Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34875 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34875 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10535-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso e con domicilio digitale
eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2946/29/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata l’11 /11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
il Comune di Grottaglie propone ricorso nei confronti di NOME COGNOME, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Taranto, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento ICI 2009, ed ha depositato memoria difensiva;
NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia «violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.)» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento impugnato , non essendo state allo stesso allegate le delibere comunali mediante le quali era stato determinato il valore venale dei terreni di proprietà del contribuente;
1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia «v iolazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in relazione all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e all’art. 59, comma 1, lett. G), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.)» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto carente di motivazione l’avviso di accertamento impugnato anche sotto il profilo che
«non risultavano non comprensibili le modalità di calcolo …(del)… valore» venale dei beni oggetto di tassazione;
2.1. è preliminare, rispetto all’esame del ricorso, la questione processuale connessa al decesso di NOME COGNOME nel corso del giudizio di appello;
2.2. l’odierna controricorrente ha infatti preliminarmente eccepito , e documentalmente provato, che, sebbene ella, a seguito del decesso di NOME COGNOME, si fosse costituita in appello come sua erede, il Comune di Grottaglie aveva proposto ricorso per cassazione nei confronti del de cuius mediante notifica presso il difensore domiciliatario dello stesso;
2.3. ciò posto, si osserva che, secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. SU n. 10706 del 10/5/2006; Cass. n. 21081 del 27/11/2012; conf. Cass. n. 13410 del 30/6/2015), è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al difensore della defunta parte vittoriosa costituito nel giudizio d’appello, e non agli eredi della stessa, indipendentemente dal momento in cui sia avvenuta la morte, posto che la morte del rappresentato estingue la procura in base al principio generale di cui all’art. 1722 c.c.;
2.4. trattasi, invero, di impugnazione rivolta contro soggetto tutt’affatto diverso da quello che è stato in giudizio nel precedente grado, nel qual caso l’impugnazione si ha come non proposta;
2.5. è stato peraltro precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione che venga indirizzato nei confronti della parte deceduta, in quanto diretto contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio di appello, senza che assuma rilievo che nell’intestazione della sentenza d’appello continui a figurare, per mero errore materiale, l’indicazione della parte defunta, quale mero errore materiale al quale non sono collegabili conseguenze significative (cfr. Cass. SU n. 11394/1996 e cit.);
2.6. questa Corte ha quindi ribadito, in un’ipotesi sovrapponibile al caso in esame, che, qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell’altra parte attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione, a pena di
inammissibilità, deve essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorché l’atto di appello, in virtù dell’art. 300 cod. proc. civ., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria, non rilevando, in senso contrario, la circostanza per la quale nella sentenza di appello risulti erroneamente, in epigrafe, ancora il nome della parte deceduta (cfr. Cass. n. 22392 del 26/09/2017);
2.7. nel caso in esame, come emerge dagli atti prodotti dalla controricorrente, NOME COGNOME era deceduto nel corso del giudizio di secondo grado, ed a ciò aveva fatto seguito la costituzione in giudizio delle eredi;
2.8. il ricorso in cassazione risulta, tuttavia, intestato e notificato allo stesso NOME COGNOME (cfr. relata di notifica del ricorso in cassazione), sia pure a mezzo di posta elettronica inviata al difensore costituito in appello;
l’accoglimento dell’eccezione preliminare travolge, dunque, il ricorso;
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da