Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9703 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
COGNOME,
-intimato – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA CATANIA n. 1980/2016, depositata in data 20 maggio 2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Irpef -Iscrizione ipotecaria -Agevolazioni calamità naturali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16548/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato , presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
-ricorrente – contro
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava innanzi alla C.t.p. di Catania iscrizione ipotecaria disposta sui suoi beni dalla società di riscossione nonché le cartelle ed i ruoli sottesi.
La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando nulla l’iscrizione ipotecaria limitatamente ad alcune cartelle per le quali il pagamento dei tributi era stato sospeso per effetto della disciplina di favore dettata in conseguenza degli eventi sismici del 2002.
Avverso detta sentenza spiegava appello l’Agenzia delle entrate. La C.t.r., nella contumacia del contribuente, riteneva l’ impugnazione «parzialmente fondata» e riformava la sentenza «in ordine alle cartelle sottese al provvedimento di iscrizione ipotecaria, validamente notificate e rientranti nella disciplina agevolativa, dichiarando che i relativi ruoli vanno mantenuti in vita». In motivazione la C.t.r. rilevava che apparivano «n on prive di pregio le ragioni dell’ufficio sulla decadenza, per mancati versamenti rateali, dall’agevolazione della sospensione dei termini per il pagamento del tributo residuo rimasto da pagare.
Avverso detta sentenza ricorreva l ‘Agenzia delle Entrate nei confronti di NOME COGNOME che non svolgeva attività difensiva.
Con ordinanza interlocutoria n. 10196 del 2024, depositata in data 16 aprile 2024, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica a NOME COGNOME, atteso che quest’ultimo era rimasto contumace in appello e l’Agenzia delle entrate aveva notificato il ricorso per cassazione presso l’Avv. NOME COGNOME indicata come difensore del medesimo; l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, parte del giudizio di appello, e l’acqui sizione del fascicolo di me rito per verificare che l’Avv. NOME COGNOME fosse il difensore del primo grado.
Considerato che:
Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del D.M. 14 novembre 2022, dell’ordinanza n. 3442 del 10 giugno 2005, dell’art. 107 e art. 108 T.F.U.E.
Censura la sentenza impugnata per avere la C.t.r. ritenuto applicabili le agevolazioni introdotte per gli eventi sismici e vulcanici del 2002. Osserva che i ricorrente dal 1 giugno 1978 al 19 Aprile 2016 era titolare di partita iva per attività di trasporto e successivamente per vendita di prodotti ortofrutticoli e che , pertanto , esercitando un’attività economica non poteva rientrare tra i soggetti benefici ari della norma agevolativa in virtù di quanto statuito dalla commissione europea con le decisioni C (2012) 7128 e 5549 final del 14 agosto 2015 n materia di aiuti di Stato.
2.Il contraddittorio deve ritenersi integro, sebbene non risulti che la ricorrente abbia ottemperato alla precedente ordinanza di questa Corte.
2.1. Quanto alla mancata integrazione del medesimo nei confronti dell’Ente d i Riscossione, le Sezioni Unite -decidendo la questione già pendete al momento della precedente ordinanza interlocutoria e della quale si dava esp ressamente atto in quest’ultima hanno stabilito che il disposto dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processual-civilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno (Cass. Sez. U. 30/04/202, n. 11676)
Nella fattispecie in esame il ricorso involge questioni estranee all’ente di riscossione .
2.2. Quanto alla notifica del ricorso per cassazione all’intimato, dall’acquisizione dei fascicoli di merito è risultato che l’Avv. NOME COGNOME era il difensore nominato nel primo grado. Va applicato, pertanto, il principio di diritto per il quale, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 cod. proc. civ.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, primo comma, seconda ipotesi, cod. proc. civ. ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916).
A seguito dell’acquisizione dei fascicoli di merito, risulta, pertanto, che la notifica era regolare.
Ciò posto, il motivo è inammissibile in quanto non si raffronta con la decisione impugnata.
3.1. L’Agenzia delle entrate, in premessa al ricorso, precisa che il proprio interesse è solo con riferimento alla cartelle nn. NUMERO_CARTA. Di seguito, espone che la C.t.p. aveva dichiarato nulle le dette cartelle di pagamento in quanto relative a tributi sospesi.
La C.t.r., tuttavia, ha accolto le ragioni dell’U fficio -il quale aveva sostenuto che il contribuente era decaduto dalla sospensione non avendo provveduto al versamento rateale -e quindi ha riformato la sentenza di primo grado quanto alle cartelle rientranti nella disciplina agevolativa dichiarando che «I relativi ruoli vanno mantenuti in vita».
3.2. Nonostante tale statuizione, il ricorso de ll’A genzia si fonda sul presupposto che il contribuente non abbia titolo per beneficiare degli
aiuti di cui alla disciplina fiscale dettata in ragione degli eventi sismici del 2002. Non risulta tuttavia, in alcun modo chiarito a quali benefici l’A genzia intenda riferirsi atteso che rispetto alle cartelle per le quali ha manifestato il proprio interesse ad agire è stata confermata la legittimità dell’iscrizione a ruolo .
4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non deve provvedersi sule spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimato .
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.