Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9368 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23793/2016 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, CUSATI CECILIA, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA), che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 1172/44/16 depositata il 03/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1172/44/16 del 03/03/2016, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 362/03/14 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dai contribuenti nei confronti di due cartelle di pagamento per IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2011.
1.1. La CTR rigettava l’appello dei sig.ri COGNOME e COGNOME evidenziando che: a) gli avvisi di liquidazione erano stati regolarmente notificati e non impugnati, sicché le censure di merito (legittimità RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALE agevolazioni; contestazioni concernenti le somme dovute) erano inammissibili; b) non sussisteva il denunciato vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate; c) le cartelle erano state legittimamente notificate a mezzo del servizio postale.
Avverso la sentenza di appello i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e depositavano memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) ed RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resistevano in giudizio con separati controricorsi; RAGIONE_SOCIALE depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio è l’RAGIONE_SOCIALE, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 1462 del 23/01/2020; Cass. n. 1550 del 28/01/2015).
Il ricorso dei sig.ri COGNOME e COGNOME è affidato a cinque motivi, di seguito brevemente illustrati.
2.1. Con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la CTR reso motivazione generica e apparente su molteplici elementi, quali: a) la regolare notificazione degli avvisi di accertamento; b) la regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento avvenuta a mezzo posta direttamente dall’ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione; c) la mancanza di specifica indicazione del calcolo degli interessi nel contesto RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
2.2. Con il quarto e il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., degli artt. 5 e 6 del d.m. 2 agosto 1969 e degli artt. 7, 13 e 17 del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 472, per avere la CTR omesso di esaminare il merito RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, che sarebbe erroneo sia con riferimento alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa ripresa, sia con riferimento al computo RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
Il primo, il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili e, comunque, infondati.
3.1. In primo luogo, si contesta la motivazione apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non formulandosi la censura corretta di error in procedendo . Inoltre, con il richiamo alternativo al n. 3 ovvero al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, cod. proc. civ. si fa riferimento, con argomenti non scindibili, ad una violazione di legge e ad un vizio di motivazione, senza che sia stata fornita una trattazione separata RAGIONE_SOCIALE singole censure (cfr. Cass. S.U. n. 9100 del 06/05/2015; Cass. n. 26790 del 23/10/2018; Cass. n. NUMERO_DOCUMENTO del 09/12/2021).
3.2. Per quanto riguarda, poi, specificamente il primo motivo, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento da parte del giudice di appello (sintetico ma esaustivo), concernente la regolare notificazione, in data 07/11/2012, degli avvisi di accertamento, i contribuenti si dolgono RAGIONE_SOCIALEa regolarità di detta notificazione, senza peraltro chiarire le ragioni per le quali la stessa non sarebbe regolare e senza trascrivere e/o allegare le relate di notificazione di detti avvisi, con evidente difetto di specificità del motivo.
3.3. Con riferimento al secondo motivo, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa CTR è non solo esaustiva, ma anche corretta, allorquando si afferma che la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle è stata legittimamente effettuata a mezzo posta da RAGIONE_SOCIALE. Invero, costituisce principio giurisprudenziale pacifico, cui si è puntualmente attenuto il giudice di appello, che la cartella di pagamento possa essere notificata direttamente dall’ agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione a mezzo posta (Cass. n. 6395 del 19/03/2014; Cass. n. 4567 del 06/03/2015; Cass. n. 20918 del
17/10/2016. La circostanza trova conferma anche in Cass. S.U. n. 10012 del 15/04/2021).
3.4. Con riferimento, infine, al terzo motivo, lo stesso è, altresì, inammissibile in quanto, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in fatto compiuto dalla sentenza impugnata in ordine alla congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, i contribuenti non hanno trascritto e/o allegato le stesse, onde consentire la valutazione di questa Corte.
Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per una duplice ragione.
4.1. In primo luogo, i motivi scontano, come i precedenti, il cumulo RAGIONE_SOCIALE censure, facendo riferimento, con argomenti inscindibili, sia a vizi di violazione di legge che a vizi di motivazione.
4.2. Secondariamente, non si confrontano con l’accertamento contenuto nella sentenza impugnata (non scalfito dai motivi che precedono), per il quale le censure di merito sarebbero precluse in ragione RAGIONE_SOCIALEa regolare notificazione degli avvisi di accertamento, dovendo essere le stesse proposte in sede di tempestiva impugnazione di questi ultimi.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e rigettato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
5.1. I ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato RAGIONE_SOCIALEa lite di euro 170.242,48. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE, rimasto intimato.
5.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e rigetta il ricorso proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE altre parti; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 7.600,00, in favore di RAGIONE_SOCIALE, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge, e in euro 5.900,00 in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/11/2024.