Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4424 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4424  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
Oggetto:  IVA  –  Avviso  di accertamento  –  Ricorso  per cassazione -Inerenza dei costi -Art. 109  t.u.i.r. -Inammissibilità
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11863/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla  INDIRIZZO,  presso  l’Avvocatura  generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di  procura  speciale  a  margine  del  controricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ,  con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  del Veneto n. 1661/05/2015, depositata il 4 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito  il  Pubblico  Ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO  Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Uditi per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’ AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso, e per la società controricorrente l’ AVV_NOTAIO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE notificava alla ricorrente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale , con riferimento  a ll’ anno  di  imposta  2008,  disconosceva  la  detraibilità dell’ IVA per Euro 101.035 ,00. L’avviso conteneva tre rilievi:
-con il primo era stata disconosciuta la detrazione dell’IVA (Euro 97.270,00) versata dalla RAGIONE_SOCIALE ai fornitori dei macchinari, per difetto del requisito dell’inerenza; infatti , la ricorrente ( esercente l’attività di vendita di merci) aveva acquistato i macchinari da diverse ditte, e poi le aveva noleggiate alla consorella RAGIONE_SOCIALE (società bosniaca esercente l’attività di produzione dei beni ed appartenente al medesimo gruppo controllato dalla società inglese RAGIONE_SOCIALE);
-con  il  secondo  l’Ufficio  aveva  recuperato  a  tassazione  gli interessi ‘passivi’ (Euro 112.375,00) pagati alla banca dalla ricorrente  per  effetto  del  finanziamento  ottenuto  dall’Unicredit, qualificandoli come interessi ‘attivi’, poiché gran parte della somm a finanziata era stata a sua volta versata dalla ricorrente alla società bosniaca a titolo di finanziamento infragruppo, secondo l’Ufficio, in luogo di ‘acconto’ sulle future forniture di prodotti, come sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE;
-con il terzo era stata disconosciuta la detrazione IVA per le consulenze pagate dalla ricorrente per l’acquisto e la gestione dei macchinari di cui al primo rilievo.
La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria  provinciale  di  RAGIONE_SOCIALE,  che  riteneva  corretto  l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE solo con riferimento al primo dei suddetti rilievi (indebita detrazione  di  IVA  per  Euro  97.270,00) ,  annullando  l’avviso  in relazione agli altri due.
 La  società  proponeva  gravame  innanzi  alla  Commissione tributaria  regionale  del  Veneto  al  fine  di  ottenere  l’annullamento dell’avviso di accertamento anche con riferimento al primo rilievo. L’Ufficio si costituiva e spiegava appello incidentale al fine di ottenere la  riforma  della  sentenza  di  primo  grado  relativamente  al  terzo rilievo.
La  CTR  accoglieva  il  gravame  della  contribuente  annullando l’avviso impugnato anche in relazione al primo rilievo, ed in parte l’appello dell’Ufficio, riconoscendo legittimo l’ avviso di accertamento con riferimento al secondo rilievo.
L’RAGIONE_SOCIALE propone  ricorso  per  cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso , eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione.
La controricorrente  ha  depositato  memoria  ex  art.  378  cod. proc. civ..
All’udienza  pubblica  del 24/01/2025  il  AVV_NOTAIO  Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto  del  ricorso; l’avvocato  dell o  AVV_NOTAIO  ha  chiesto  accogliersi  il ricorso ;  l’avvocato  della  controricorrente  ha chiesto  rigettarsi  il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo (ed unico) motivo l ‘Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109, comma 1, c.p.c. anche in combinato con
l’art. 53 Cost. dal quale si ricava il principio del divieto dell’abuso del diritto».
Deduce che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto sussistente, ai fini IRES, il criterio dell’inerenza del costo sostenuto dalla società italiana, per l’acquisto dei macchinari destinati alla produzione dei beni  e  poi  dati  a  noleggio  alla  società  bosniaca;  nella  specie, difetterebbe, invece, la ‘stretta correlazione’ tra il costo e l’attività imprenditoriale, presupposto indefettibile dell’inerenza e della deducibilità del costo, ovvero della detrazione dell’IVA.
Il motivo è inammissibile.
2. L’Ufficio incentra la propria impugnazione, richiamando l’art. 109 t.u.i.r., sulla indeducibilità, per difetto di inerenza, dal reddito di impresa ai fini IRES (v. l’ intitolazione del motivo), del costo dei macchinari acquistati dalla contribuente (e poi ceduti a noleggio alla consorella). Il ricorso non attinge, di contro, la ripresa a tassazione ai fini IVA del detto costo (e della spesa per le consulenze), né l’accertamento del maggior reddito d’impresa per Euro 116.140,88 per interessi attivi relativi ai finanziamenti e costi di consulenza non dichiarati.
Nell’avviso di accertamento (allegato dall’RAGIONE_SOCIALE al ricorso per cassazione), infatti, l’Ufficio ha sì esposto la fattispecie complessiva ( compreso l’ acquisto di macchinari da parte della società contribuente, ma mai entrati nella sua disponibilità materiale) anche ‘ ai fini IRES ‘ (v. pag. 4 dell’avviso), ma al fine di accertare il maggior reddito, derivante però dalla mancata contabilizzazione degli interessi attivi e della indebita detrazione dei costi per le consulenze; di contro, viene liquidata, e rich iesta, unicamente l’IVA , in relazione ai macchinari, per Euro 101.035,00.
Coglie,  pertanto , nel segno  l’eccezione preliminare della controricorrente, ribadita nella  memoria,  atteso  che  il  motivo introduce una fattispecie nuova , ovvero l’indeducibilità del costo dei macchinari  ai  fini  IRES,  non  oggetto  di  contestazione  da  parte
dell’Ufficio nell’avviso di accertamento, né di decisione da parte della CTR nella sentenza gravata.
Secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, infatti, «i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel ” thema decidendum ” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio» (da ultimo, Cass. 01/07/2024, n. 18018).
Per tutto quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  si  liquidano  come  da dispositivo che segue.
Rilevato  che  risulta  soccombente  l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa  alla  prenotazione  a  debito  del  contributo  unificato  per essere  amministrazione  pubblica  difesa  dall’Avvocatura  Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore ,  al  pagamento  in favore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, oltre rimb. spese forf. nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.