Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17542 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 496/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2251/2015 depositata il 21/05/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di NOME COGNOME, di due avvisi di accertamento 2007 e 2008, per quanto ancora qui rileva la Commissione regionale della Lombardia veniva adita dal contribuente che si doleva, tra l’altro, della dichiarazione di inammissibilità del solo ricorso avverso l’avviso per l’anno di imposta 2008 pronunciata dalla CTR di Milano perché proposto prima dello spirare dello spatium deliberandi di 90 giorni decorrente dalla proposizione del reclamo, in violazione dell’art. 17 -bis d.lgs. 546/1992.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione regionale, previa conferma, in relazione all’avviso per l’anno 2007 della pronuncia dei giudici di prossimità, in parziale riforma dell’impugnata sentenza così pronunciava: «(…) rimette nei termini il contribuente per il contenzioso relativo all’annualità 2008 (…)».
Avverso la predetta sentenza ricorre con quattro motivi l’Amministrazione.
Il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione, all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la «Violazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992 e art. 345 c.p.c.», deducendo che i giudici di appello, nell’accogliere la richiesta di rimessione in termini del contribuente, avrebbero violato il divieto di nova rispetto ai temi di indagine cristallizzatisi in prime cure.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la «Violazione degli artt. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992», dolendosi della natura apparente della motivazione espressa nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la «Violazione degli artt. 153, comma 2 c.p.c. e 294 c.p.c.», per difetto del presupposto della decadenza processuale non imputabile.
Con il quarto strumento di impugnazione l’Amministrazione ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992», affermando che, in applicazione della citata disposizione, nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte con l’art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013, la CTR avrebbe dovuto confermare la pronuncia di inammissibilità del ricorso, perché proposto prima dello spirare
dello spatium deliberandi di 90 giorni riconosciuto all’Amministrazione a seguito della proposizione del reclamo.
Va preliminarmente, ed opportunamente, rilevato che la CTR della Lombardia, espressamente affermando di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso relativo all’anno di imposta 2008, e dichiarando di rimettere in termini il contribuente per il contenzioso, senza dare ulteriori provvedimenti, ha reso una statuizione alla quale deve attribuirsi il contenuto di annullamento, in parte qua, della sentenza di primo grado, statuizione pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione.
Tanto premesso, i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
Questa Corte (cfr. Cass. 14/10/2021, n. 27955) ha già esaminato la questione attinente alla corretta applicazione alla fattispecie del regime relativo alla mancata presentazione del ricorso-reclamo di cui all’art. 17bis del d.lgs. n. 546/1992.
Tale disposizione, in particolare, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che: «La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
7.1. La disposizione in esame è stata successivamente modificata dal legislatore con l’art. 1, comma 611, lett. a), n. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), sostituendosi, con riferimento agli atti impositivi ricevuti dal contribuente a far data dal 1° marzo 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità, e prevedendosi, in particolare, nel caso in cui fosse stata rilevata dal giudice, il rinvio della trattazione per consentire l’effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione.
7.2. E’ evidente, e al riguardo non può che convenirsi con la Difesa erariale, che l’intervento normativo in esame, attesa l’incidenza su norma di natura processuale, ha effetto solo a partire dal momento in cui la norma è entrata in vigore, non potendo, quindi, regolare relativamente agli atti processuali adottati per il periodo precedente; con riferimento, quindi, alla fattispecie in esame, era applicabile la previsione normativa nel testo previgente alla modifica normativa, e non anche quella successiva che, come detto, poteva regolare solo atti processuali successivi alla sua entrata in vigore.
7.3. Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 16/04/2014, n. 98, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della previsione normativa in esame, ha ulteriormente affermato che: «Vale appena precisare che, con riguardo ai rapporti non esauriti ai quali sarebbe ancora applicabile il censurato comma 2 dell’art. 17-bis nel suo testo originario, per effetto della presente decisione dichiarativa di illegittimità costituzionale, l’eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimarrebbe priva di conseguenze giuridiche».
In tal modo, la stessa Corte ha chiarito, con riferimento ai rapporti non esauriti, che la pronuncia di incostituzionalità ha comportato il venire meno degli effetti della previsione normativa sin dall’origine.
7.4. Tale affermazione è in linea con il costante orientamento del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi in ordine agli effetti retroattivi della
pronuncia di incostituzionalità di una previsione normativa. Invero, in base all’art. 136 Cost., quando viene dichiarata la illegittimità costituzionale di una legge, questa «cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione», e la L. n. 87 del 1953, art. 30, dopo avere disposto in ordine alla pubblicazione della sentenza ed alla comunicazione alle Camere «affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza», statuisce a sua volta che «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».
Le richiamate disposizioni disciplinano l’applicabilità della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma a tutti i rapporti non ancora “esauriti”, e, sotto tale profilo, diversamente da quanto si verifica nel caso di abrogazione RAGIONE_SOCIALE norme, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, a differenza dall’abrogazione, avendo per presupposto la invalidità della legge, in quanto viziata dall’essere in contrasto con un precetto costituzionale fin dalla sua emanazione, comporta che la norma dichiarata incostituzionale non è più applicabile ai rapporti che siano o divengano oggetto di giudizio, ancorché riguardanti situazioni anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, salvi gli effetti dei giudicati già formatisi, nonché RAGIONE_SOCIALE decadenze e RAGIONE_SOCIALE prescrizioni verificatesi e non direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità.
7.5. Pertanto, con riferimento alla fattispecie, non potendosi ragionare in termini di “rapporti esauriti” in quanto proprio la questione della regolare introduzione del ricorso costituiva ancora oggetto del contendere, non poteva trovare più applicazione la previsione contenuta nell’art. 17bis, cit. nel testo previgente, e correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che il deposito del ricorso prima dello spirare del termine dilatorio non ne comportasse l’inammissibilità.
In conseguenza, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata nei termini ora indicati.
Non si procede alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in assenza di attività difensiva del contribuente intimato.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 e 19