Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33206 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33206 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE , che ha indicato recapito EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3170 del 2016, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Milano il 21/03/2016 e depositata il 25/05/2016; udita:
Oggetto: rottamazione – sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
la relazione svolta in c.c. dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO E CONSIDERATO
Alla ricorrente venivano notificati gli avvisi di accertamento nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, risp. relativi agli anni di imposta 2009 e 2010, emessi sulla scorta di una ricostruzione analitico-induttiva del reddito della attività di ‘trasporto con taxi’ .
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva parzialmente i due distinti atti di ricorso della contribuente, rideterminando il reddito in riduzione, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
Con la sentenza impugnata dinanzi a questa Corte, era viceversa rigettato l’ulteriore gravame della parte privata, con condanna alle spese e conferma della sentenza di primo grado.
Contro tale pronuncia, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a otto motivi, che non verranno qui ripercorsi, posto che con successiva istanza in data 29 novembre 2025 il patrono di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, così mostrando di non avere più interesse alla coltivazione della impugnazione.
La domanda di cessazione della materia del contendere non può essere accolta, stante l’impossibilità di verificare, dagli atti, l’esatta corrispondenza RAGIONE_SOCIALE cartelle oggetto di definizione agevolata agli avvisi di accertamento impugnati.
6 . Va invece dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a coltivarlo (come dichiara la stessa ricorrente domandando l’estinzione del giudizio ).
Le spese processuali possono essere compensate, onde valorizzare la modalità di definizione deflattiva del contenzioso.
8 . Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso il carattere sopravvenuto e non originario della inammissibilità dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME