Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4424 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4424 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
Oggetto: IVA – Avviso di accertamento – Ricorso per cassazione -Inerenza dei costi -Art. 109 t.u.i.r. -Inammissibilità
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11863/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del l’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1661/05/2015, depositata il 4 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi per l’Agenzia delle entrate l’ Avv. dello Stato NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il ricorso, e per la società controricorrente l’ Avv. NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate di Treviso notificava alla ricorrente l’avviso di accertamento n. T6X03CM03028/2013, con il quale , con riferimento a ll’ anno di imposta 2008, disconosceva la detraibilità dell’ IVA per Euro 101.035 ,00. L’avviso conteneva tre rilievi:
-con il primo era stata disconosciuta la detrazione dell’IVA (Euro 97.270,00) versata dalla RAGIONE_SOCIALE ai fornitori dei macchinari, per difetto del requisito dell’inerenza; infatti , la ricorrente ( esercente l’attività di vendita di merci) aveva acquistato i macchinari da diverse ditte, e poi le aveva noleggiate alla consorella RAGIONE_SOCIALE (società bosniaca esercente l’attività di produzione dei beni ed appartenente al medesimo gruppo controllato dalla società inglese RAGIONE_SOCIALE);
-con il secondo l’Ufficio aveva recuperato a tassazione gli interessi ‘passivi’ (Euro 112.375,00) pagati alla banca dalla ricorrente per effetto del finanziamento ottenuto dall’Unicredit, qualificandoli come interessi ‘attivi’, poiché gran parte della somm a finanziata era stata a sua volta versata dalla ricorrente alla società bosniaca a titolo di finanziamento infragruppo, secondo l’Ufficio, in luogo di ‘acconto’ sulle future forniture di prodotti, come sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE;
-con il terzo era stata disconosciuta la detrazione IVA per le consulenze pagate dalla ricorrente per l’acquisto e la gestione dei macchinari di cui al primo rilievo.
La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che riteneva corretto l’operato dell’Agenzia solo con riferimento al primo dei suddetti rilievi (indebita detrazione di IVA per Euro 97.270,00) , annullando l’avviso in relazione agli altri due.
La società proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Veneto al fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento anche con riferimento al primo rilievo. L’Ufficio si costituiva e spiegava appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado relativamente al terzo rilievo.
La CTR accoglieva il gravame della contribuente annullando l’avviso impugnato anche in relazione al primo rilievo, ed in parte l’appello dell’Ufficio, riconoscendo legittimo l’ avviso di accertamento con riferimento al secondo rilievo.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso , eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione.
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
All’udienza pubblica del 24/01/2025 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso; l’avvocato dell o Stato ha chiesto accogliersi il ricorso ; l’avvocato della controricorrente ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo (ed unico) motivo l ‘Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109, comma 1, c.p.c. anche in combinato con
l’art. 53 Cost. dal quale si ricava il principio del divieto dell’abuso del diritto».
Deduce che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto sussistente, ai fini IRES, il criterio dell’inerenza del costo sostenuto dalla società italiana, per l’acquisto dei macchinari destinati alla produzione dei beni e poi dati a noleggio alla società bosniaca; nella specie, difetterebbe, invece, la ‘stretta correlazione’ tra il costo e l’attività imprenditoriale, presupposto indefettibile dell’inerenza e della deducibilità del costo, ovvero della detrazione dell’IVA.
Il motivo è inammissibile.
2. L’Ufficio incentra la propria impugnazione, richiamando l’art. 109 t.u.i.r., sulla indeducibilità, per difetto di inerenza, dal reddito di impresa ai fini IRES (v. l’ intitolazione del motivo), del costo dei macchinari acquistati dalla contribuente (e poi ceduti a noleggio alla consorella). Il ricorso non attinge, di contro, la ripresa a tassazione ai fini IVA del detto costo (e della spesa per le consulenze), né l’accertamento del maggior reddito d’impresa per Euro 116.140,88 per interessi attivi relativi ai finanziamenti e costi di consulenza non dichiarati.
Nell’avviso di accertamento (allegato dall’Agenzia al ricorso per cassazione), infatti, l’Ufficio ha sì esposto la fattispecie complessiva ( compreso l’ acquisto di macchinari da parte della società contribuente, ma mai entrati nella sua disponibilità materiale) anche ‘ ai fini IRES ‘ (v. pag. 4 dell’avviso), ma al fine di accertare il maggior reddito, derivante però dalla mancata contabilizzazione degli interessi attivi e della indebita detrazione dei costi per le consulenze; di contro, viene liquidata, e rich iesta, unicamente l’IVA , in relazione ai macchinari, per Euro 101.035,00.
Coglie, pertanto , nel segno l’eccezione preliminare della controricorrente, ribadita nella memoria, atteso che il motivo introduce una fattispecie nuova , ovvero l’indeducibilità del costo dei macchinari ai fini IRES, non oggetto di contestazione da parte
dell’Ufficio nell’avviso di accertamento, né di decisione da parte della CTR nella sentenza gravata.
Secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, «i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel ” thema decidendum ” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio» (da ultimo, Cass. 01/07/2024, n. 18018).
Per tutto quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.