Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33459 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33459 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, qual legale rappresentante dell’Associazione omonima, sedente in Palermo;
-intimato –
avverso
la sentenza n. 4855/01/2020, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, pubblicata il 21 settembre 2020; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
La contribuente impugnava il provvedimento di diniego d’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, motivato sull’asserita
Oggetto: difetto di motivazione
assenza di attività concretamente rivolta a soggetti svantaggiati, componenti di collettività, aiuti umanitari. La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR, adìta in sede di gravame dall’RAGIONE_SOCIALE, confermava la sentenza di primo grado.
Ricorre in cassazione l’Ente impositore affidandosi a due motivi. La contribuente è rimasta intimata, ma non risulta prodotta la ricevuta della relativa notificazione.
Ragioni della decisione
Come premesso fa difetto, nella specie, la prova dell’avviso di ricevimento della notifica, effettuata a mezzo posta, dalla quale possa evincersi il compimento del processo notificatorio medesimo. In proposito, va ricordato che ‘ Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ‘ (Cass. 21/07/2021, n. 20778). Da quanto precede consegue quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso.
Nulla per le spese essendo la contribuente intimata.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P.Q.M .
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Così deciso in Roma, l’undici ottobre 2023.