Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28611 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
IRPEF IRAP IVA AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14000/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è domiciliata ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 5422/2021, depositata il 26/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008, l’Ufficio aveva disconosciuto costi portati in deduzione ed aveva, per l’effetto, determinato maggiori ricavi ai fini Irpef, Iva ed Irap.
La C.t.r., per quanto di rilievo, evidenziava che l’atto impositivo era stato emesso, ai sensi dell’art. 39 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 , in carenza di attendibile documentazione contabile, atteso che il contribuente ne aveva omesso la consegna a seguito dell’invito rivoltogli il 30 marzo 2012; che la documentazione presentata il 6 dicembre 2012 era inattendibile in quanto il 4 aprile 2012 il contribuente aveva presentato una denuncia di smarrimento della stessa che aveva portato ad una segnalazione di reato. Per l’effetto, rilevava che il contribuente, su cui gravava l’onere della prova dei costi, non vi aveva assolto, «essendosi, al contrario, limitato a generici riferimenti alla illegittimità dell’accertamento senza specificare l’origine e la giustificazione dei costi» .
Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Il ricorso, nella parte dedicati ai «Motivi» non è articolato in ragione di specifici vizi della sentenza gravata inquadrati nelle fattispecie astratte di cui all’art. 360, primo comma, nn . da 1 a 5, cod. proc. civ.
1.1. In via preliminare il contribuente si duole del mancato differimento dell’udienza di discussione in appello , nonostante il legittimo impedimento del procuratore costituito e la conseguente lesione del diritto di difesa.
1.2. Di seguito, precisa di proporre ricorso in cassazione evidenziando come «sia il giudice di prime cure che il collegio di appello, abbiano rigettato i ricorsi poiché non hanno verificato attentamente i contenuti e gli scritti difensivi proposti dal contribuente che, nel caso in esame, aveva contestato la ricostruzione induttiva del reddito ed il mancato riconoscimento dei costi in via presuntiva nonostante il contribuente avesse ricostruito la contabilità e stampato i registri contabili depositati». Aggiunge che «l’Ufficio ed i collegi giudicanti» hanno «omesso di valutare le contestazioni di fatto ed in diritto» addotte in ordine all’occultamento e ricostruzione dei registri contabili che avevano determinato la ricostruzione induttiva; che «il collegio giudicante di primo e di secondo grado» non ha considerato la complessità della ricostruzione della documentazione e non ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità sul l’art. 10 d.lgs. n.74 del 2000. Richiama, quindi, l’art. 22 d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 2214 cod. civ. e la giurisprudenza sul punto. Di seguito, afferma che, «in particolare sotto il profilo soggettivo, «la sentenza impugnata palesa la sua ingiustificata illogicità». «In ogni caso», precisa che la documentazione rilevante ai fini fiscali era stata ricostruita minuziosamente attraverso la ristampa dei registri contabili «superando di fatto l’avvenuta distruzione» e che la veridicità della ricostruzione non era in contestazione. Deduce che l’Amministra zione finanziaria non ha adempiuto all’onere probatorio di cui all’art. 2697 cod. civ. Ribadisce che «né in primo né in secondo grado sono state esaminate le motivazioni in merito all’annullamento della sentenza di appello». Aggiunge, ancora, che la RAGIONE_SOCIALE ha commesso «errore in
giudicando» laddove ha ritenuto omissiva la condotta del contribuente rispetto all’invito alla consegna della documentazione contabile in quanto i costi esposti in dichiarazione erano stati ricostruiti puntualmente per importo pari a quello indicato in bilancio. Contesta, poi, l’operato dell’Ufficio che «a seguito della mancata consegna della documentazione contabile ritiene di poterla ricostruire applicando l’accertamento induttivo».
Il ricorso è complessivamente inammissibile.
2.1. La prima censura, che presuppone error in iudicando, per non avere la C.t.r. disposto il rinvio dell’udienza di discussione, è inammissibile.
2.1.1. In primo luogo la sentenza impugnata non contiene cenno alcuno all’istanza di differimento, sicché era onere del ricorrente allegare il contenuto dell’istanza di differimento e le modalità con la quale la medesima era stata portata all’attenzione della C.t .r. che, evidentemente l’ha disattesa.
2.1.2. In secondo luogo il rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. cod. proc. civ., applicabile anche nel processo tributario ex art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone l’impossibilità di sostituzione dello stesso, venendo in rilievo, in difetto di quest’ultima, una carenza organizzativa del professionista incaricato che non consente la concessione del differimento, con conseguente legittimità della sentenza pronunciata a seguito del legittimo diniego del rinvio(Cass. 15/10/2018, n. 25783). L’Istanzia di rinvio, pertanto, deve fare riferimento a detta impossibilità.
2.1.2. Il ricorrente si è limitato a censurare la RAGIONE_SOCIALE.t.r. per non aver differito l’udienza nonostante l’impedimento per sopraggiunti motivi professionali. Non ha allegato, tuttavia, di aver rappresentato
l’impossibilità di sostituzione solo a seguito della quale potevano sussistere i presupposti per il rinvio.
2.2. Pure inammissibili sono le ulteriori censure.
2.2.1. In base all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; ciò comporta l’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intellegibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il decisum della sentenza gravata. (Cass. 21/07/2020, n. 15517). Infatti, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l’inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21296).
2.2.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della
specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603).
Si è, altresì, precisato che l’ esposizione cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. NUMERO_DOCUMENTO).
2.2.3. Il ricorso non risponde a questi principi.
Il ricorrente censura indistintamente le sentenze di primo e di secondo grado, ed anche la condotta dell’Amministrazione finanziaria; non formula puntuali motivi chiaramente riconducibili ad uno degli specifici vizi denunciabili in cassazione di cui all’art. 360, primo comma , cod. proc. civ.; ripropone a questa Corte tutte le questioni di merito che non sarebbero state oggetto di scrutinio; invoca la riforma della sentenza in ragione di una molteplicità di profili tra loro confusi astrattamente implicanti erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme, insufficienza della motivazione, errata valutazione dei fatti, errata distribuzione dell’ onere della prova – inestricabilmente combinati ed in gran parte non riconducibili ad alcuna specifica violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Concludendo, il ricorso è articolato in violazione del principio di specificità e di chiarezza di cui all’art. 366 cod. proc. civ. ( cfr. Cass. 04/02/2020, n. 2477); pertanto, va dichiarato inammissibile
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 a titolo di compenso, oltre a alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.