. ricorre, dunque, una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione (cfr. Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368);
in ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti;
non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 2
luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità