Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 643 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 643 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
Oggetto:
ricorso
cassazione
–
inammissibilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 21019/2020 proposto da NOME, rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL);
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia n. 124/26/21 depositata in data 15/01/2021, non notificata; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 08/11/2022 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-il contribuente ricorreva avverso il diniego di condono ex art. 12 L. 289 del 2002;
-la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio;
-con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello;
-ricorre a questa Corte l’Altomare con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria; resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
in via preliminare, va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, che non è stato parte dei gradi del merito;
ancora preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, posta in controricorso;
-il ricorso per cassazione è in effetti inammissibile in quanto tardivamente proposto;
il termine per l’impugnazione di fronte a questa Corte scadeva invero il 15 luglio 2021 (stante la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in data 15 gennaio 2021, ex art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis che determina in mesi sei dal deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza lo scadere del termine per la proposizione del gravame avverso detto provvedimento ove non notificato come nel presente caso) mentre il ricorso è stato notificato a mezzo EMAIL in data 16 luglio 2021, giorno successivo allo spirare del termine;
-conseguentemente, il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile;
le spese seguono la soccombenza;
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 1.205,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2022.