Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27085 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27085 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
GIUDIZIO OTTEMPERANZA
sul ricorso iscritto al n. 21124/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a San RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore.
per la cassazione della sentenza n. 933/11/2022 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, depositata il 21 marzo 2022 e non notificata;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 3 luglio 2024;
RILEVATO CHE:
con l’impugnata sentenza la suindicata Commissione dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente volto a conseguire l’ottemperanza della sentenza n. 3088/11/2020 della Commissione tributaria provinciale di Caserta nella parte in cui aveva disposto la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente;
NOME COGNOME impugnava detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica in data 29 luglio 2022, formulando due motivi di impugnazione;
il RAGIONE_SOCIALE è restato intimato;
CONSIDERATO CHE:
con decreto di questa Corte depositato in data 7 novembre 2023 è stato dichiarato estinto il giudizio di cassazione iscritto con il n. 21120/2022 di ruolo generale avente ad oggetto l’impugnazione avverso la sentenza n. 933/11/2022 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, considerando trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 3 80bis cod. proc. civ., senza che il contribuente avesse richiesto la decisione del ricorso;
il presente procedimento ha ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza n. 933/11/2022 della citata Commissione;
non rileva il decreto del 19 settembre 2023, reso nel procedimento in oggetto, con cui il Giudice designato ha proposto la definizione accelerata del presente giudizio, trattandosi di
provvedimento superato dalla successiva, predetta, decisione di estinzione del citato giudizio, vertente sulla medesima res iudicanda ;
il ricorso in oggetto risulta, quindi, inammissibile in quanto concernente l’impugnazione di una sentenza che è già oggetto di ricorso per cassazione, il cui giudizio è stato dichiarato estinto con il menzionato decreto depositato il 7 novembre 2022;
non vi è ragione di liquidare le spese di giudizio, stante la mancata costituzione del RAGIONE_SOCIALE;
la sopravvenuta inammissibilità del ricorso consente di escludere la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, addì 3 luglio 2024.