Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13035 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
Oggetto: contenuto ri- corso cassazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14905/2023 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (Pec: ) domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO costituita con atto datato 17.3.2024 e depositato, successivamente all’adunanza camerale del 14.3.2024, in data 20.3.2024;
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore;
-intimate – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n.191/4/2023 depositata il 17 gennaio 2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria è stato rigettato l’ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia n. 667/2018 che ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente notificato al l’RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), all’RAGIONE_SOCIALE e alla Regione Calabria, avente ad oggetto la comunicazione di iscrizione di ipoteca su immobili di sua proprietà del ricorrente, per la somma complessiva di euro 41.358,462, relativamente alle cartelle di pagamento nn.
13920130007455260000
–
13920140001562275000
–
13920140002694855000
–
13920140004504921000
e
13920150001630910000.
Con il ricorso è stata eccepita la nullità dell’atto impugnato per inesistenza della notifica degli atti presupposti, per la mancanza di motivazione dell’atto e per la violazione dell’art. 50 d.P.R. 602/1973, veniva disatteso dal giudice di prime cure.
Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza per vizio di motivazione, violazione dell’articolo 36 d. lgs. n. 546 del 1992 ed
errata valutazione dei fatti, violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. per aver il giudice del gravame omesso di pronunciarsi sull’eccepita violazione di legge n. 212 del 2000 e dell’articolo 42 d.P.R. 600 del 73, violazione e falsa applicazione della legge, in particolare dell’articolo 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, gravame disatteso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato ad un unico motivo, che illustra con memoria. L ‘RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la Regione Calabria sono rimaste intimate anteriormente all’adunanza camerale. Successivamente all’adunanza camerale del 14 marzo 2024, in data 20 marzo 2024 l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato l’ atto di controricorso, datato 17 marzo 2024.
Considerato che:
Preliminarmente va dichiarata inammissibile in quanto ultra-tardivo il controricorso dell’RAGIONE_SOCIALE, datato 17 marzo 2024, deposito non solo oltre i termini di costituzione in giudizio e anche di deposito della memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ., ma pure successivamente alla celebrazione dell’adunanza camerale del 14 marzo 2024.
Con un unico motivo di ricorso il contribuente -senza indicazione del pertinente paradigma processuale dell’art.360 primo comma cod. proc. civ. – chiede che la sentenza impugnata venga cassata, laddove così recita: « l’appello è infondato e va, pertanto, rigettato. Con memoria illustrativa del 07.12.2020, depositata in pari data, NOME COGNOME comunicava di aver aderito al saldo e stralcio ed alla definizione agevolata di cui al D. L. 119/2018, convertito in legge numero 136.2018 e chiedeva pertanto il rinvio dell’udienza a nuovo ruolo, depositando all’uopo documentazione relativa alla definizione agevolata unitamente ai pagamenti afferenti alla stessa ( … ). rileva questo Giudice che alla data del 31.05.2019 nessuna documentazione probatoria relativa agli adempimenti richiesti ex articolo 6 D. L.
119.2018 era stata depositata. Sicché l’istanza di definizione agevolata non poteva essere accolta. Infatti, il comma 6 del citato articolo sancisce che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Atteso che entro il 31 maggio 2019 non risulta depositata agli atti di causa la domanda di definizione agevolata, il provvedimento di sospensione del 20.12.2018 deve ritenersi caducato. ».
Il motivo è inammissibile.
7.1. Va dato seguito anche nel caso in esame alla giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) secondo la quale il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.
7.2. Non solo, dev’essere riaffermato (cfr. Cass. 22 settembre 2014 n. 19959) anche nella presenta controversia che il giudizio di cassazione è un giudizio delimitato e vincolato dai necessari motivi di ricorso in relazione agli specifici parametri dell’art.360 primo comma cod. proc. civ., che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dalla legge processuale, sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di
profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna RAGIONE_SOCIALE fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.
7.3. In disparte dalla tecnica di formulazione del ricorso e della censura che, di per sé, determina l’esito di inammissibilità dell’impugnazione, il ricorso è inammissibile anche perché afferma confusamente in vari passaggi del pure succinto ricorso elementi contraddittori tra loro. Si fa riferimento sia alla procedura di definizione agevolata del dell’art.6 del d.l. n.193/2016 e sia del l’art.6 del d.l.119/2018, discipline non sovrapponibili quanto a presupposti ed effetti, e si afferma che il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare: 1) l’interruzione del processo per definizione agevolata, 2) l’estinzione del processo, 3) prendere atto della rinuncia agli atti del giudizio (con conseguente inammissibilità dell’appello per carenza di interesse). Tali contraddizioni non permettono di comprendere bene neppure il contenuto della doglianza e a ciò si aggiunge che non il ricorrente non riproduce la documentazione relativa alla definizione agevolata, né la rinuncia agli atti, al fine di contrastare l’accertamento del giudice d’appello sfavorevole al contribuente, con conseguente assenza di decisività della censura, ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso non segue alcun provvedimento sulle spese di lite, in assenza di tempestiva costituzione di alcuna RAGIONE_SOCIALE parti cui è stato notificato il ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 14.3.2024
NOME COGNOME