Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17953 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17897/2017 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 58/2017 depositata il 10/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
Rilevato che:
c on memoria la parte contribuente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando aver definito la controversia ai sensi art. 6 d.l. n. 193/2016.
Considerato che:
per questa Suprema Corte di legittimità non è sufficiente che vi sia solamente tale scelta nel modulo per la richiesta di definizione agevolata, costituendo esso effettivamente solo un impegno a rinunciare e non una definitiva rinuncia (Cass. T, n. 15722/2023), né equivalente può ritenersi la domanda di dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere. Perché sia concretizzata la prescritta rinuncia, la parte interessata deve depositare un atto processuale di rinuncia che richiama il modulo per la Rottamazione IV. In caso di mancato deposito di tale atto processuale non si potrà avere l’effettiva rinuncia al ricorso, né la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Altresì questa suprema Corte di legittimità, intervenendo sulla procedura clemenziale di cui al d.l. n. 193/2016, con recente ordinanza n. 24479/2024 depositata il 12 settembre 2024, ha dichiarato che l’estinzione del giudizio, in presenza di definizione a gevolata degli affidamenti, si può chiedere solo dopo l’integrale pagamento delle rate.
Non di meno, l’istanza di cessazione della materia del contendere, anche qualora irrituale, può valere come dimostrazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, che ne produce l’inammissibilità (cfr. Cass. III, n. 30640/2024).
Pertanto, pronunciando sul ricorso, ne va dichiarata l’inammissibilità sopravvenuta.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione della procedura clemenziale che sottende la sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, ne dichiara l’inammissibilità sopravvenuta.
Spese del giudizio di legittimità compensate.
Così deciso in Roma, il 18/06/2025.