Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11367 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11367 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30795-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso l ‘ordinan za del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria
Regionale per la Lombardia, n. 1145/2020 depositata il 22/10/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta in camera di consiglio dal
Consigliere NOME
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza impugnata il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia rigettava il ricorso interposto da COGNOME NOME avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, emesso il 13 luglio 2020 dalla Commissione presso la C.T.R. Lombardia.
L’ordinanza, in particolare, riteneva corretta la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza, poiché l’autocertificazione concernente il non superamento del limite reddituale previsto dalla legge non era conforme alla previsione normativa, non avendo la COGNOME allegato alla stessa la copia di un suo documento di identità, nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la sua censura, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Commissione Tributaria Regionale si sarebbe dichiarata incompetente a decidere sull’opposizione, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘erroneo presupposto che la stessa concernesse un provvedimento del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione avverso il diniego di ammissione pronunciato dalla Commissione per il gratuito patrocinio presso il medesimo giudice, mentre l’opposizione aveva ad oggetto un provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Tributaria Regionale.
La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione.
In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa
pronuncia impugnata (tra le varie. cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto si afferma, col provvedimento impugnato il Presidente RAGIONE_SOCIALEa CTR non si è affatto espresso su una questione di competenza, ma ha rigettato l’opposizione -confermando la statuizione assunta dalla Commissione per il patrocinio presso il medesimo ufficio- perché la COGNOME aveva allegato alla sua istanza di ammissione al beneficio di cui si discute una autocertificazione concernente il non superamento del limite reddituale previsto dalla norma non corretta, in quanto non corredata dalla prescritta copia del suo documento di identità.
Poiché la doglianza non attinge, in nessuna parte, il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto oggetto di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, come liquidate in dispositivo.
Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. Sez. U, n. 32001 del 28 ottobre 2022; Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il COGNOME è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito.
Condanna inoltre la parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 comma 3° c.p.c., al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 500 (cinquecento).
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024, nella camera di consiglio