Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7706 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7706 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4525/2017 proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, da ll’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata nel giudizio di appello in Frosinone al INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -ROMA n. 4206/2016, depositata in data 27/6/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025;
Fatti di causa
Con raccomandata a/r recapitata in data 20/11/2012, l’Agente della riscossione per la Provincia di Frosinone comunicò al Sig. COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ) che essa aveva iscritto ipoteca legale sull’immobile sito in Sora (Fr) di cui egli è proprietario per la quota di 875/1000.
Su ricorso del contribuente, la C.T.P. di Frosinone, per quel che in questa sede ancora rileva, rigettò il ricorso.
La sentenza, su appello del contribuente, fu confermata dalla C.T.R., nel contraddittorio con l’agente della riscossione.
Avverso la sentenza della C.T.R., il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
L’agente della riscossione è rimast o intimato.
Il contribuente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
Con la memoria difensiva depositata in vista dell’adunanza camerale, il contribuente ha dato atto di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi di ruolo per i quali era stata iscritta ipoteca legale dall’agente della riscossione.
Il difensore del contribuente ha altresì dichiarato di rinunciare al ricorso, come da impegno assunto in sede di adesione alla definizione agevolata.
Non si è in grado di verificare l’esatta corrispondenza delle somme poste a base dell’iscrizione dell’ipoteca legale da parte dell’agente della riscossione con quelle portate dai ruoli in relazione ai quali si è perfezionata la definizione agevolata.
In ogni caso, il difensore del contribuente, avendo dichiarato che il suo assistito ha definito tutti i carichi di ruolo con l’agente della riscossione e avendo rinunciato al ricorso, ha manifestato di non avere più interesse alla decisione della causa.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, visto che l’agente della riscossione non ha svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.