Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33177 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33177 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
IRES IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4652/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, n. 1308/2015, depositata il 15/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre , nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con detta ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Pisa che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, era no state recuperate maggiori Ires ed Irap, stante la ricorrenza dei presupposti di non operatività cui all’art. 70 legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Con nota depositata il 15 novembre 2023 la contribuente ha allegato che le imposte di cui all’atto di accertamento impugnato erano state «oggetto di rottamazione» . Per l’effetto, assumendo che «l ‘ adesione alla rottamazione comporta ex lege la rinuncia al contenzioso pendente, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Considerato che:
Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione di quanto espresso dalla contribuente con la nota del 15 novembre 2023.
Ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati RAGIONE_SOCIALE stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo; ciononostante, poiché il medesimo è comunque indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina, in ogni caso, l’inammissibilità (Cass. Sez. U, 18/02/2010, n. 3876; Cass. 07/06/2018, n. 14782; Cass. 31/01/2013, n. 2259).
Le alterne vicende processuali della controversia inducono a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.