Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4404 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4404 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 21335/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al controricorso (difensore cancellato dall’Albo) .
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, n. 455/18/17, depositata in data 9 febbraio 2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 2370/2014, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva proceduto ad un recupero Iva ed Irpef, per l’anno 2008, oltre sanzioni, legittimando solamente, e in maniera ridotta, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
La Commissione tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l’appello della contribuente e quello dell’Ufficio , dopo averli riuniti e, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto infondato l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo che l’affermazione che la destinazione della merce relativa a due RAGIONE_SOCIALE fatture di acquisto era priva di riscontro e che per questo l’ azione di recupero dell’Amministrazione finanziaria doveva essere considerata legittima, era smentita dalla produzione documentale versata in atti dalla parte privata ed in particolare dai verbali di contraddittorio, nei quali si dava piena contezza della destinazione della merce che l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto di acquisire a ricavi, nel senso che essa era stata impiegata nel processo produttivo dell’azienda.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, cui resiste con controricorso COGNOME NOME.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare va rilevato che l’avviso dell’adunanza camerale è stato notificato a mani di COGNOME NOME, in data 25 ottobre 2023, stante l a cancellazione dall’albo dell’ unico difensore e che la
contro
ricorrente non ha provveduto alla nomina di un nuovo difensore (cfr. Cass., 16 luglio 2015, n. 14091; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2107).
In via gradatamente preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ..
2.1 L’art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), al comma nove, prevede che « Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017 ».
2.2 La sentenza impugnata in questa sede è stata pubblicata il 9 febbraio 2017 e il termine di impugnazione scadeva il 9 settembre 2017, termine prorogato di sei mesi per effetto della disposizione in commento; il ricorso, notificato con raccomandata a.r. spedita il 12 settembre 2017 e ricevuta il 15 settembre 2017 è, pertanto, tempestivo.
Va, invece, accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..
3.1 Ed invero, il ricorso non contiene alcuna specificazione RAGIONE_SOCIALE censure formulate nei confronti della sentenza impugnata e si limita genericamente a censurare il ragionamento del giudice di secondo grado che avrebbe ritenuto che la parte avesse dato la prova che la merce fosse stata utilizzata nel processo produttivo, affermando che se corrispondeva al vero quanto affermato dal giudice di appello, ciò si scontrava con i valori indicati in dichiarazione, in quanto i costi sopravanzerebbero di euro 111.000,00 il volume RAGIONE_SOCIALE vendite.
3.2 L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore («in procedendo» o «in iudicando») per cui è proposto, non può essere
assolto «per relationem» con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., 13 gennaio 2021, n. 342).
3.3 Il ricorso, poi, risulta privo di specificità, venendo meno, a cagione dell’oggettiva genericità RAGIONE_SOCIALE contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., l’illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente RAGIONE_SOCIALE ragioni che ne hanno indotto l’adozione (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905).
3.4 Nel caso in esame, peraltro, a fronte del fatto che il ricorso è privo di una intestazione e di una rubrica, la breve esposizione successiva manca di ogni riferimento sia a norme di diritto di cui si denuncia la violazione di legge, sia ad uno degli altri motivi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ.; né questa Corte, nell’esercizio dei suoi poteri di qualificazione, in ragione della genericità del ricorso, può riferire alcunché all’una piuttosto che all’altra censura e individuare rispettivamente a quale norma si riferiscano o a quale preteso punto decisivo sono correlate.
3.5 Per tale ragione il ricorso è inammissibile, in quanto risulta enunciato dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente senza la completezza necessaria a renderlo idoneo ad assolvere allo scopo di configurarsi come valida critica alla sentenza impugnata.
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo.
4.1 Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2024.