Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6493 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6493 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 30880 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, come in atti domiciliato,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliata,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 3867/21 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 25 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3867/21, pubblicata in data 25 ottobre 2021, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE di Pontirolo Nuovo avverso la sentenza numero 642/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso intentato dalla RAGIONE_SOCIALE -e, segnatamente, con riferimento all’area reputata utile ai fini della tassazione, adibita ad uffici e servizi, con esclusione delle restanti superficiavverso tre avvisi di pagamento TARI, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019.
Il RAGIONE_SOCIALE Pontirolo Nuovo propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.
La RAGIONE_SOCIALE resiste, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza delle avverse argomentazioni e richieste.
Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., il RAGIONE_SOCIALE di Pontirolo Nuovo instava per la decisione e la causa, udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo il ricorrente si duole degli errores in judicando nei quali sarebbe incorsa la corte regionale lombarda, avendo prospettato, con l’atto di gravame, ‘motivi specifici di censura della sentenza di primo grado’,
inopinatamente pretermessi dall’autorità giudiziaria adita in sede di appello.
Il motivo è inammissibile.
3.1. I giudici di secondo grado, invero, hanno rigettato l’appello proposto dall’amministrazione comunale evidenziando come non avesse attinto, in maniera specifica, ‘le articolate argomentazioni’ con le quali la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo aveva espresso ‘il proprio convincimento’, violando, in tal modo, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, giacché ‘gli unici riferimenti alla sentenza impugnata’ -inerenti ad una risoluzione ministeriale ed alla prova dello smaltimento in proprio dei rifiuti speciali prodotti dalla contribuenteerano inidonei, ‘per la genericità’ con la quale erano stati ‘formulati e sviluppati’, a permettere ‘di apprezzarne la rilevanza ai fini della censura dell’operato del primo giudice’ (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3).
Ed, al cospetto di una motivazione di tal fatta, il ricorrente evocando, in termini assolutamente generici, la sussistenza di errores in judicando – si è limitato a sostenere -omettendo di confrontarsi debitamente con la decisioneche ‘i motivi espressi dal giudice di secondo grado’ non sarebbero ‘condivisibili’ ed a riportare pedissequamente, senza ulteriori chiarimenti o specificazioni, le difese svolte, in prime cure, ai punti A e B dell’atto di appello.
3.2. E’ opportuno rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma primo, num. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio contemplato dall’articolo 360, comma primo, num. 3, c.p.c., di indicare, a pena di inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la
violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella decisione, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che esse contrastano con il precetto normativo, non potendosi demandare al giudice di legittimità il compito di individuare -attraverso una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni- la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass., sez. un., n. 23745/20).
3.3. Nella vicenda in esame, il ricorrente si è limitato a riprodurre pedissequamente ed acriticamente -senza allestire, cioè, un sostrato di critiche puntuali e specifiche all’ iter motivazionale che sorregge la decisione- le difese che aveva articolato nel corso del giudizio di secondo grado.
Ed, oltre tutto, omettendo di farsi carico della sentenza impugnata -e, quindi, di confrontarsi debitamente con essaperfino nella parte in cui sono menzionati ‘gli unici riferimenti’, rinvenibili nell’atto d’appello, alla decisione di primo grado ed alla loro assoluta genericità, talmente evidente da impedire alla corte di prossimità ‘di apprezzarne la rilevanza ai fini della censura dell’operato del primo giudice’, non avendo il ricorrente dedotto, meno che mai in termini compiuti ed esaurienti, perché non sarebbero dovuti essere reputati generici e sarebbero dovuti essere, invece, reputati idonei a permettere uno scrutinio del suddetto operato.
3.4. In tal modo, il ricorrente, ad onta delle peculiarità del giudizio di legittimità, che è a critica vincolata ed è delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, ha dato vita
ad un motivo di gravame privo del carattere della tassatività e della specificità, che implica una precisa enunciazione, in punto di fatto e di diritto, delle ragioni di doglianza articolate avverso la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11603/18; Cass. n. 31335/25; Cass. n. 27940/25).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘l’illegittimità della sentenza per omessa considerazione delle memorie illustrative’ depositate nel corso del giudizio di secondo grado.
Il motivo è inammissibile.
5.1. Ancora una volta -analogamente a quanto si è detto con riferimento al precedente motivo di impugnazione- non sono indicate, nel ricorso, le norme violate, né in esso sono illustrate ragioni di doglianza tali da permettere di evincerle, in relazione alle argomentazioni che connotano l’impianto motivazionale della decisione, con la quale il motivo de quo non si confronta affatto, quest’ultimo consistendo in una mera riproduzione degli assunti prospettati nel corso del giudizio di secondo grado tramite le suddette memorie e contenendo solamente qualche isolato -e poco sviluppatoriferimento alla ‘illegittimità della sentenza’ ed alla ‘omessa motivazione’ riguardo ad ‘un punto decisivo della controversia’, circostanza che avvalora vieppiù la sua intrinseca inammissibilità, finendo per rendere impossibile comprendere perfino a quale specifico vizio, tra quelli disciplinati dall’art. 360, comma primo, c.p.c., il ricorrente intendesse appellarsi.
Vale la pena di ricordare che le ragioni di dissenso avverso la sentenza impugnata non sono ammissibili laddove siano formulate sotto una molteplicità di profili tra loro confusi, inestricabilmente combinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di
diritto, giacché disvelano censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e, quindi, non autonomamente individuabili, senza un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione (cfr. Cass. n. 16488/24).
5.2. E ciò fermo restando che l’omesso riferimento, nella motivazione della sentenza impugnata, alle memorie depositate dall’amministrazione comunale non implica necessariamente che non siano state valutate; in ogni caso le memorie difensive risultano del tutto irrilevanti, non potendo sanare la carenza di specificità della quale era affetto l’atto d’appello, avendo esse solo una funzione illustrativa e non integrativa dei motivi di gravame in illa sede articolati.
Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
In virtù del richiamo fatto dall’art. 380 -bis , comma terzo, c.p.c., il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell’ art. 96, comma terzo, c.p.c. , al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 1.200,00.
8.1. Inoltre, in applicazione del combinato disposto degli artt. 380bis , comma terzo, e 96, comma quarto, c.p.c., deve essere condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00.
8.2. E’ stato chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis , comma terzo, c.p.c. che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della
sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n. 28540/23). E ciò nonostante tale norma non preveda l’applicazione automatica delle sanzioni da essa contemplate, che resta affidata al vaglio delle peculiarità del caso concreto (che, nella vicenda in esame, impongono l’applicazione delle sanzioni, stante la palese inammissibilità dei motivi di ricorso e dell’istanza dell’amministrazione comunale tendente comunque ad ottenere la decisione), in base ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avuto riguardo, in particolare, alla sostanziale omogeneità delle ragioni decisorie rispetto al contenuto della proposta (cfr. Cass. n. 23078/25).
L’inammissibilità del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge; condanna il
ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 1.200,00; condanna il ricorrente a versare, in favore della cassa delle ammende, la somma di euro 1.000,00; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME