Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27384 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17989/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ECONOMIA FINANZE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA 383/08/21 depositata il 12/01/2021.
n.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 383/08/2021 del 07/10/2020, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 13297/24/18 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso RAGIONE_SOCIALEa società nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato adottato in forza di un rilevante saldo negativo di cassa, che faceva presumere l’esistenza di attività non registrate.
1.2. La CTR respingeva l’appello di GE evidenziando che: a) erano infondate le eccezioni preliminari di difetto di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo e di omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, quest’ultimo regolarmente esperito; b) l’accertamento era legittimamente fondato sulla esistenza di una cassa negativa RAGIONE_SOCIALEa quale la società contribuente non aveva dato alcuna giustificazione; c) ugualmente legittima era la ripresa IVA, «posto che il cessionario rivalersi RAGIONE_SOCIALE‘IVA e in casi come il presente di mancata emissione dei documenti fiscali avrebbe dovuto sovvenire la prova documentale che invece non sussiste».
NOME impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva in giudizio con controricorso mentre il RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) restava intimato .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, proposto nei confronti del MEF.
1.1. Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALEe Agenzie fiscali in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio è RAGIONE_SOCIALE, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 1462 del 23/01/2020; Cass. n. 1550 del 28/01/2015).
Ancora in via preliminare, va evidenziato che il difensore RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente, con atto del 27/06/2023, ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio e tale dichiarazione è valida, essendo stati conferiti al difensore, con la procura speciale, i poteri previsti dalla legge.
2.1. Il superiore atto di rinuncia, peraltro, non può comportare l’estinzione del processo perché non è stato comunicato alla controparte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 390 cod. proc. civ. ; tuttavia, lo stesso costituisce chiara manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso proposto per difetto di interesse.
In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, sussistendo giusti motivi, riconnessi alla sopravvenienza del difetto di interesse, per la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite tra le parti costituite. Nulla per le spese tra il ricorrente e il MEF, non costituito.
3.1. Non sussistono, infine, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato (Cass. S.U. n. 19976 del 19/07/2024).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 13/03/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME