Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1970 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1970 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8598/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti- e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-intimati- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 3577/2017 depositata il 12 settembre 2017;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
All’esito dell a verifica fiscale condotta dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE Sondrio dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della prefata società un avviso di accertamento con il quale rideterminava il reddito dalla stessa dichiarato ai fini dell’IRES per l’anno 2011, contestando la percezione di maggiori ricavi non contabilizzati e operando le conseguenti riprese a tassazione.
Erano all’epoca soci della RAGIONE_SOCIALE: per il 50% la RAGIONE_SOCIALE, a sua volta partecipata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente titolari di una quota del 70% e del 30% del capitale sociale; per il restante 50% la RAGIONE_SOCIALE, a sua volta partecipata con quote paritarie da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.1 Successivamente la precitata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in base alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili conseguiti da società di capitali a ristretta base proprietaria, emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, della RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME altri sei distinti avvisi di accertamento mediante i quali imputava a ciascuno di loro un maggior reddito da partecipazione con riferimento al periodo d’imposta precedentemente indicato, procedendo alle corrispondenti riprese fiscali.
I soci sunnominati, ognuno per quanto di interesse, impugnavano gli avvisi di accertamento in parola proponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di Sondrio, che li accoglieva dopo averne disposto la riunione.
Ad avviso dei giudici provinciali, gli atti impositivi andavano dichiarati illegittimi per essere stati sottoscritti da un funzionario privo di delega nominativa rilasciata dal capo dell’ufficio finanziario.
La decisione veniva appellata in via principale dall’Amministrazione, con sei separati ricorsi, e in via incidentale dagli stessi contribuenti, i quali
si limitavano a contestare la pur favorevole sentenza della CTP nella parte in cui aveva affermato che era stata acquisita agli atti di causa la delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore degli avvisi di accertamento.
3.1 Dei contrapposti gravami era investita la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia.
3.2 Quest’ultima, riuniti i diversi procedimenti, con sentenza n. 3577/2017 del 12 settembre 2017 rigettava gli appelli erariali e accoglieva, invece, quelli RAGIONE_SOCIALE parti private, correggendo la motivazione della pronuncia di primo grado nel senso che gli avvisi di accertamento dovevano considerarsi invalidi in mancanza di prova dell’esistenza di una delega di firma.
Contro detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con unico controricorso.
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che nelle more del presente giudizio i controricorrenti RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno definito le controversie tributarie da loro rispettivamente promosse, relative agli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018.
1.1 Dalla documentazione depositata dal difensore dei predetti contribuenti si evince, infatti, che:
ciascuno di loro, entro il previsto termine del 31 maggio 2019, ha presentato distinta domanda di definizione agevolata e versato l’intero importo dovuto ai sensi del citato articolo;
-entro il 31 luglio 2020 l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato l’eventuale diniego della definizione;
nel successivo termine del 31 dicembre 2020 non è stata chiesta la trattazione del ricorso ad iniziativa della parte interessata.
1.2 Per quanto precede, il processo va dichiarato estinto, ai sensi del comma 13, primo periodo, del citato articolo, limitatamente alle controversie in questione.
Inoltre, a fronte della prova dell’avvenuto integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute per il perfezionamento della definizione, deve ritenersi cessata, in parte qua , la materia del contendere (cfr. Cass. n. 30945/2019, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 3338/2024).
Rimane da statuire sul ricorso proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, riguardante le controversie non oggetto di definizione agevolata.
2.1 Dall’esame del fascicolo di causa emerge che tale ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c..
2.2 Ciò posto, giova rammentare che, in base al secondo comma della citata norma, l’ufficio postale indicato nella relata di notifica spedisce copia dell’atto al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, il quale deve essere allegato all’originale.
2.3 Occorre, altresì, tener presente che, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, della legge n. 890 del 1982, recante la disciplina della notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, l’avviso di ricevimento costituisce prova della notificazione eseguita con le suddette modalità.
2.4 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’avviso in questione è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del piego sia la data di essa sia l’identità della persona a mani della quale la
consegna è stata eseguita.
Ne discende che, ove il mezzo postale venga utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, il mancato deposito di tale documento determina, in assenza di attività da parte dell’intimato, l’inammissibilità dell’impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per l’adempimento del relativo incombente e non potendo farsi luogo all’emissione dell’ordine di rinnovazione di cui all’art. 291, primo comma, c.p.c., prevista nella sola ipotesi di notificazione nulla ma pur sempre materialmente avvenuta (cfr. Cass. n. 8717/2013, Cass. Sez. U. n. 9278/2020, Cass. n. 20778/2021, Cass. n. 11225/2022).
2.5 Alla stregua del surriferito indirizzo nomofilattico, poiché la ricorrente non si è premurata di depositare gli avvisi di ricevimento in parola -come attestato dalla certificazione rilasciata in data odierna dalla Cancelleria-, il ricorso spiegato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME deve essere definito con una pronuncia di inammissibilità.
2.6 Tanto esime la Corte dallo scrutinio dei motivi in esso contenuti, con i quali erano state lamentate:
(1)la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.);
(2)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.), per avere la Commissione regionale erroneamente ritenuto gravante sull’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’onere di produzione della delega di firma rilasciata al funzionario sottoscrittore degli atti impositivi, sebbene l’esistenza di tale delega non fosse mai stata contestata dai contribuenti;
(3)nuovamente la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.), per avere i giudici di seconde cure a torto reputato necessaria la prova
dell’esistenza della delega di firma, pur trattandosi di fatto incontroverso;
(4)la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.), per avere la CTR omesso di pronunciare sulle questioni sub (3) e (4), o altrimenti per averle implicitamente disattese senza alcuna motivazione;
(5)la violazione e la falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, terzo comma, c.p.c.), per avere i giudici di seconde cure erroneamente considerato invalida la delega di firma conferita dall’Amministrazione Finanziaria.
2.7 Per completezza espositiva va osservato che non ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per l’emissione dell’ordine di integrazione del contraddittorio di cui all’art. 331, primo comma, c.p.c., non essendosi in presenza di una causa inscindibile.
Sovviene, in proposito, il consolidato orientamento di legittimità secondo cui nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo emesso nei confronti di socio di società di capitali a ristretta base, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati in capo all’ente partecipato, non sussiste litisconsorzio necessario fra società e soci (cfr. Cass. n. 94/2022, Cass. n. 3033/2024, Cass. n. 4425/2025).
Nei rapporti fra la ricorrente e i controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico di chi le ha anticipate, giusta il disposto dell’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del d.l. n. 119 del 2018.
3.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei rapporti fra l’Amministrazione Finanziaria e i contribuenti rimasti intimati.
Nonostante l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di questi ultimi, non deve essere resa a carico dell’RAGIONE_SOCIALE l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115
del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), trattandosi di ente pubblico ammesso (ex artt. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lett. a] , del d.P.R. n. 115 del 2002) alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, e cessata la materia del contendere relativamente alle controversie tributarie aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO emessi, rispettivamente, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME