Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20302 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21508/2023 R.G. proposto da: società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
“RAGIONE_SOCIALE“, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n. 1093/2023 depositata il 12/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento per TASI 2015, in considerazione della mancanza della prova, in atti, della data del ricevimento dell’atto impugna to, per il controllo della tempestività del ricorso;
ricorre per cassazione la società contribuente con un unico motivo di ricorso (1violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che chiede di dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo.
Il Comune è rimasto intimato.
Considerato che
Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, cui si demanda anche di liquidare le spese del giudizio di legittimità.
La CGT di secondo grado della Calabria ha d’ufficio dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non avrebbe depositato la documentazione comprovante la data della notifica
dell’atto impugnato, per la verifica della tempestività del ricorso (nei 60 giorni previsti dall’art. 21 del d. lgs. 546 del 1992); la controricorrente non aveva nulla eccepito sulla tempestività del ricorso sia in primo grado sia in appello.
La questione dell’inammissibilità è stata rilevata d’ufficio e su di essa le parti non hanno potuto interloquire.
Infatti, nell’ipotesi di eccezione della tardività del ricorso (da parte dell’Ufficio o del concessionario) è il ricorrente che deve provare la tempestività del ricorso: «Nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza dell’omesso deposito dell’atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell’atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25107 del 10/11/2020, Rv. 659499 – 01).
Tuttavia, la tardività dell’impugnazione può essere rilevata d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio ex art 101, secondo comma, cod. proc. civ.: «La tardività dell’impugnazione può essere rilevata d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, § 1, della CEDU, il quale – nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi» (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7356 del
07/03/2022, Rv. 664444 -01; vedi anche Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019, Rv. 652803 – 01).
Comunque, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato (per la verifica della notifica al fine della tempestività del ricorso introduttivo) può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell’articolo citato (Vedi, in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 18872 del 07/09/2007, Rv. 600883 -01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 19580 del 24/07/2018, Rv. 649823 – 01).
Nel caso in giudizio la CGT di secondo grado della Calabria ha direttamente pronunciato sull’inammissibilità in violazione dell’art. 22, primo, quarto e quinto comma, d. lgs. 546 del 1992, citato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16/05/2024 .