Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35460 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35460 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17315/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME, e NOME COGNOME con domicilio eletto in INDIRIZZO;
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1137/2/14, depositata il 30 maggio 2014;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Le odierne ricorrenti ricevettero il 23.9.2008, in qualità di eredi della defunta madre NOME COGNOME, un avviso di accertamento avente ad oggetto contributi previdenziali, imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive, imposte sul valore aggiunto, contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti.
Il predetto avviso di accertamento venne emesso perché la loro dante causa aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi NUMERO_DOCUMENTO relativa all’anno di imposta 2003.
Le ricorrenti proposero ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che venne accolto parzialmente.
La sentenza della C.T.P. venne appellata ed il giudice di seconde cure dichiarò inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di primo grado e compensando le spese di giudizio.
Nel dettaglio il giudice di seconde cure dichiarò inammissibile il ricorso per non essere stato allegato al ricorso la ricevuta di spedizione della racc. a.r. in quanto nullità insanabile ex art. 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Avverso la predetta decisione le ricorrenti propongo ricorso affidato a 5 motivi, resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria dalle ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 53, comma 2, e dell’art. 22, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE ricorrenti la sentenza emessa dalla C.T.R. sarebbe errata atteso che le condizioni necessarie per instaurare il giudizio tributario sarebbero costituite da due momenti
essenziali: l’instaurazione del contraddittorio conseguente alla notifica del ricorso e l’investitura del giudice della controversia derivante dalla costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE parti.
La CTR avrebbe dovuto applicare gli artt. 18 e 20 del d.lgs. n. 564 del 1992 che dispongono, rispettivamente, che il processo tributario è introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale e che il ricorso è proposto mediante notifica dei commi 2 e 3 dell’art. 16. Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, la disciplina RAGIONE_SOCIALE modalità di proposizione del ricorso innanzi alle commissioni tributarie renderebbe chiaro che la decadenza dell’azione è impedita di per sé dalla notifica del ricorso.
Poiché l’art. 16, comma 3, lett. a) della l. n. 289 del 2002 definisce la lite tributaria pendente come quella per la quale, alla data di entrata in vigore della legge medesima, sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, ne consegue che l’appello non avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile perché regolarmente notificato alla controparte e nei termini di legge presso la segreteria della C.T.R.
Le ricorrenti affermano di aver allegato la ricevuta di ritorno della racc. a.r. dalla quale si poteva agevolmente ricavare sia la data di partenza apposta dall’ufficio postale sia quella di ricezione.
A comprova della tempestività del ricorso si richiama la memoria dell’RAGIONE_SOCIALE nella quale sarebbe espressamente indicata la data di notifica del ricorso in appello (10.3.2011) e di ricezione del ricorso da parte dell’ufficio in data 11.3.2011.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, la violazione degli artt. 519 c.p.c, 459 e 475 c.c., nonché degli arrt. 1-39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Nella sostanza ci si duole del fatto che le ricorrenti non avessero la qualità di eredi ma che, all’epoca della notifica dell’avviso di accertamento, sussistesse la sola mera delazione dell’eredità in loro favore. In quest’ottica l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate con l’avviso gravato
avrebbe potuto chiedere il pagamento della plusvalenza solo nel caso in cui l’immobile fosse stato ricompreso nel compendio ereditario e poi dagli eredi trasferito a terzi. Nella specie, gli immobili sarebbero stati gestiti dalla dante causa all’insaputa dei ricorrenti ragion per cui difetterebbe il momento applicativo dell’imposta.
Le ricorrenti rappresentano, inoltre, di aver rinunciato all’eredità il giorno 11 marzo 2015 nel termine decennale di cui all’art. 480 c.c.
Con il terzo motivo di denuncia l’omesso esame dei documenti prodotti avendo la RAGIONE_SOCIALE emesso un errore di calcolo perché avrebbe confrontato il valore iniziale dei terreni di provenienza aventi una superficie di soli mq 3520 con il valore finale dei terreni venduti aventi una superficie maggiore pari a mq. 8805.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per essere stato omesso l’avviso al difensore della data di udienza di trattazione dinanzi alla CTR.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento alla prescrizione della pretesa tributaria.
2.Il primo motivo è fondato.
Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 13452 del 2017) ‘nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In tal caso l’avviso di ricevimento
è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove in mancanza la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata da agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza’ (da ultimo v. anche Cass. n. 24726 del 2022).
In applicazione dell’anzidetto principio, pertanto, il giudice è tenuto a verificare il rispetto dei termini di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 ai fini dell’ammissibilità dell’appello.
Il giudice di appello non si è attenuto ai superiori principi di diritto avendo errato nel ritenere l’inammissibilità dell’appello per il semplice fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale, essendo sufficiente, ai fini della ammissibilità del ricorso in appello, il deposito dell’avviso di ricevimento dal quale si possa evincere, con attestazione meccanografica ovvero con timbro datario apposto dall’ufficiale postale, la data di spedizione del plico.
Il giudice di seconde cure non ha, in conclusione, vagliato la documentazione prodotta dalla ricorrente al fine di verificare se vi fosse la prova della tempestività del ricorso né ha verificato la sussistenza di ulteriore documentazione, quale il deposito dell’avviso di ricevimento nel termine previsto di 30 giorni, e la sua idoneità, secondo i parametri dettati dalle S.U. a dimostrare la tempestività del ricorso.
Gli altri motivi restano assorbiti.
In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e, per l’effetto, la sentenza deve essere cassata con
rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023