Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 295 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 295 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28299 -20 16 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL), presso il cui studio legale sito in L’Aquila, alla INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
Oggetto: TRIBUTI -avviso di accertamento -aiuti di stato -legge n. 183 del 2011, art. 33, comma 28 – inammissibilità ricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Abruzzo n. 65 1/05/2016 depositata il 23/06/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
La società RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di installazione di impianti elettrici, venne sottoposta a verifica da parte della Guardia di finanza per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, compendiata in due p.v.c. notificati alla società rispettivamente il 14/06/2011 ed il 15.11.2012, dalle quali emersero diverse irregolarità tra cui l’esistenza di fatture della società RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’odierna contribuente per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
Venne quindi contestata alla società contribuente l’indebita deduzione di costi per euro 150.000,00 e l’indebita detrazione dell’IVA per euro 30.000,00 derivanti da fatture inesistenti, relativa a fattura emessa in data 18.10.2008 avente come causale pubblicità anno 2008.
L’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, emise quindi, l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 31.12.2012, con il quale rettificò il moRAGIONE_SOCIALE NUMERO_DOCUMENTO, anno di imposta 2009, presentato dalla società, determinando un reddito di impresa da assoggettare ad IRES pari ad Euro 1.862.707,00, in luogo di quello dichiarato pari ad Euro 1.674.793,00, un valore di produzione netta ai fini IRAP pari ad Euro 1.874,040,00 in luogo di quello dichiarato pari ad Euro 1.686.126,00, ed un’IVA dovuta pari ad euro 30.000,0 0.
L’ avviso di accertamento venne impugnato dalla società contribuente che eccepì, tra le altre cose, la mancata applicazione della agevolazione di cui all’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011.
Il giudice di prime cure accolse parzialmente il ricorso, ritenendo fondate le riprese a tassazione ma applicò la disposizione agevolatrice
invocata dal contribuente, riducendo la pretesa erariale del 40 per cento.
La decisione venne appellata dall’RAGIONE_SOCIALE in via principale e dalla società contribuente in via incidentale. Entrambi gli appelli vennero respinti.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva, quindi, ricorso per cassazione con atto affidato ad un motivo, cui replicava la società intimata con controricorso.
Anteriormente all’adunanza camerale fissata per il 23 aprile 2024, la società controricorrente depositava una nota con cui rappresentava che l’agenzia ricorrente aveva ‘desistito dalla pretesa’ per come risultava dalla comunicazione proveniente dal Commissario Straordinario nominato per l’adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione europea C82015/ 5549 final del 14.8.2015, recante nell’oggetto la ‘Comunicazione di conclusione di recupero degli aiuti di Stat o di cui alla misura sa. 35083 (2012/C) (ex 2012/NN) dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione europea C82015/ 5549 final del 14.8.2015’ , con cui si informava la società contribuente ed il suo curatore fallimentare del la rinuncia all’ammissione al passivo della procedura dei crediti aventi fondamento nelle pretese restitutorie, azionate con domanda di insinuazione rubricate al cronologico n. 110 e n. 116 RAGIONE_SOCIALE stato passivo.
Nella predetta comunicazione si legge che la rinuncia era stata determinata ‘sulla base dei dati trasmessi e RAGIONE_SOCIALE osservazioni formulate nonché RAGIONE_SOCIALE autocertificazioni contestualmente prodotte’ nell’ambito del procedimento di recupero.
Alla predetta adunanza camerale questa Corte pronunciava ordinanza interlocutoria n. 18825/2024 con cui rinviava la causa a nuovo ruolo assegnando all’RAGIONE_SOCIALE 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ ordinanza per fornire informazioni sullo stato
della pretesa erariale documentando l’avvenuto recupero degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE di cui alla misura sa. 35083 (2012/C).
L’RAGIONE_SOCIALE non faceva pervenire alcuna comunicazione nel termine sopra indicato e, quindi, veniva fissata l’odierna adunanza.
Considerato che:
Nella comunicazione di cui sopra si è detto, il Commissario Straordinario nominato per l’adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla decisione della Commissione europea C82015/ 5549 final del 14.8.2015, dopo aver premesso che:
-) Dai dati e dalle informazioni ricevuti, è risultato che la RAGIONE_SOCIALE ha beneficiato di aiuti, pari ad euro 673.036,39, riconducibili al regime introdotto dall’art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ;
-) Con nota prot. n. 1188 del 18/06/2018 il Commissario ha presentato domanda di insinuazione ultra tardiva allo stato passivo, ed è stato ammesso con riserva dal Tribunale Civile di L’Aquila con decreto del 16/07/2018;
-) Sulla base dei dati trasmessi e RAGIONE_SOCIALE osservazioni formulate nonché RAGIONE_SOCIALE autocertificazioni contestualmente prodotte nell’ambito del presente procedimento di recupero, non risultano sussistenti i presupposti per la continuazione del suddetto procedimento;
ha dato atto della « conclusione del procedimento di recupero di aiuti di RAGIONE_SOCIALE incompatibili con il mercato interno, avviato con nota prot. n. 819, del 27/03/2018 » e che per tale ragione rinunziava all’ammissione al passivo della procedura, in riferimento ai crediti aventi fondamento nelle pretese restitutorie, azionate con domanda di insinuazione rubricate al cronologico n. 110 e n. 116 RAGIONE_SOCIALE stato passivo.
Al riguardo deve darsi atto che l’amministrazione finanziaria, ancorché espressamente interpellata sulla questione, con la sopra indicata ordinanza interlocutoria (n. 18825/2024), regolarmente
comunicata in data 10/07/2024, non ha fornito alcuna informazione, con ciò dimostrando assoluto disinteresse all’esito del presente giudizio, che non può che essere di inammissibilità del ricorso.
Invero, la suindicata comunicazione comporta, anche in mancanza, per come già detto, di qualsiasi diversa informazione fornita dall’amministrazione finanziaria, nonostante la formale richiesta, l’intervenuto difetto di interesse al ricorso conseguente all’ espressa rinuncia alle pretese erariali restitutorie operata dal suddetto Commissario e la conseguente dichiarazione di inammissibilità.
L’esito del giudizio rende superfluo l’esame n el merito del motivo di ricorso e giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME