Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2941 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 31/01/2024
Tributi Altri
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13931/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4478/2017, depositata il 7 novembre 2017, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21
novembre 2023, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
-con sentenza n. 4478/2017, depositata il 7 novembre 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, così integralmente confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di intimazione emesso in relazione a carichi tributari rinvenienti da presupposte cartelle di pagamento;
1.1 -il giudice del gravame -premesso che la pronuncia impugnata aveva compiutamente motivato in ordine alle ragioni del rigetto dell’impugnativa proposta dalla contribuente, e che dette ragioni rimanevano del tutto condivisibili -ha rimarcato, per quel che qui rileva, che le cartelle di pagamento risultavano (tutte) regolarmente notificate «ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 602/73, a mezzo raccomandata e/o a mezzo EMAIL» e che, in difetto di una loro impugnazione giudiziale, «non poteva essere eccepita l’asserita intervenuta prescrizione dei crediti tributari, peraltro di durata decennale, interrottasi per effetto della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle medesime»;
–RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
-il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 – col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n n. 5 e 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia «omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso», nonché violazione della l. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, assumendo, in sintesi, che, con riferimento alle notifiche della cartelle eseguite a mezzo di posta
elettronica certificata, controparte si era limitata a produrre, a riscontro della regolare esecuzione, «fogli PDF attestanti la ricevuta di consegna» senza l’attestazione di conformità prescritta dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9 -nonché che gli allegati del messaggio di posta elettronica certificata avevano l’estensione in «.pdf» piuttosto che in «.p7m»;
1.2 -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, ed al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, deducendo, in sintesi, la ricorrente che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento non era stata accompagnata dall’invio di una raccomandata informativa ( ex l. n. 890 del 1982, art. 7), nei casi di consegna del plico raccomandato a persona diversa dal suo destinatario, ed in difetto di riscontro di ogni previa ricerca;
1.3 -il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4, all’art. 215 cod. proc. civ. ed all’art. 2719 cod. civ., assumendo, in sintesi, la ricorrente che controparte non aveva dato conto della piena conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte agli originali con riferimento tanto alle cartelle di pagamento, ed alla loro notifica, – che difettava di un ‘attest azione di autentica degli atti versati al giudizio -quanto al contenuto dei plichi raccomandati, ed a fronte, poi, dell’espresso disconoscimento di una siffatta conformità qual formulato in giudizio da essa esponente;
1.4 -col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia «insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio», deducendo che, nella
fattispecie, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’estinzione, per prescrizione quinquennale, dei debiti tributari iscritti a ruolo in quanto -avuto riguardo alle annualità di riferimento di quei carichi ed alle stesse date di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle -a detta notifica poteva correlarsi, in difetto di impugnazione, (solo) l’irretrattabilità del debito tributario, non anche una conversione (in decennale) del termine di prescrizione, secondo il règime dell’ actio iudicati ;
-il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile;
– il ricorso, difatti, difetta (del tutto) anche della (almeno sintetica) esposizione dei fatti di causa (art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) che ne costituisce requisito di ammissibilità;
il requisito in discorso, in quanto complementare alla esposizione dei motivi di ricorso (Cass., 5 dicembre 2019, n. 31787; Cass., 24 aprile 2018, n. 10072; Cass., 11 marzo 2011, n. 5836; Cass., 22 settembre 2003, n. 14001), deve, difatti, consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa cognizione dei fatti (anche processuali) che hanno originato la controversia, e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata; e, nella fattispecie, la ricorrente nemmeno individua le ragioni di impugnazione dell’avviso di intimazione né da conto, se non del tutto genericamente, degli stessi proposti motivi di appello;
-così è a riguardo, innanzitutto, del primo motivo di ricorso ove le questioni poste non risultano trattate dalla gravata sentenza così connotandosi in termini di novità;
il giudizio di cassazione, difatti, per sua natura ha la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di
merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass., 5 luglio 2023, n. 19098; Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905);
per di più il giudice del gravame ha rilevato che le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento erano state eseguite ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (non dunque ai sensi della l. n. 53 del 1994, art. 9, cit.);
e va rimarcato che, come già statuito dalla Corte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente -anche nella notifica eseguita a mezzo EMAIL (v. Cass., 27 novembre 2019, n. 30948) non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacchè l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass., 27 febbraio 2009, n. 4757 cui adde , ex plurimis , Cass., 4 luglio 2023, n. 18949; Cass., 7 settembre 2018, n. 21844; Cass., 29 agosto 2018, n. 21290);
-il secondo motivo di ricorso difetta, altresì, di specificità, ed autosufficienza, nella misura in cui -risolvendosi in una censura di violazione di legge -non dà alcun conto RAGIONE_SOCIALE effettive modalità di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento -e dei termini in cui la relativa censura è stata introdotto in giudizio -a fronte del rilievo svolto dai giudici di merito in ordine alla notifica diretta eseguita dall’agente della riscossione – con spedizione postale, ed a mezzo di raccomandata -ai
sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (non dunque della l. n. 890 del 1982);
– rilievi, questi, alla cui stregua correttamente si è rilevata la legittimità RAGIONE_SOCIALE notifiche eseguite, avendo la Corte già statuito, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (v., ex plurimis , Cass., 29 novembre 2021, n. 37258; Cass., 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083); nonché che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, e della relativa data, è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (v., ex plurimis , Cass., 19 novembre 2021, n. 35616; Cass., 26 giugno 2020, n. 12883; Cass., 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23902; Cass., 29 luglio 2016, n. 15795);
– conclusioni, queste, cui è pervenuto (anche) il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi che (ripetutamente) ha disatteso le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla disposizione in esame, rimarcando che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, eseguita ai sensi dell’art. 26, cit., ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
dalla l. n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina, – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (v. Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104);
6. -anche il terzo motivo difetta di specificità, ed autosufficienza, in quanto la parte non deduce dove, e come, siano state poste le relative questioni che -involgendo la conformità agli originali RAGIONE_SOCIALE prodotte copie degli atti di notifica, nonché lo stesso contenuto dei plichi di spedizione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento -non risultano trattate dalla gravata sentenza;
– né, per vero, la parte deduce in quali termini sia stata contestata detta difformità, avendo la Corte ripetutamente rimarcato, in tema di prova documentale, che il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità RAGIONE_SOCIALE stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (v., ex plurimis , Cass., 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993); nonché che la stessa contestazione di parte
(che neghi la conformità in discorso) «non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa» -e, dunque, anche la contestata conformità – «anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni» (anche qui ex plurimis , Cass., 18 gennaio 2022, n. 1324; Cass., 8 giugno 2018, n. 14950; Cass., 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., 4 marzo 2004, n. 4395; Cass., 16 ottobre 2001, n. 12598; Cass., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass., 5 febbraio 1996, n. 940);
– per di più, e quanto, dunque, al contenuto degli atti in spedizione, la Corte ha statuito che, nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell’arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 cod. civ., l’invio e la conoscenza dell’atto stesso, spettando al destinatario, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l’onere eventuale di dimostrare che il plico non lo conteneva; e che tale presunzione opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l'”id quod plerumque accidit”, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione (v. Cass., 26 novembre 2019, n. 30787; Cass., 30 settembre 2011, n. 20027);
7. -l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso consegue (anche) da ciò che la censura -che non può ricondursi al parametro del sindacato di legittimità costituito dall’omesso esame di fatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.), non venendo in rilievo, per l’appunto, un vero e proprio fatto, in senso storico e normativo, (Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde , ex plurimis , Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13
agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881) -tiene in completo non cale quanto ha formato oggetto dell’accertamento del giudice del gravame che -nel rilevare l’applicabilità, nella fattispecie, del termine ordinario (decennale) di prescrizione -ha correlato detto termine ai «crediti tributari», e non anche al difetto di impugnazione della cartella la cui notifica aveva, per l’appunto, prodotto l’interruzione del termine di prescrizione ( e non anche la sua «conversione»);
e, del resto, la parte nemmeno precisa natura, e tipologia, dei crediti in questione né la scansione temporale cui ricondurre (in tesi) la stessa dedotta applicabilità del termine di prescrizione quinquennale;
-le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater ).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.