Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18600 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
Oggetto: cartella di paga- mento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 57/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., domiciliato presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro legale rappresentate p.t., RAGIONE_SOCIALE, in persona del Legale rappresentante pro tempore;
-intimate –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, costituita al solo scopo di eventualmente partecipare all’udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod. proc. civ.;
-resistente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania, n.4831/50/2015 depositata il 21 maggio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania è stato rigettato l’appello proposto da ll’AVV_NOTAIO avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 2108/12/2014 che aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente proposto contro il ruolo n.2012/400042 emesso dall’RAGIONE_SOCIALE relativamente alla dichiarazione moRAGIONE_SOCIALE Unico 2009 -periodo di imposta 2008, e la conseguente cartella di pagamento n. 028 2012 00223026 51, notificatagli dall’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi che illustra con memoria. L ‘agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione e il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita tardivamente ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370 cod. proc. civ..
Considerato che:
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, in quanto carente di legittimazione passiva, come da consolidato orientamento di questa Corte ( ex multis , Cass. nn. 6394 e n. 7300 del 2014, n. 6929 del 2013, n. 6591 dei 2008, nn. 3116 e 3118 del 2006, nn. 24245 e 15643 del 2004). Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali (da parte del d.lgs. n.300/199, art.57 comma 1) di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al RAGIONE_SOCIALE – a far tempo dall’1.1.2001, data di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è l’RAGIONE_SOCIALE. Di conseguenza, il ricorso per cassazione notificato al predetto RAGIONE_SOCIALE, sia che esso abbia partecipato al giudizio di merito, sia (e a fortiori) quando non vi abbia partecipato – come nel caso di specie – è inammissibile per radicale inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnatorio (cfr. Cass. nn. 22992 e 26321 del 2010, n. 1123 del 2009, n. 15021 del 2005 e n. 9538 del 2001).
Con il primo motivo di ricorso viene prospettata la violazione del D.M. 30.07.1999 n. 311 in relazione art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, relativo alla sussistenza del requisito di “abitazione principale” per l’immobile de quo .
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 1, 2 e 3 D.M. 30.07.1999 n. 311, in relazione art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo del giudizio riguardante l’individuazione RAGIONE_SOCIALE modalità e RAGIONE_SOCIALE condizioni cui è subordinata la detrazione degli interessi passivi. Secondo il contribuente anche riguardo tale aspetto sarebbe evidente l’errore dei secondi giudici nel momento in cui hanno dato per scontato passaggi e presupposti insussistenti in relazione al D.M. 311/1999, perché contraddetti dalla documentazione acquisita agli atti.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 3 D.M. 311/1999, in relazione art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’assunto che la mancata documentazione dei costi sostenuti comporta l’impossibilità RAGIONE_SOCIALEa detrazione. Anche il passaggio argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata relativo alla presunta mancata documentazione dei costi sostenuti non terrebbe conto dei fatti di causa e del l’ iter relativo al mutuo in questione.
I motivi sono inammissibili, per più concorrenti ragioni.
5.1. Innanzitutto, trova applicazione la doppia conforme con riferimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto RAGIONE_SOCIALEa prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto RAGIONE_SOCIALE‘articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e quelle poste a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello sono state tra loro diverse.
5.2. In secondo luogo, la formulazione RAGIONE_SOCIALE censure non tiene conto del quadro normativo vigente, ulteriore causa di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze. L’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La novella trova applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 21 maggio 2015 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’« omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal ‘vecchio’ n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).
5.3. Quanto alla violazione di legge pure prospettata con riferimento al D.M. n. 311 del 1999, le censure di error in iudicando e di vizio logico di motivazione sono commiste e come tali inammissibili.
Inoltre, le prospettate violazioni di legge sono inammissibili anche in quanto, con riferimento al primo motivo perché il fatto che l’immobile fosse ‘abitazione principale’ non è stato escluso dalla CTR e, quanto alla questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione dedotta nel secondo motivo, perché è nuova, non risultando dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. Infine, benché nella memoria illustrativa il contribuente depotenzi la questione, va ribadito anche nel caso di specie il principio secondo il quale la parte che vuole beneficiare di una agevolazione deve comunque conservare la documentazione anche oltre il decennio. In tal senso è da tempo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12291 del 2018; Cass. n. 35039 del 2022), secondo cui nel processo tributario, ove il contribuente impugni il provvedimento di diniego RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso, è tenuto alla dimostrazione dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa creditoria, senza che assuma rilevanza l’obbligo RAGIONE_SOCIALE stesso, previsto dall’art. 2220 cod. civ., di conservare le scritture contabili solo per un periodo di dieci anni, poiché l’onere di conservazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione deve essere distinto da quello RAGIONE_SOCIALEa prova in giudizio, che segue le regole generali di cui all’art. 2697 cod. civ..
6. Il ricorso è in conclusione rigettato per inammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze e nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza di effettive difese svolte dalle intimate e RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE, costituitasi tardivamente e mera resistente.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma il 12.4.2024