Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33663 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33663 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
Redditometro – Art. 38 d.P.R. 600/1973 ante riforma 2010 –
-Rinuncia al ricorso -Inammissibilità per sopravvenuta.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 749/2016 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 5240/4/2015, depositata in data 1° giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Avellino, emetteva un avviso di accertamento sintetico (n. TFK010102681/2011) con cui recuperava ad imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di NOME COGNOME (euro 20.966,27, a fronte d ell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ) per l’anno di imposta 200 6, in base ad incrementi patrimoniali ed alla spesa per beni indice di capacità contributiva (due autovetture ed un immobile in comproprietà con il coniuge).
Il contribuente, fallito il procedimento di accertamento con adesione, proponeva ricorso innanzi alla CTP di Avellino affidato ai seguenti motivi: a) difetto di contraddittorio; b) difetto di motivazione dell’avviso; c) sproporzionata presunzione di maggiori redditi.
La CTP irpina accoglieva il ricorso, atteso che l’avviso non era stato preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 218/1997 e, ritenuti assorbiti gli altri motivi di ricorso, annullava l’avviso di accertamento.
L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, insistendo per la conferma dell’accertamento.
Nella contumacia del contribuente, la CTR accoglieva il gravame, ritenendo legittimo l’a ccertamento.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a sette motivi di impugnazione. L’Ufficio resiste con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘udienza camerale del 26/11/2024.
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione il contribuente lamenta , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3) cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d. lgs. n. 218/1997 -dell’art. 10 – comma 3 bis l. n. 146/1998 dell’art. 22 d.l. n.
78/2010». Dopo aver riportato la motivazione (a sé favorevole) della CTP di Avellino (erroneamente indicata dal ricorrente in CTP di Salerno) , la contribuente sottolinea che l’art. 22 del d.l. 78/2010 avrebbe natura ricognitiva di un obbligo normativo (avente ad oggetto il contraddittorio endoprocedimentale) già esistente e, pertanto, troverebbe applicazione anche agli accertamenti relativi alle annualità precedenti il 2009. Richiama, a sostegno del proprio assunto, due decisioni di questa Corte, nn. 13289/2011 e 21661/2010.
Con il secondo strumento di impugnazione il contribuente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), la «violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d. lgs. n. 218/1997 -dell’art. 10 – comma 3 bis l. n. 146/1998 dell’art. 22 d.l. n . 78/2010 -art. 112 c.p.c.» e, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5) l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In particolare, deduce l’erroneità della sentenza della CTR nella p arte in cui ha ritenuto il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado per avere la CTP pronunciato su un vizio (il difetto di contraddittorio endoprocedimentale) non dedotto dal ricorrente.
Con il terzo strumento di impugnazione il contribuente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), la «violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973» e, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5) l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In particolare, dopo aver riportato il secondo motivo dell’originario ricorso (relativo all’acquisto dell’autovettura Honda con contratto di finanziamento), motivo assorbito in primo grado, si duole della decisione della CTR in punto di omessa considerazione del frazionamento in 5 anni dell’acquisto dell’autoveicolo .
Con il quarto strumento di impugnazione il contribuente lamenta, sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), la «violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973» e,
in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5) l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In particolare, dopo aver riportato il secondo motivo dell’originario ricorso (relativo all e prove contrarie fornite), motivo assorbito in primo grado, si duole della decisione della CTR in punto di insufficienza dell’allegazione della dichiarazione sostitutiva della suocera del ricorrente avente ad oggetto l’elargizione di Euro 5.900,00.
Con il quinto strumento il contribuente lamenta sempre in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3), la «violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973» e, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5) l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In particolare, dopo aver riportato il terzo motiv o dell’originario ricorso (relativo alla sproporzione nei maggiori redditi accertati), motivo assorbito in primo grado, si duole della decisione della CTR in punto di acritica adesione ai parametri-indici di capacità contributiva.
Con il sesto strumento di impugnazione il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5) l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In particolare, dopo aver riportato il quarto motivo dell’originario ricorso (relativo alla comprop rietà di alcuni beni indice di capacità contributiva), motivo assorbito in primo grado, si duole della omessa pronuncia da parte della CTR sulla doglianza de qua .
Con il settimo strumento di impugnazione il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5) l’«omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». In particolare, dopo aver riportato il quinto motivo dell’originario ricorso (relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento per l’anno 2006), motivo assorbito in primo grado, si duole della omessa pronuncia da parte della CTR sulla doglianza de qua .
In data 30-31 luglio 2024 il ricorrente ha rappresentato di avere chiesto la definizione agevolata dei carichi ‘relativi all’ambito provinciale di Avellino’, nascenti dagli avvisi di accertamento impugnati e recati dalle conseguenti cartelle di pagamento; ha dedotto che l’Agenzia delle Entrate aveva dato il proprio assenso indicando le somme da corrispondersi e che aveva integralmente versato il dovuto.
In allegato alla nota il ricorrente ha prodotto l’assenso dell’Amministrazione finanziaria alla definizione agevolata e le distinte di bonifico attestanti il versamento delle rate dovute. Tuttavia, la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra le cartelle oggetto della definizione agevolata e gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio.
Ad ogni modo la difesa del ricorrente ha rinunciato al ricorso depositando la definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia.
Per questa via, può essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse del ricorrente.
Le spese del presente grado restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME