Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4525/2017 proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata nel giudizio di appello in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -ROMA n. 4206/2016, depositata in data 27/6/2016;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025;
Fatti di causa
Con raccomandata a/r recapitata in data 20/11/2012, l’RAGIONE_SOCIALE comunicò al Sig. COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ) che essa aveva iscritto ipoteca legale sull’immobile sito in Sora (Fr) di cui egli è proprietario per la quota di 875/1000.
Su ricorso del contribuente, la C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, per quel che in questa sede ancora rileva, rigettò il ricorso.
La sentenza, su appello del contribuente, fu confermata dalla C.T.R., nel contraddittorio con l’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.R., il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
L’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimast o intimato.
Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con la memoria difensiva depositata in vista dell’adunanza camerale, il contribuente ha dato atto di essersi avvalso RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata dei carichi di ruolo per i quali era stata iscritta ipoteca legale dall’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il difensore del contribuente ha altresì dichiarato di rinunciare al ricorso, come da impegno assunto in sede di adesione alla definizione agevolata.
Non si è in grado di verificare l’esatta corrispondenza delle somme poste a base dell’iscrizione dell’ipoteca legale da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con quelle portate dai ruoli in relazione ai quali si è perfezionata la definizione agevolata.
In ogni caso, il difensore del contribuente, avendo dichiarato che il suo assistito ha definito tutti i carichi di ruolo con l’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e avendo rinunciato al ricorso, ha manifestato di non avere più interesse alla decisione RAGIONE_SOCIALE causa.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, visto che l’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.